Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27394/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del GIP del 27/12/2023 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per i delitti associativi (art. 416-bis c.p.) e reati in materia di stupefacenti (art. 74 d.p.r. 309/90). Il ricorso in Cassazione deduceva carenza o apparente contraddittorietà della motivazione circa l'esistenza della nuova consorteria mafiosa denominata "clan Sudoso" e la sua derivazione dal "clan Bello - Mastrochicco" (sostendo che tale esistenza non sarebbe stata dimostrata) e contestava l'appartenenza del ricorrente al sodalizio con il ruolo di esecutore di spedizioni punitive e custode della sostanza stupefacente per il recupero crediti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto preclusa in sede di legittimità la censura sulla carenza di motivazione rispetto all'esistenza del "clan Sudoso" perché tale questione non era stata sollevata davanti al giudice del riesame, richiamando l'art. 606 c.p.p., comma 3. Inoltre, pur con carattere eventuale, ha escluso il vizio: l'ordinanza impugnata riportava elementi che giustificavano la qualificazione mafiosa della struttura denominata "clan Sudoso", evidenziandone il collegamento e la continuità operativa con il "clan Bello - Mastrochicco", sicché non era necessaria la prova dell'esteriorizzazione del metodo mafioso. Quanto alla partecipazione dell'imputato, il Tribunale aveva motivato richiamando intercettazioni telefoniche e fatti intimidatori (es. episodio in danno di "Palazzo Walter") ritenuti indicativi dell'intraneità al sodalizio. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    La norma è stata interpretata alla luce della giurisprudenza secondo cui una nuova articolazione periferica collegata alla casa madre può integrare il reato di associazione mafiosa anche in difetto dell'esteriorizzazione del metodo mafioso, quando emerga il collegamento con il sodalizio 'madre' e la presenza di un modulo organizzativo riconducibile a quello del sodalizio originario.

  • art. 74 d.p.r. 309/90

    Richiamata in relazione a fatti di custodia e cessione di sostanze stupefacenti; la misura cautelare è stata inoltre motivata con il ruolo contestato di custode della sostanza stupefacente e per il recupero crediti connesso all'attività di spaccio.

  • art. 606 c.p.p., comma 3

    Applicato per affermare il principio di preclusione: la Corte di legittimità non può decidere su violazioni di legge non dedotte davanti al giudice di merito di secondo grado, salvo che siano rilevabili d'ufficio o siano oggetto di ricorso immediato ai sensi dell'art. 569 c.p.p.; pertanto il motivo non sollevato in sede di riesame è inammissibile in Cassazione.

  • art. 569 c.p.p.

    Richiamato come eccezione alla preclusione di cui all'art. 606 c.p.p.: i motivi che costituiscono ricorso immediato per cassazione possono essere dedotti anche se non già discussi in sede di riesame (ma qui non era il caso).

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017)

    Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Rv. 270290

    Richiamata per il principio secondo cui il reato di associazione mafiosa può essere configurato per una nuova articolazione periferica collegata alla casa madre anche in assenza di reati-fine o di esteriorizzazione della forza intimidatrice, quando sussista un collegamento con la struttura originaria e la presenza di un modulo organizzativo caratteristico.

Massime di principio

  • In Cassazione non sono ammissibili censure su questioni di fatto o di motivazione che non siano state sollevate davanti al giudice di merito di secondo grado (riesame), salvo che siano rilevabili d'ufficio o rientrino nell'ambito del ricorso immediato previsto dall'art. 569 c.p.p.
  • Per l'integrazione del reato di cui all'art. 416-bis c.p. non sempre è indispensabile la prova dell'esteriorizzazione del metodo mafioso: se la nuova formazione risulta collegata e sovrapponibile alla 'casa madre' o costituisce una sua articolazione periferica con tratti organizzativi riconducibili al sodalizio originario, può ritenersi la natura mafiosa anche in assenza di evidenze aggiuntive di intimidazione pubblica.
  • Le intercettazioni telefoniche e fatti concreti di violenza o intimidazione (anche se riferiti a episodi specifici, come il danneggiamento di un locale) possono costituire elementi probatori idonei a sostenere la partecipazione di un individuo al sodalizio mafioso quando siano posti in relazione con la struttura organizzativa e con il ruolo contestato.
  • Una censura generica e meramente confutativa, che non affronti puntualmente le argomentazioni valorizzate dal giudice, è inefficace in sede di legittimità e può determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • Per ricorsi manifestamente inammissibili la Corte può irrogare condanne alle spese e somme a favore della cassa delle ammende; è quindi opportuno valutare preventivamente la necessità e la tempestività delle censure prima di proporre ricorso in Cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.