Cassazione Civile, Ordinanza n. 10019/2023 del 14/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal recupero, da parte della Regione, di un finanziamento concesso a due comuni e a una loro associazione per la realizzazione di un progetto informatico di comunicazione telematica tra enti locali. La Regione aveva ottenuto in primo e secondo grado la conferma del decreto ingiuntivo volto alla restituzione delle somme, ritenendo legittima la revoca del finanziamento per "irregolarità attuativa": in particolare, il bando per l'affidamento a terzi dell'attuazione del progetto, pur dovendo essere soggetto a pubblicazione, non era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. I ricorrenti hanno proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 102 e 103 Cost., sostenendo che il giudice ordinario avrebbe travalicato i limiti di giurisdizione applicando la disciplina del bando a una fase esecutiva del rapporto con il privato affidatario; 2) violazione degli artt. 1322 e 1372 c.c., deducendo che la Corte d'appello avrebbe illegittimamente applicato l'art. 14 del bando a un rapporto privatistico non richiamato nella convenzione e avrebbe omesso di verificare se vi fosse un concreto inadempimento; 3) violazione degli artt. 3, comma 7, e 122, comma 4, d.lgs. n. 163/2006, contestando la qualificazione come irregolarità di alcune modalità di affidamento e l'omessa valutazione della gravità dei fatti posti a base della revoca.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato la reiterazione di censure già disattese dal giudice di merito e il difetto di specificità, oltre alla mancata confutazione delle rationes decidendi sulla giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie relative alla revoca di una sovvenzione disposta per inadempimenti nella fase esecutiva del rapporto. Sul secondo motivo ha ravvisato ancora difetto di specificità e sostanziale riproposizione di argomenti già esaminati e respinti, oltre a valorizzare il fatto che la revoca era stata fondata sulla previsione del bando relativa alle "irregolarità attuative" e sull'accertamento, in fatto, della mancata pubblicazione del bando di gara in sede europea. Sul terzo motivo ha osservato che le censure non colpivano tutte le rationes decidendi, poiché la sentenza impugnata non aveva fondato la legittimità della revoca solo sui profili contestati, ma anche sulla mancata pubblicazione del bando in relazione al valore dell'appalto; inoltre, una parte delle doglianze era comunque preclusa dalla doppia conforme. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 102 Cost.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere un difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e mancata confutazione delle ragioni della sentenza impugnata.
art. 103 Cost.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere che la controversia non rientrasse nella giurisdizione ordinaria; la Corte non entra nel merito per inammissibilità del motivo.
Invocato per sostenere che l'art. 14 del bando non poteva essere applicato a un rapporto privatistico non richiamato nella convenzione; la censura è stata dichiarata inammissibile.
Invocato per contestare l'efficacia vincolante della clausola del bando nei confronti del rapporto convenzionale; il motivo è stato respinto per inammissibilità.
art. 3, comma 7, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163
Richiamato per contestare la qualificazione delle irregolarità nell'affidamento; la Corte ha ritenuto le doglianze inidonee a scalfire tutte le rationes decidendi.
art. 122, comma 4, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163
Richiamato per contestare la legittimità della revoca del finanziamento in relazione alle modalità di affidamento del progetto; il motivo è stato dichiarato inammissibile.
art. 14 del bando regionale
La Corte d'appello lo ha interpretato nel senso che consente la revoca del finanziamento in presenza di "irregolarità attuative" rilevate in sede di controllo o ex post, tra cui la mancata pubblicazione del bando di gara quando dovuta.
Richiamato per precludere in cassazione la censura relativa a un accertamento di fatto coperto da doppia conforme.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.
artt. 102, comma 1 e 103, comma 1, Cost.
Richiamati cumulativamente nel primo motivo per sostenere il difetto di giurisdizione; la Corte li menziona solo per rilevare l'inammissibilità della censura.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile se si limita a riproporre le stesse censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
- La controversia sulla revoca di un finanziamento o di una sovvenzione pubblica rientra nella giurisdizione del giudice ordinario quando la revoca è collegata all'inadempimento del beneficiario agli obblighi della fase esecutiva del rapporto o alle irregolarità attuative previste dal provvedimento di concessione.
- Non è censurabile in cassazione, se non nei limiti propri del sindacato di legittimità, l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito circa la sussistenza di irregolarità attuative, specie quando la censura mira in realtà a una rivalutazione del merito.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve colpire tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata; se una di esse resta intatta, il motivo difetta di interesse e non può condurre alla cassazione.
- La preclusione da doppia conforme impedisce di rimettere in discussione in cassazione gli accertamenti di fatto già convergenti nei due gradi di merito.
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