Cassazione Civile, Ordinanza n. 34474/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento e rettifica della rendita catastale di un'unità immobiliare costituita da una pala eolica, con aumento della rendita rispetto a quella dichiarata dalla contribuente tramite DOCFA. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello dell'Ufficio. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015, sostenendo che le "torri" dell'aerogeneratore non dovessero più concorrere alla rendita dal 1 gennaio 2016. Con il secondo motivo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente, lamentando che il giudice di merito non avesse affrontato le censure sull'attribuzione sproporzionata di valore a terreno e fondazioni e sull'inclusione di spese tecniche, oneri finanziari e profitto dell'imprenditore. Con il terzo, quarto e quinto motivo ha dedotto omessa pronuncia sulle medesime questioni di sproporzione e di erronea inclusione di tali voci nel calcolo della rendita catastale.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR non avesse verificato in concreto se le torri costituissero un unicum con gli impianti interni e se avessero autonoma funzionalità, limitandosi a valorizzare stabilità e ancoraggio al suolo. Ha invece respinto il secondo, terzo, quarto e quinto motivo, ritenendo la motivazione della CTR sufficiente e non apparente, perché fondata sulla relazione di stima e idonea a ricostruire l'iter logico-giuridico, anche per relationem. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Basilicata in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
La norma introduce una nozione di macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo, sottratti al regime fiscale; l'irrilevanza catastale della componente impiantistica dipende dalla sua strumentalità al processo produttivo, non dalla sola infissione stabile al suolo.
È richiamato per affermare l'ammissibilità della rimessione dalla camera di consiglio alla pubblica udienza, rimessa alla discrezionalità del collegio.
La motivazione è sufficiente se espone concisamente gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione; non è necessario rispondere analiticamente a tutte le allegazioni.
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992
La censura di motivazione apparente è infondata quando la decisione di merito consente comunque di comprendere l'iter logico-giuridico seguito.
È la norma invocata per denunciare nullità della sentenza per vizi processuali quali motivazione apparente o omessa pronuncia.
Massime di principio
- In tema di classamento catastale di impianti produttivi, la distinzione decisiva non è tra bene stabilmente infisso al suolo e bene amovibile, ma tra componenti immobili rilevanti ai fini catastali e componenti impiantistiche funzionali allo specifico processo produttivo, che restano irrilevanti ai fini della rendita.
- Per escludere la rilevanza catastale di una componente di un impianto occorre accertarne in concreto la strumentalità al ciclo produttivo e l'assenza di autonoma funzionalità rispetto al fabbricato o al complesso immobiliare.
- La motivazione della sentenza di merito è sufficiente quando, anche per relationem a una relazione di stima o ad altri atti richiamati, consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito e le fonti del convincimento, senza che il giudice debba confutare espressamente ogni singola allegazione di parte.
- Non integra motivazione apparente la decisione che, pur sintetica, indichi criteri di stima, elementi valutati e ragioni dell'accertamento, rendendo comprensibile il fondamento della pronuncia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34446/2021 del 16/11/2021
- ordinanza_civile · 16 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34447/2021 del 16/11/2021
- ordinanza_civile · 16 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34448/2021 del 16/11/2021
- ordinanza_civile · 16 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34449/2021 del 16/11/2021
- ordinanza_civile · 16 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34450/2021 del 16/11/2021
- ordinanza_civile · 16 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34451/2021 del 16/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →