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Sentenza

Sentenza del 02/05/2023 n. 272 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova

Riscossione e misure cautelari - società di persone - estinzione - cartella di pagamento - notificazione - ai soci - necessitàRiscossione e misure cautelari - società di persone - estinzione - differimento quinquennale - D.Lgs. 175/2014 - applicazione - retroattività - esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'intimazione di pagamento relativa a tre cartelle esattoriali (IRAP e IVA per gli anni 2008 e 2009) notificate in relazione alla "N C s.n.c.", per i seguenti motivi: (I) nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti; (II) inesistenza/invalidità degli atti impositivi in quanto le presunte notifiche risulterebbero posteriori alla cancellazione della società dal registro delle imprese (5/10/2010); (III) illegittimità delle iscrizioni a ruolo per crediti richiesti e chiedibile rimborso in sede di bilancio di liquidazione; (IV) prescrizione della potestà impositiva e di riscossione.

La decisione

Parziale cessazione della materia del contendere con riferimento a una cartella (n. 04820130001061926501) annullata dall'Agenzia delle entrate-Riscossione. Per le rimanenti due cartelle (n. 04820110037124330501 e n. 04820120002536292501) la Corte ha rilevato che le raccomandate sono state indirizzate alla società estinta e non ai soci: la giurisprudenza consente l'applicazione analogica dell'art. 65, c.4, DPR 600/1973 ma la notifica, se effettuata presso la sede sociale dopo l'estinzione, deve essere fatta nei confronti dei soci (anche collettivamente/impersonalmente) e non alla società estinta. Non essendo dimostrata la notifica ai soci, l'intimazione di pagamento è nulla; ne consegue l'estinzione della pretesa tributaria per prescrizione. È esclusa l'applicazione retroattiva del differimento quinquennale previsto dall'art. 28, c.4, D.Lgs. 175/2014, norma sostanziale applicabile solo se la richiesta di cancellazione è stata presentata a partire dal 13/12/2014. Condanna dell'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente per complessivi €1.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 65, D.P.R. 600/1973

    Applicazione analogica ammessa: la notifica della cartella effettuata presso la sede sociale, dopo l'estinzione della società, deve essere indirizzata ai soci (anche collettivamente e in modo impersonale) e non alla società estinta, la quale non può più essere parte di rapporti tributari.

  • art. 28, comma 4, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175

    Norma di natura sostanziale che differisce di cinque anni gli effetti dell'estinzione della società; non ha efficacia retroattiva e si applica solo se la richiesta di cancellazione dal registro delle imprese è stata presentata durante la vigenza della disposizione (dal 13/12/2014 in poi).

  • art. 29, comma 1, lett. b), D.L. 78/2010

    Norma richiamata fra i riferimenti; nel contesto non è stata specificamente interpretata nella motivazione come decisiva, ma è parte del quadro normativo richiamato in materia tributaria e riscossione.

Massime di principio

  • Se una società di persone è stata cancellata dal registro delle imprese, le notifiche di atti tributari effettuate presso la sede sociale non possono essere indirizzate alla società estinta: l'amministrazione deve notificare gli atti ai soci (anche collettivamente e in modo impersonale) per rendere valida la notificazione.
  • La notifica indirizzata esclusivamente alla società cancellata è priva di efficacia rispetto ai soci e può comportare la nullità degli atti successivi (es. intimazione di pagamento) e l'estinzione della pretesa per prescrizione, se maturata.
  • Il D.Lgs. 175/2014 (art. 28, c.4) che posticipa gli effetti dell'estinzione societaria di cinque anni è norma sostanziale e non si applica retroattivamente: opera solo per cancellazioni richieste dal 13/12/2014 in poi.
  • L'onere probatorio circa la valida notifica grava sull'Amministrazione: deve dimostrare che la notifica, anche se effettuata presso la sede sociale dopo l'estinzione, sia stata rivolta e consegnata ai soci o a soggetti legittimati a ricevere per conto dei soci.
  • In presenza di cancellazione anteriore alla vigenza del differimento quinquennale, è opportuno verificare la data di richiesta di cancellazione nel registro delle imprese e gli avvisi di ricevimento (destinatario indicato) per valutare la validità delle notifiche.
  • Se l'Amministrazione provvede ad annullare una cartella in corso di giudizio, ciò può determinare la cessazione della materia del contendere per quella cartella; rimangono valutabili le altre contestazioni relative ad atti non annullati.

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