Sentenza del 02/05/2023 n. 414 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato un avviso di accertamento che ha recuperato a tassazione costi per sponsorizzazioni delle stagioni 2010/2011 ritenuti non inerenti dall'Ufficio. L'Ufficio e i giudici di merito (CTP e CTR) hanno escluso la deducibilità sostenendo incongruità rispetto all'attività aziendale, sproporzione tra spesa e ritorno economico e la circostanza che il presidente del cda partecipasse alle gare sponsorizzate, ritenendo la spesa più funzionale a interessi personali che all'impresa.
La decisione
La Corte tributaria d'appello ha accolto l'appello del contribuente riformando la decisione di primo grado e compensando le spese. Ha ritenuto che i criteri utilizzati dall'Ufficio e dai giudici di merito (omogeneità tra attività sponsorizzata e attività d'impresa; valutazione quantitativa della 'sproporzione' tra costo e ritorno) fossero inadeguati. La Corte ha richiamato l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inerenza va valutata in relazione all'attività d'impresa nel suo complesso (oggetto sociale) e con carattere qualitativo; l'antieconomicità è solo un elemento sintomatico, non decisivo. Inoltre la documentazione prodotta dal contribuente sui vantaggi della campagna pubblicitaria è stata ritenuta idonea a sostenere l'inerenza. La partecipazione del presidente a gare non è stata ritenuta di per sé incompatibile con la sponsorizzazione. Conseguentemente l'accertamento è stato ritenuto illegittimo nella parte impugnata.
Norme richiamate
IRES
Le spese deducibili ai fini IRES devono essere inerenti all'attività d'impresa; l'inerenza va valutata rispetto all'oggetto e all'attività imprenditoriale nel suo complesso, non mediante un confronto diretto e quantitativo con i ricavi conseguibili dall'iniziativa sponsorizzata.
IVA
L'avviso di accertamento includeva anche profili IVA; la valutazione dell'inerenza e della riconducibilità delle operazioni ha riflessi anche sul trattamento IVA, ma il criterio guida rimane la correlazione con l'attività d'impresa complessiva.
IRAP
Analogamente all'IRES, la deducibilità/considerazione ai fini IRAP di componenti di costo si valuta in relazione alla loro inerenza rispetto all'attività aziendale complessiva.
Principio dell'inerenza (giurisprudenza di legittimità)
La giurisprudenza richiede che l'inerenza sia valutata qualitativamente in relazione all'attività d'impresa nel suo complesso (oggetto sociale). La mera antieconomicità o la sproporzione del costo rispetto al ritorno economico è elemento meramente sintomatico e non può da solo giustificare la disconoscimento dell'inerenza.
Massime di principio
- L'inerenza dei costi va valutata rispetto all'attività d'impresa nel suo complesso e al suo oggetto, non mediante un confronto diretto e quantitativo con il ricavo derivante dalla singola iniziativa.
- La presunta antieconomicità o la sproporzione del costo rispetto al ritorno economico non sono, di per sé, prova sufficiente della mancanza di inerenza: costituiscono un elemento sintomatico che va verificato nel contesto complessivo.
- La documentazione prodotta dal contribuente sui vantaggi promozionali ottenuti (evidence of business advantage) può essere decisiva per dimostrare l'inerenza delle spese di sponsorizzazione.
- Eventuali partecipazioni personali di amministratori o soci ad eventi sponsorizzati non annullano automaticamente l'inerenza della sponsorizzazione, salvo prova che la spesa sia esclusivamente finalizzata a interessi personali e non collegata all'attività aziendale.
- Il giudice non deve sostituirsi all'imprenditore nelle valutazioni economiche ordinarie: le scelte commerciali dell'impresa godono di un'ampia sfera di discrezionalità, valutabile dal giudice solo se emergono elementi chiari di estraneità all'attività aziendale.
- In contenziosi complessi e articolati sulla qualificazione fiscale di spese promozionali, è opportuno che il contribuente raccolga e conservi prove oggettive dei ritorni d'immagine e dei collegamenti tra la sponsorizzazione e la strategia aziendale complessiva.
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