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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17524/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditori)

La controversia

Tre soggetti avevano inizialmente proposto, ai sensi della legge n. 89/2001, domanda di equa riparazione per l'eccessiva durata di un precedente giudizio civile. Dopo la declaratoria di incompetenza territoriale della Corte d'appello adita, la causa era stata riassunta davanti alla Corte d'appello competente, che aveva riconosciuto l'indennizzo ma aveva liquidato le spese di lite in misura inferiore ai minimi tariffari indicati dal d.m. n. 55/2014. I soccombenti sulla sola quantificazione delle spese ricorrevano in cassazione deducendo: a) violazione degli artt. 91 c.p.c., 2233, secondo comma, c.c. e dei d.m. n. 55/2014 e n. 37/2018, per aver liquidato i compensi sotto i minimi delle tabelle applicabili al giudizio di merito, al giudizio di legittimità e al giudizio di rinvio; b) violazione dell'art. 4, secondo comma, del d.m. n. 55/2014, per mancata motivazione sul mancato aumento per l'assistenza di più soggetti aventi la stessa posizione processuale. La Corte territoriale aveva giustificato la forte riduzione richiamando la semplicità della controversia e l'applicazione delle riduzioni massime consentite. La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, ha dichiarato assorbito il secondo e ha deciso nel merito, rideterminando le spese secondo i minimi tariffari inderogabili applicabili alla causa di equa riparazione, nonché riconoscendo che la maggiorazione per pluralità di assistiti richiede una specifica motivazione anche quando venga esclusa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, ha cassato il decreto impugnato limitatamente alla liquidazione delle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito. Ha quindi condannato il Ministero della giustizia a rifondere ai ricorrenti le spese dei giudizi di merito, di cassazione con rinvio e di rinvio, liquidandole in misura conforme ai minimi del d.m. n. 55/2014, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del controricorrente secondo soccombenza. Il decreto impugnato è stato dunque riformato solo quanto alle spese.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato quale base della condanna alle spese secondo il principio di soccombenza

  • art. 2233, secondo comma, c.c.

    richiamato a sostegno del principio di adeguatezza del compenso all'importanza dell'opera e al decoro della professione

  • art. 4, primo comma, d.m. n. 55/2014

    impone di considerare caratteristiche, pregio, difficoltà, valore e complessità dell'affare; consente riduzioni entro limiti prefissati, ma la liquidazione deve rispettare i parametri tabellari applicabili

  • art. 4, secondo comma, d.m. n. 55/2014

    prevede, di regola, la maggiorazione del compenso per l'assistenza di più soggetti con la stessa posizione processuale; la scelta di aumentare o escludere l'aumento richiede specifica motivazione

  • d.m. n. 55/2014

    per la liquidazione giudiziale delle spese di causa si applicano i suoi parametri, che nel caso del giudizio di equa riparazione sono quelli delle tabelle nn. 12 e 13

  • d.m. n. 37/2018

    richiamato come modifica del d.m. n. 55/2014, applicabile ratione temporis al decreto impugnato

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    consente alla Corte di decidere nel merito quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto

  • art. 111 Cost.

    richiamato a fondamento del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo

  • legge n. 89/2001

    fonte del procedimento di equa riparazione per durata irragionevole del processo presupposto

  • artt. 2 e 3 legge n. 89/2001

    disciplinano il diritto all'equa riparazione azionato dai ricorrenti

Massime di principio

  • Nel liquidare le spese processuali il giudice deve attenersi ai parametri del d.m. n. 55/2014, applicando le tabelle pertinenti al tipo di procedimento; la liquidazione non può scendere sotto i minimi tabellari quando la normativa applicabile li rende inderogabili.
  • Il giudizio di equa riparazione ex legge n. 89/2001 ha natura contenziosa, sicché ai fini della liquidazione degli onorari vanno applicate le tariffe previste per i procedimenti contenziosi e non quelle per la volontaria giurisdizione.
  • Se una controversia riguarda esclusivamente la misura delle spese e non richiede nuovi accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare il provvedimento e decidere direttamente nel merito, liquidando anche le spese dei precedenti gradi di giudizio.
  • La maggiorazione del compenso per l'assistenza di più parti aventi la stessa posizione processuale opera come regola e la sua esclusione deve essere espressamente motivata con riferimento alle concrete difficoltà difensive del caso.
  • La riduzione del compenso entro i limiti consentiti dai parametri tariffari non può tradursi in una liquidazione che vanifichi i minimi previsti dalle tabelle applicabili al caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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