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Sentenza

Sentenza del 02/05/2023 n. 2580 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Registro - Sentenza del Tribunale - Errore nella parte relativa alla condanna delle spese di giudizio - Ordinanza per la correzione dell'errore - Registrazione - Liquidazione per il pagamento dell'imposta di registro - Illegittimità - Provvedimento di natura amministrativa e non giudiziale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di liquidazione per il pagamento dell'imposta di registro relativo all'ordinanza n. 4293/2017 emessa dal Tribunale di Roma per la correzione di un errore materiale della sentenza n. 24213/2016 (art. 287 c.p.c.). L'Agenzia sosteneva la natura giurisdizionale e quindi assoggettabile a registro dell'ordinanza; il ricorrente contestava la pretesa in quanto l'ordinanza è di natura amministrativa, volta a rettificare una mera svista del giudice e non incidente sul contenuto decisionale, e pertanto non soggetta a imposta di registro.

La decisione

L'appello è stato accolto. Il Tribunale ha ritenuto che il procedimento di correzione ex art. 287 ss. c.p.c. sia volto a correggere errori di redazione (mera svista) che non incidono sul contenuto concettuale della decisione e che l'ordinanza correttiva ha natura amministrativa e non decisoria. Conseguentemente l'ordinanza non rientra nella nozione di "atti che definiscono anche parzialmente il giudizio" prevista dall'art. 8, parte I, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986 e non va assoggettata a imposta di registro. Sono state compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 8 Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986

    "atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale che definiscono anche parzialmente il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi..."

    La Corte ha interpretato che le ordinanze correttive ex art. 287 c.p.c. non rientrano in questa fattispecie perché non hanno contenuto decisorio che definisca il giudizio, essendo atti amministrativi volti a rettificare una mera svista formale.

  • art. 287 c.p.c. e art. 391-bis c.p.c.

    Il procedimento previsto è limitato alla correzione di errori materiali emersi dalla semplice lettura del provvedimento; non è ammesso che con esso si pronunci sulla sostanza della decisione, né che si determinino posizioni di soccombenza soggette a regime decisorio.

  • Giurisprudenza della Cassazione

    Cass. nn. 13075/2002, 4096/1996, 8191/1997, 12184/2020, 8339/2023

    Le pronunce richiamate confermano che l'errore materiale è mera svista non incidente sul contenuto decisionale e che il procedimento di correzione non consente pronunce sulle spese processuali, supportando la qualificazione amministrativa dell'ordinanza correttiva.

Massime di principio

  • Le ordinanze emesse ai sensi dell'art. 287 c.p.c. per correggere errori materiali, ossia mere sviste di redazione che non mutano il contenuto concettuale della decisione, hanno natura amministrativa e non sono atti "che definiscono il giudizio" ai fini dell'art. 8 della Tariffa: pertanto non sono soggette a imposta di registro.
  • Se la correzione investe aspetti sostanziali della decisione o incide sulla determinazione delle parti soccombenti, la procedura ex art. 287 non è il rimedio competente: in tal caso il provvedimento assume natura giurisdizionale e può rientrare nella base imponibile per la registrazione.
  • La qualificazione data dall'organo che ha emesso l'ordinanza (amministrativa vs decisionale) ha rilevanza, soprattutto se non è stata oggetto di gravame; l'Ufficio finanziario non può riclassificare ex post un atto meramente correttivo come decisorio per imporre l'imposta.
  • Quando la questione è squisitamente interpretativa circa la natura dell'atto correttivo, la compensazione delle spese processuali è una soluzione praticabile; tuttavia, in presenza di profili sostanziali cambiate dalla correzione, la posizione dell'Ufficio potrebbe essere fondata.

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