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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24296/2020 del 03/11/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento ICI 2010 per mancato riconoscimento dell'agevolazione per l'abitazione principale: il Comune negava l'agevolazione perché la moglie del ricorrente risultava anagraficamente residente a Milano con le figlie; il ricorrente sosteneva invece di essersi separato di fatto dalla moglie (con successiva separazione legale) e produceva n. 21 dichiarazioni di terzi a supporto della frattura del rapporto di convivenza. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente; la CTR aveva invece accolto l'appello del Comune ritenendo che per l'agevolazione occorra la dimora abituale dell'intero nucleo familiare e affermando l'inidoneità delle dichiarazioni di terzi nel contenzioso tributario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della CTR (accoglimento parziale del ricorso per i motivi nn. 3 e 4), ritenendo che la CTR avesse errato: 1) nel ritenere automaticamente esclusa l'agevolazione per il solo fatto che i coniugi dimorassero in abitazioni diverse; 2) nel ritenere inutilizzabili le dichiarazioni di terzi raccolte in sede amministrativa. La Corte ha disposto il rinvio alla CTR della Toscana in diversa composizione affinché valuti le prove e le dichiarazioni di terzi alla luce dei principi indicati e decida nuovamente, demandando alla stessa Corte regionale anche la regolazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504/1992, art. 8

    "per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente"

    La norma è agevolativa e di stretta interpretazione: l'agevolazione spetta quando l'unità immobiliare è dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari. Tuttavia la presunzione di coincidenza con la casa coniugale può essere superata se si prova la frattura del rapporto di convivenza (separazione di fatto).

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 7

    Il divieto di prova testimoniale previsto riguarda la prova assunta con le garanzie del contraddittorio, ma non impedisce l'utilizzo, come elementi indiziari, delle dichiarazioni rese in sede amministrativa da terzi; tali dichiarazioni possono concorrere, se gravose, precise e concordanti, a formare il convincimento del giudice.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 42

    Richiamato nel ricorso come norma relativa alla motivazione degli atti di accertamento; la Corte segnala che la decisione non può fondarsi su presupposti non oggetto di contestazione nell'avviso di accertamento.

  • Codice Civile, art. 144

    Riferimento al concetto tradizionale di "residenza della famiglia" e alla presunzione che la casa coniugale identifichi la residenza di tutti i componenti, presunzione superabile con prova della frattura della convivenza.

  • Codice Civile, art. 2697

    Principio sulla prova del fatto: chi afferma un fatto ha l'onere della prova; applicato nella valutazione di chi deve dimostrare la frattura della convivenza.

  • Codice Civile, art. 2729

    Le dichiarazioni di terzi acquisite in sede extraprocessuale hanno valore indiziario e, se dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, possono dare luogo a presunzioni utili a provare la frattura della convivenza.

  • D.Lgs. n. 472/1997, art. 7

    Richiamato in relazione a un motivo non deciso dalla CTR (omessa pronuncia sulla presunta omessa motivazione del provvedimento sanzionatorio); la Corte ha ritenuto il motivo assorbito alla stregua della decisione adottata sui punti principali.

  • Costituzione, art. 53

    Richiamata per sottolineare che le norme agevolative fiscali sono di stretta interpretazione in quanto deroghe al principio della capacità contributiva.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6

    Richiamata per affermare il principio del giusto processo: il contribuente deve poter far valere in giudizio prove anche derivanti da dichiarazioni extraprocessuali analogamente all'Amministrazione.

Massime di principio

  • L'agevolazione per l'abitazione principale richiede la dimora abituale del contribuente e, di norma, dei suoi familiari; la presunzione che la casa coniugale sia la residenza di tutti i componenti può però essere superata se viene provata una "frattura del rapporto di convivenza" (separazione di fatto).
  • La residenza anagrafica diversa di un coniuge non determina automaticamente l'esclusione dell'agevolazione: occorre valutare le ragioni del trasferimento e se esso derivi da una reale separazione di fatto.
  • Le dichiarazioni di terzi rese in sede amministrativa (extraprocessuali) non sono inammissibili nel giudizio tributario: hanno valore indiziario e, se caratterizzate da gravità, precisione e concordanza, possono concorrere a formare presunzioni utili a provare la frattura della convivenza.
  • Il divieto di assunzione della prova testimoniale nel processo tributario non impedisce l'utilizzo delle dichiarazioni amministrative come elementi di fatto; altresì il contribuente può introdurre tali dichiarazioni a propria difesa.
  • Le norme agevolative fiscali vanno interpretate restrittivamente: il contribuente che invoca l'agevolazione ha l'onere di dimostrare, con elementi idonei, la situazione di fatto che giustifica la deroga (es. separazione di fatto anteriore al periodo d'imposta).
  • In presenza di valutazioni probatorie contrastanti, è necessario un esame motivato e compiuto delle prove da parte dell'organo giudicante; omissioni o valutazioni automatiche possono giustificare la cassazione con rinvio.

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