Sentenza del 02/05/2023 n. 272 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova
Riscossione e misure cautelari - società di persone - estinzione - cartella di pagamento - notificazione - ai soci - necessitàRiscossione e misure cautelari - società di persone - estinzione - differimento quinquennale - D.Lgs. 175/2014 - applicazione - retroattività - esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'intimazione di pagamento relativa a tre cartelle esattoriali (IRAP e IVA per gli anni 2008 e 2009) notificate in relazione alla "N C s.n.c.", per i seguenti motivi: (I) nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti; (II) inesistenza/invalidità degli atti impositivi in quanto le presunte notifiche risulterebbero posteriori alla cancellazione della società dal registro delle imprese (5/10/2010); (III) illegittimità delle iscrizioni a ruolo per crediti richiesti e chiedibile rimborso in sede di bilancio di liquidazione; (IV) prescrizione della potestà impositiva e di riscossione.
La decisione
Parziale cessazione della materia del contendere con riferimento a una cartella (n. 04820130001061926501) annullata dall'Agenzia delle entrate-Riscossione. Per le rimanenti due cartelle (n. 04820110037124330501 e n. 04820120002536292501) la Corte ha rilevato che le raccomandate sono state indirizzate alla società estinta e non ai soci: la giurisprudenza consente l'applicazione analogica dell'art. 65, c.4, DPR 600/1973 ma la notifica, se effettuata presso la sede sociale dopo l'estinzione, deve essere fatta nei confronti dei soci (anche collettivamente/impersonalmente) e non alla società estinta. Non essendo dimostrata la notifica ai soci, l'intimazione di pagamento è nulla; ne consegue l'estinzione della pretesa tributaria per prescrizione. È esclusa l'applicazione retroattiva del differimento quinquennale previsto dall'art. 28, c.4, D.Lgs. 175/2014, norma sostanziale applicabile solo se la richiesta di cancellazione è stata presentata a partire dal 13/12/2014. Condanna dell'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente per complessivi €1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 65, D.P.R. 600/1973
Applicazione analogica ammessa: la notifica della cartella effettuata presso la sede sociale, dopo l'estinzione della società, deve essere indirizzata ai soci (anche collettivamente e in modo impersonale) e non alla società estinta, la quale non può più essere parte di rapporti tributari.
art. 28, comma 4, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175
Norma di natura sostanziale che differisce di cinque anni gli effetti dell'estinzione della società; non ha efficacia retroattiva e si applica solo se la richiesta di cancellazione dal registro delle imprese è stata presentata durante la vigenza della disposizione (dal 13/12/2014 in poi).
art. 29, comma 1, lett. b), D.L. 78/2010
Norma richiamata fra i riferimenti; nel contesto non è stata specificamente interpretata nella motivazione come decisiva, ma è parte del quadro normativo richiamato in materia tributaria e riscossione.
Massime di principio
- Se una società di persone è stata cancellata dal registro delle imprese, le notifiche di atti tributari effettuate presso la sede sociale non possono essere indirizzate alla società estinta: l'amministrazione deve notificare gli atti ai soci (anche collettivamente e in modo impersonale) per rendere valida la notificazione.
- La notifica indirizzata esclusivamente alla società cancellata è priva di efficacia rispetto ai soci e può comportare la nullità degli atti successivi (es. intimazione di pagamento) e l'estinzione della pretesa per prescrizione, se maturata.
- Il D.Lgs. 175/2014 (art. 28, c.4) che posticipa gli effetti dell'estinzione societaria di cinque anni è norma sostanziale e non si applica retroattivamente: opera solo per cancellazioni richieste dal 13/12/2014 in poi.
- L'onere probatorio circa la valida notifica grava sull'Amministrazione: deve dimostrare che la notifica, anche se effettuata presso la sede sociale dopo l'estinzione, sia stata rivolta e consegnata ai soci o a soggetti legittimati a ricevere per conto dei soci.
- In presenza di cancellazione anteriore alla vigenza del differimento quinquennale, è opportuno verificare la data di richiesta di cancellazione nel registro delle imprese e gli avvisi di ricevimento (destinatario indicato) per valutare la validità delle notifiche.
- Se l'Amministrazione provvede ad annullare una cartella in corso di giudizio, ciò può determinare la cessazione della materia del contendere per quella cartella; rimangono valutabili le altre contestazioni relative ad atti non annullati.
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