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Sentenza

Sentenza del 02/05/2023 n. 11338 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A.A. impugnava l'intimazione di pagamento notificata il 17.1.2017 e le due cartelle di pagamento richiamate concernenti tributi per gli anni indicati (---), oltre sanzioni e interessi, deducendo che le cartelle non furono mai notificate e che pertanto i crediti (in particolare sanzioni e interessi) erano prescritti. Contestava altresì la valutazione probatoria dei documenti prodotti in copia dall'AdER e la mancata verificazione degli originali; eccepiva la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di A.A.. In sintesi: i giudici di merito avevano ritenuto superata la questione della mancata notifica poiché la contribuente aveva presentato due istanze di rateizzazione (14.5.2010 e 3.7.2015) e quindi era a conoscenza delle cartelle già in tali date; l'ultimo atto interruttivo considerato è stato l'accoglimento della seconda rateizzazione con provvedimento dell'8.10.2015 (piano di ammortamento), per cui alla data dell'intimazione del 17.1.2017 la prescrizione non era maturata. La Corte ha confermato inoltre che la domanda di rateizzazione può integrare un riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 2944 c.c., idoneo ad interrompere la prescrizione, e che le sanzioni e gli interessi si prescrivono in cinque anni ai sensi del D.Lgs. n. 472/1997, art. 20 e dell'art. 2948 n.4 c.c. Le doglianze relative alla mancata produzione degli originali o alla verificazione sono state ritenute inutili rispetto alla decisione, essendo la conoscenza delle cartelle già dimostrata dalle istanze di rateizzazione. Il ricorso incidentale condizionato di AdER è stato assorbito. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 2944 c.c.

    Il riconoscimento del debito, anche tacito, costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione; può essere desunto da comportamenti incompatibili con la volontà di disconoscere il debito, e la valutazione della sussistenza del riconoscimento spetta al giudice di merito.

  • D.Lgs. n. 472/1997, art. 20, comma 3

    D.Lgs. n. 472/1997, art. 20, comma 3

    Le sanzioni tributarie si prescrivono nel termine quinquennale previsto per le sanzioni; pertanto, in assenza di un provvedimento giurisdizionale che accerti la debenza, si applica il termine quinquennale.

  • art. 2948 c.c., n. 4

    Gli interessi relativi a crediti tributari sono soggetti, per prescrizione, al termine quinquennale previsto dalla norma richiamata in combinato con le disposizioni tributarie.

  • art. 2953 c.c.

    Il termine decennale ordinario può trovare applicazione solo quando sia intervenuto un provvedimento giudiziale che abbia accertato la devonoza (actio iudicati); nella fattispecie tale condizione non ricorreva.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19

    D.Lgs. n. 546/1992, art. 19

    L'impugnazione degli atti tributari deve essere proposta tempestivamente: il giudice di merito ha rilevato che, avendo la contribuente conoscenza degli atti già dalle domande di rateizzazione, la contestazione tardiva delle cartelle risultava inammissibile per decorso del termine di impugnazione.

  • art. 2937 c.c., comma 3

    La rinuncia alla prescrizione è un'eccezione in senso lato e può risultare dagli atti del debitore; la Corte ha ritenuto che la mancata allegazione da parte della contribuente che le istanze di rateizzazione non implicassero rinuncia alla prescrizione impedisse di valutare l'eccezione.

  • art. 360 c.p.c.

    art. 360 c.p.c., comma 1 (motivi di cassazione)

    Norma processuale che individua i motivi di impugnazione per cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibili diversi motivi per difetto di specificità e per non aver colto la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • La presentazione di una o più istanze di rateizzazione, soprattutto se accolte e formalizzate dall'ufficio (con piano di ammortamento), può essere considerata come riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 2944 c.c., idoneo ad interrompere la prescrizione, anche se il contribuente mantiene la facoltà di contestare l'an debeatur salvo decadenze procedurali.
  • Se il contribuente dimostra con atti di comportamento di essere a conoscenza della cartella (es. domanda di rateazione), non può sollevare tardivamente il vizio della mancata notifica: l'impugnazione deve essere proposta entro i termini previsti dalla normativa (es. 60 giorni ex D.Lgs. 546/1992 art.19) dalla conoscenza dell'atto.
  • La prescrizione delle sanzioni e degli interessi tributari segue, in mancanza di una sentenza che accerti la debenza, il termine quinquennale (D.Lgs. 472/1997 art.20; art. 2948 n.4 c.c.), mentre il termine decennale può operare solo dopo un accertamento giurisdizionale.
  • I documenti prodotti in copia e il disconoscimento della firma o della notifica possono rilevare solo se la causa non sia già stata decisa sulla base della conoscenza effettiva del contribuente; altrimenti la questione probatoria può risultare superata dalla condotta della parte.
  • Per opporsi efficacemente alla tesi dell'interruzione della prescrizione tramite rateizzazione, il contribuente deve allegare e dimostrare che la richiesta di rateazione era espressamente subordinata alla riserva di eccepire la prescrizione o che era finalizzata esclusivamente a scopi cautelari, altrimenti il comportamento è normalmente considerato incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione.

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