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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24530/2022 del 09/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietaria)

La controversia

La controversia nasce da un'azione introdotta da alcuni comproprietari di una strada interpoderale e di fondi contigui, i quali lamentavano che un altro comproprietario avesse occupato con pietre parte della strada denominata "Salecchia", deviandone il tracciato e invadendo porzioni di terreno altrui. In primo grado veniva disposto il ripristino dello stato dei luoghi e respinta l'usucapione. In appello, dopo una precedente rimessione al primo giudice per difetto di contraddittorio, la Corte territoriale ha accolto le domande di ripristino e rilascio, ha rigettato l'appello dell'erede di un originario attore per difetto di titolarità del diritto e ha respinto l'eccezione di usucapione. Il ricorrente per cassazione ha dedotto: 1) violazione degli artt. 115 e 324 c.p.c. e degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse utilizzato la consulenza tecnica d'ufficio nonostante un preteso giudicato interno; 2) violazione degli artt. 99, 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, lamentando la pretesa errata qualificazione della domanda come rivendica anziché regolamento di confini e l'utilizzo della CTU come unico elemento probatorio; 3) violazione degli artt. 950, 1140 e 1158 c.c. e dei correlati parametri processuali, contestando il rigetto dell'usucapione della linea di confine; 4) violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e dell'art. 132 c.p.c., deducendo ultrapetizione e motivazione perplessa. Nel giudizio di cassazione la controricorrente ha inoltre visto dichiarato inammissibile il proprio controricorso per falsità della firma apposta alla procura speciale, risultata con sentenza passata in giudicato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il controricorso della parte resistente per difetto assoluto di ius postulandi, in seguito all'accertamento con giudicato della falsità della firma apposta alla procura. Ha poi escluso la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari non evocati, poiché il ricorso era manifestamente infondato. Nel merito dei motivi, ha affermato che: la CTU poteva essere nuovamente valorizzata nel giudizio riassunto dopo la rimessione al primo giudice, perché non si era formato alcun giudicato interno sul punto; la qualificazione della domanda come rivendicazione con accertamento incidentale del confine era corretta; la censura sull'usucapione mirava a un riesame del merito e la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo sull'assenza dei presupposti del possesso ad usucapionem; la doglianza sulla motivazione era inammissibile, perché il vizio di insufficienza motivazionale non è più deducibile, restando denunciabili solo anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti, non ricorrenti nel caso. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    non consente di censurare in cassazione una nuova valutazione del materiale probatorio se la decisione di merito è sorretta da adeguata motivazione

  • art. 324 c.p.c.

    il giudicato interno non si forma su una statuizione meramente processuale che abbia rimesso la causa al primo giudice senza decidere il merito

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la motivazione deve superare il minimo costituzionale; non è più sindacabile il semplice difetto di sufficienza

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è censurabile solo se manca, è apparente, perplessa o affetta da contrasto irriducibile

  • art. 99 c.p.c.

    la censura fondata su ultrapetizione o errata interpretazione della domanda è infondata se il giudice si è mantenuto entro il petitum sostanziale

  • art. 116 c.p.c.

    la valutazione delle prove rientra nel merito ed è insindacabile in cassazione se logicamente motivata

  • art. 950 c.c.

    nel regolamento di confini il giudice può ricostruire la linea di demarcazione in base ai titoli e alle risultanze istruttorie

  • art. 1140 c.c.

    richiamato solo dalla parte ricorrente in tema di possesso, senza accoglimento della censura

  • art. 1158 c.c.

    l'usucapione richiede prova rigorosa del possesso continuo, pacifico e con animus possidendi per il tempo di legge

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è ultrapetizione se il giudice decide sulla domanda così come sostanzialmente proposta

  • art. 372 c.p.c.

    consente il deposito in cassazione di documenti relativi a fatti sopravvenuti rilevanti per il giudizio

  • art. 182 c.p.c.

    la falsità della procura speciale non rientra nelle ipotesi di sanatoria del vizio di rappresentanza processuale

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale e il deposito delle memorie

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    impone, in caso di rigetto del ricorso, il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • La consulenza tecnica d'ufficio già acquisita nel processo può essere nuovamente utilizzata nel giudizio riassunto dopo una pronuncia processuale di rimessione al primo giudice, senza che si configuri un giudicato interno sulla sua valutazione, quando la precedente decisione non abbia definito il merito.
  • La qualificazione della domanda come rivendicazione o regolamento di confini dipende dal petitum sostanziale: se si chiede il ripristino dello stato dei luoghi e la restituzione di porzioni occupate illegittimamente, il giudice può correttamente inquadrare la controversia come azione petitoria con accertamento incidentale dei confini.
  • Il giudizio di cassazione non può essere trasformato in un terzo grado di merito: non sono ammissibili censure che sollecitino una nuova valutazione delle prove, dei fatti storici o della credibilità del materiale istruttorio, se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione congrua.
  • In tema di usucapione, l'accertamento del possesso utile, dell'animus possidendi e del decorso del tempo è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione quando la motivazione dia conto, in modo non illogico, del rigetto della domanda.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è più deducibile il mero difetto di sufficienza o persuasività della motivazione.
  • La falsità accertata con giudicato della sottoscrizione apposta alla procura speciale determina l'inammissibilità della costituzione processuale del difensore e del relativo controricorso, per difetto assoluto di ius postulandi, senza possibilità di sanatoria ex art. 182 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieProprietàPossessoImpugnazioniProveNotificazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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