Cassazione Civile, Sentenza n. 23868/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione della decisione della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (depositata il 15/07/2020 e notificata il 27/10/2021) che aveva irrogato al ricorrente la sospensione dall’esercizio della professione per un mese, per condotta ritenuta lesiva delle norme deontologiche (decoro e dignità professionale) in occasione del ricovero del sig. Giarletta Aldo. Il ricorso per cassazione è stato proposto il 9/12/2021.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività rispetto al "termine lungo" di cui all'art. 327 c.p.c.: la Corte ha ritenuto applicabile tale termine anche nei procedimenti disciplinari (in mancanza di disciplina speciale), confacendosi alla giurisprudenza recente (tra cui Cass. Sez. II n.15137/2024 e Sezioni Unite n.28975/2022). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte controricorrente (compensi liquidati in € 2.500,00 oltre spese forfettarie 15%, esborsi € 200,00 e accessori di legge). La Corte ha altresì dichiarato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 DPR n.115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
Il "termine lungo" semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c. trova applicazione anche nei procedimenti disciplinari/speciali in assenza di una disciplina specifica del termine di impugnazione; il mancato rispetto di tale termine rende inammissibile il ricorso per cassazione.
D.P.R. 221/1950
Norma speciale di riferimento per i procedimenti disciplinari; la Corte ha rilevato l'assenza di una specifica disciplina del termine di impugnazione in tale decreto e, perciò, ha applicato il termine di cui all'art. 327 c.p.c.
art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (inserito dall'art.1, co.17, L. n.228/12)
art. 13, co. 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, L. n. 228/12
Prevede la possibilità di applicare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso; la Corte dichiara sussistenti i presupposti processuali per tale versamento, se dovuto.
Sezioni Unite, sent. n. 28975/2022
Principio di continuità secondo cui, anche in assenza di una espressa previsione nella norma speciale, si applica il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. (es. art. 702-quater c.p.c.), a fini di certezza dei rapporti giuridici.
Cassazione, Sez. II, sent. n. 15137/2024
Decisione della stessa Sezione che ha dichiarato applicabile il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. alla medesima questione di diritto, confermata nella presente pronuncia.
Corte Costituzionale, sent. 29.12.2000 n. 577
sent. Corte Cost. 29/12/2000 n. 577
Giurisprudenza costituzionale citata a sostegno dell'idea che i rimedi impugnatori non possano essere proposti sine die e che sia necessario un termine che stabilizzi le decisioni.
Corte Costituzionale, sent. 12.5.2016
sent. Corte Cost. 12/05/2016
Richiamata per rafforzare il principio della non indeterminatezza dei termini per proporre rimedi impugnatori e per l'opponibilità dei provvedimenti entro termini determinati.
Massime di principio
- Nei procedimenti disciplinari o in altri procedimenti speciali, se la legge speciale non indica un termine di impugnazione, si applica il "termine lungo" di cui all'art. 327 c.p.c. (sei mesi) per proporre il ricorso in cassazione.
- La decorrenza del termine si valuta a partire dalla notificazione o comunicazione del provvedimento impugnato: è fondamentale conservare prova della data di notifica.
- Il mancato rispetto del termine previsto determina l'inammissibilità del ricorso e l'obbligo di sostenere le spese processuali della controparte.
- In caso di dubbi sull'applicabilità di termini speciali o sulla decorrenza, è opportuno chiedere tempestivamente un parere legale e, se possibile, agire entro termini cautelativi più brevi per evitare decadenze.
- Verificare sempre anche gli oneri processuali accessori (es. contributo unificato previsto dall'art. 13 DPR 115/2002) quando si propone il ricorso, poiché la mancata valutazione può comportare ulteriori obblighi economici.
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