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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25855/2024 del 27/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (intermediario finanziario)

La controversia

La controversia nasce da rapporti di investimento e gestione patrimoniale intrattenuti da una cliente tramite un promotore finanziario poi risultato infedele. La cliente allegava di aver sottoscritto un contratto quadro e di aver impartito ordini di acquisto per importi rilevanti, lamentando sia violazioni degli obblighi informativi sia, soprattutto, operazioni non autorizzate eseguite dal promotore mediante falsificazione della sua firma. Chiedeva il risarcimento dell'intera perdita subita. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato prescritte le domande relative agli investimenti asseritamente inadeguati e aveva riconosciuto la responsabilità dell'intermediario per le operazioni fraudolente del promotore, liquidando però il danno solo nella parte rimasta effettivamente perduta, ritenendo che una quota fosse confluita in conti intestati alla cliente presso altri istituti. In appello la cliente otteneva una maggiore liquidazione, perché la Corte territoriale riteneva non provata la sua disponibilità effettiva dei conti di destinazione. L'intermediario proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: primo, violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 31 TUF per asserita inversione dell'onere della prova sulla destinazione delle somme; secondo, omesso esame di un fatto decisivo e violazione del principio di non contestazione, sostenendo che la cliente non avesse contestato che le somme fossero confluite su conti a lei riferibili; terzo, violazione dell'art. 1227 c.c. e ancora dell'art. 2697 c.c., per mancato riconoscimento del concorso colposo della danneggiata. La cliente resisteva e proponeva ricorso incidentale, lamentando un errore nel quantum perché la Corte d'appello aveva condannato l'intermediario a euro 144.640,45 in luogo di cumulare tale somma con quella già riconosciuta in primo grado, per un totale maggiore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intervento del soggetto che si era costituito come successore a titolo universale in sede di legittimità, per mancanza di una specifica base normativa e di valida procura ad negotia idonea a fondare il potere di intervento. Ha rigettato il ricorso principale dell'intermediario: ha ritenuto infondato il motivo sull'onere della prova, affermando che, una volta provata la distrazione abusiva di somme dal conto della cliente, il danno si presume e incombe sull'intermediario provare il fatto estintivo o riduttivo, cioè il ritorno delle somme nella disponibilità della danneggiata; ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il motivo sull'omesso esame, perché il fatto storico era stato esaminato e la censura mirava solo a una diversa lettura delle prove; ha respinto anche la doglianza sul concorso di colpa, perché chiedeva un riesame del merito. Ha invece accolto il primo motivo del ricorso incidentale della cliente, rilevando una contraddizione intrinseca nella sentenza d'appello sul quantum: la Corte territoriale aveva affermato una responsabilità più ampia e un danno più esteso, ma aveva poi condannato l'intermediario al pagamento di una somma 'in luogo' di quella già liquidata in primo grado, con formulazione incompatibile con la premessa decisoria. Il secondo motivo incidentale è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 31 d.lgs. 58/1998

    richiamato nel motivo del ricorrente principale come base della responsabilità dell'intermediario per l'operato del promotore finanziario; la Corte non nega in astratto tale responsabilità, ma la collega all'accertamento dell'illecito del promotore e del danno subito dal cliente

  • art. 2049 c.c.

    richiamato per la responsabilità del preponente per il fatto illecito del preposto/promotore; la Corte conferma la riferibilità all'intermediario della condotta fraudolenta del promotore

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ribadisce che il danneggiato deve provare la distrazione abusiva delle somme, mentre il preteso rientro della provvista nella disponibilità del cliente integra fatto estintivo o riduttivo, gravante sull'intermediario

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    parametro dei motivi di violazione di legge dedotti nel ricorso principale e incidentale

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la Corte ricorda che il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mera mancata considerazione di elementi istruttori

  • art. 1227 c.c.

    richiamato per il concorso colposo del danneggiato, ma la censura è respinta perché volta a ottenere un riesame del fatto e delle prove

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta inammissibilità di documenti nuovi in appello; la relativa censura resta assorbita dall'accoglimento del motivo incidentale principale

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso

  • art. 105 c.p.c.

    richiamato nella memoria di intervento del terzo, dichiarato inammissibile in cassazione

Massime di principio

  • In tema di responsabilità dell'intermediario per operazioni eseguite dal promotore finanziario infedele, una volta provata la distrazione abusiva delle somme dal rapporto del cliente, il danno è integrato in linea di principio; spetta al soggetto convenuto provare che la provvista sia tornata nella disponibilità del cliente o che vi sia altra causa estintiva o riduttiva del pregiudizio.
  • La prova del danno non si esaurisce nella mera dimostrazione della sottrazione delle somme, ma l'eventuale recupero o reimmissione della provvista nella sfera giuridica del danneggiato costituisce fatto impeditivo o estintivo, con conseguente onere probatorio a carico dell'intermediario.
  • Il vizio di omesso esame di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere dedotto per contestare la valutazione delle prove o la mancata considerazione di singoli elementi istruttori, se il fatto storico rilevante è comunque stato esaminato dal giudice di merito.
  • La non contestazione opera sui fatti storici allegati e non sulle conclusioni ricostruttive o interpretative tratte da documenti; pertanto non può trasformarsi in un vincolo sulla lettura della documentazione prodotta.
  • La deduzione del concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio, essendo in cassazione censurabile solo l'errore di diritto o il vizio motivazionale nei limiti consentiti.
  • In sede di legittimità l'intervento del terzo è inammissibile in assenza di espressa previsione normativa e di un valido titolo processuale che legittimi la costituzione del soggetto come parte del giudizio di cassazione.
  • Una statuizione sul quantum deve essere coerente con le premesse sull'an debeatur: se il giudice riconosce una responsabilità e un danno più ampi, la condanna non può essere formulata in modo incompatibile o riduttivo rispetto a tali premesse, pena la contraddittorietà della decisione.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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