Cassazione Penale, Sentenza n. 27684/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Palmieri impugnava la sentenza del Tribunale di Bologna che lo aveva assolto per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) in relazione ai reati di cui all'art. 189, commi 6 e 7, c.d.s. (fuga e omissione di soccorso). Contestava la valutazione probatoria del Tribunale, lamentando che non fosse stata adeguatamente considerata la documentazione sanitaria e le argomentazioni difensive. Inoltre sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, comma 1, c.p.p. (che esclude l'appello avverso le sentenze di proscioglimento pronunciate in esito al giudizio abbreviato) e chiedeva, in via principale, la restituzione degli atti alla Corte d'appello, e, in subordine, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; in ulteriore subordine chiedeva che non gli fosse applicata la sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la sentenza che riconosce la particolare tenuità del fatto è da considerarsi sentenza di proscioglimento e dunque inappellabile ai sensi dell'art. 443, comma 1, c.p.p.; ha ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata. Sulla sostanza, ha ritenuto non viziata la motivazione del Tribunale: le dichiarazioni della persona offesa sono state confermate dalla documentazione sanitaria e da altre testimonianze, e il Tribunale ha correttamente ricondotto le condotte ai reati di fuga (art. 189, comma 6 c.d.s.) e omissione di soccorso anche nella forma del dolo eventuale (art. 189, comma 7 c.d.s.). Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 443, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che esclude l'appello dell'imputato e del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento rese in esito al giudizio abbreviato; la Corte la conferma applicabile alla sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto
Introduce la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte la considera causa di non punibilità riconducibile alle sentenze di proscioglimento
art. 530, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede che il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando il reato sia commesso da persona non punibile per altra ragione; utilizzato per inquadrare la sentenza di tenuità come proscioglimento
Regola gli effetti del giudicato in sede civile o amministrativa e si riferisce esplicitamente alla 'sentenza di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto', rafforzando la natura di proscioglimento
art. 189, commi 6 e 7, cod. strada
Comma 6 (fuga) e comma 7 (omissione di soccorso): la Corte richiama che per la fuga è sufficiente un incidente idoneo a produrre eventi lesivi; per l'omissione di soccorso l'elemento soggettivo può essere integrato anche dal dolo eventuale
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Nel caso di impugnazione con mezzo non consentito, il giudice deve verificare l'oggettiva impugnabilità e la voluntas impugnationis e trasmettere gli atti al giudice competente; principio applicato nel caso concreto
Consente la condanna al pagamento delle spese processuali; applicata qui per irrogare le spese a carico del ricorrente
Corte costituzionale, sentenze richiamate (es. n. 320/2007, n. 274/2009)
La Corte richiama precedenti della Corte costituzionale che hanno censurato alcune limitazioni all'appello (in particolare con riferimento all'appello del pubblico ministero o all'assoluzione per vizio totale di mente), ma distingue quei casi dalla fattispecie della particolare tenuità del fatto, ritenendo la questione costituzionale qui sollevata manifestamente infondata
Massime di principio
- La sentenza che dichiara la non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è da considerarsi sentenza di proscioglimento e dunque, se resa in esito a giudizio abbreviato, è inappellabile ai sensi dell'art. 443, comma 1, c.p.p.
- Le questioni di legittimità costituzionale relative all'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento in sede abbreviata sono frequentemente ritenute manifestamente infondate, salvo casi in cui l'assoluzione produca pregiudizi giuridici di particolare intensità (es. assoluzione per vizio totale di mente con possibili misure di sicurezza limitative della libertà)
- Quando una parte propone un gravame non consentito, il giudice destinatario deve controllare l'impugnabilità oggettiva e la volontà di impugnare e, se illegittimo, trasmettere gli atti al giudice competente conformemente all'art. 568, comma 5, c.p.p.
- In materia di incidente stradale, il reato di fuga richiede solo che l'evento sia riconducibile al comportamento dell'agente ed idoneo a produrre lesioni; l'omissione di soccorso può essere integrata anche dal dolo eventuale quando l'agente abbia potuto prevedere l'alta probabilità che il ferito necessitasse di assistenza
- L'appello dell'imputato contro una sentenza di proscioglimento resa in abbreviato è generalmente escluso e la limitazione è ritenuta giustificata dall'equilibrio tra la scelta del rito abbreviato e la rapidità/definitività del processo
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27517/2025 del 28/07/2025
- Sentenza penale · 28 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27518/2025 del 28/07/2025
- Sentenza penale · 28 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27519/2025 del 28/07/2025
- Sentenza penale · 28 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27520/2025 del 28/07/2025
- Sentenza penale · 28 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27570/2025 del 28/07/2025
- Sentenza penale · 28 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27571/2025 del 28/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →