Cassazione Civile, Sentenza n. 23873/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione regionale che aveva riconosciuto alla società l'applicabilità dell'agevolazione prevista dall'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (esonero/imposta sostitutiva agevolata) in relazione a una cessione pro solvendo di crediti effettuata a garanzia del pagamento di canoni di leasing. L'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 15, sostenendo che la Commissione aveva dato eccessivo rilievo al requisito soggettivo (intermediario finanziario) tralasciando il profilo oggettivo: l'agevolazione è riservata alle operazioni che comportano la provvista di disponibilità finanziarie (immissione di nuova ricchezza per investimenti produttivi) e non alle cessioni di crediti che hanno funzione meramente di garanzia e non determinano nuova liquidità.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ha rigettato il ricorso originario della contribuente. Ha ritenuto che la cessione pro solvendo a garanzia di obbligazioni di leasing non rientra nell'ambito dell'art. 15 D.P.R. 601/1973 (agevolazione per operazioni di finanziamento), essendo priva della natura di provvista finanziaria destinata a investimenti produttivi. Le spese del giudizio di merito sono compensate; le spese di legittimità seguono la soccombenza.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 - art. 15
L'agevolazione tributaria (imposta sostitutiva agevolata/esonero da imposte di registro, bollo e ipo-catastali) è riservata alle operazioni di finanziamento che si traducono nella provvista di disponibilità finanziarie da impiegare in investimenti produttivi; norma di stretta interpretazione, non applicabile alle cessioni di crediti aventi funzione meramente garantoria e non produttiva di nuova liquidità.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - art. 20
Norma richiamata dalla parte per profili processuali; nel contesto è invocata in combinato disposto con l'art. 15 per la valutazione normativa dell'agevolazione e della imposta di registro.
Tariffa, parte prima allegata al D.P.R. n. 131/1986 - art. 6
Prevede che le cessioni di crediti scontano l'imposta di registro in misura proporzionale (0,50%): la Corte ritiene applicabile tale regime quando la cessione ha natura autonoma e garantisce il recupero del credito, non essendo un'operazione di finanziamento agevolabile.
D.P.R. 26 ottobre 1973, n. 633 - art. 2, comma 3, lett. a)
Ai fini IVA, le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro non sono considerate cessioni di beni; la cessione di crediti può quindi essere esclusa dal campo IVA e assoggettata al regime di registro previsto dall'art. 6 della Tariffa.
Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008)
Citata come riferimento alle modifiche normative intervenute rispetto alla versione dell'art. 15 in esame; nella fattispecie è rilevante la formulazione previgente all'intervento normativo del 2007.
Risoluzioni Agenzia delle Entrate n. 29/E del 3 aprile 2012 e n. 278/E del 4 luglio 2008
Risoluzioni richiamate: la 29/E/2012 aveva riconosciuto l'esenzione in ipotesi di cessione pro solvendo collegata al rimborso di un mutuo (diversa fattispecie); la 278/E/2008 osservava che alcune cessioni di crediti con funzione autonoma possono avere natura non finanziaria e rientrare nell'art. 6 della Tariffa. La Corte ha ritenuto non pertinente la 29/E/2012 per la fattispecie concreta e ha condiviso le argomentazioni della 278/E/2008 nei casi analoghi di garanzia su crediti da leasing.
Massime di principio
- L'agevolazione di cui all'art. 15 D.P.R. 601/1973 si applica solo alle operazioni che comportano effettiva provvista di disponibilità finanziarie, cioè alla immissione di nuova liquidità destinata a investimenti produttivi.
- Le cessioni di crediti effettuate a scopo di garanzia, quando il credito è già stato erogato e la somma è già stata impiegata, non generano nuova provvista e quindi non rientrano nell'agevolazione; tali atti vanno assoggettati al regime ordinario (imposta di registro proporzionale ex art. 6 della Tariffa).
- Le norme agevolative vanno interpretate restrittivamente; non è ammessa estensione per via analogica se non ricorre la causa economico-sociale dell'agevolazione.
- In casi dubbi la valutazione decisiva è il profilo oggettivo dell'operazione: verificare se l'atto produce disponibilità finanziaria al cessionario o semplicemente organizza la garanzia del credito già esistente.
- Le risoluzioni dell'Agenzia possono offrire indicazioni utili, ma la giurisprudenza di legittimità ha valore vincolante nella corretta interpretazione da seguire; occorre verificare la fattispecie concreta rispetto ai precedenti giurisprudenziali.
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