Cassazione Penale, Sentenza n. 21867/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) vizio di inosservanza di legge per presunta errata qualificazione e responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale (contestando la valutazione delle scritture contabili, l'assenza di fatture e l'interpretazione delle rimanenze e del debito verso la controllante); 2) doglianza sull'errato diniego dell'attenuante di cui al comma 3 dell'art. 219 R.D. n. 267/42 per presunta lieve entità del danno concorsuale; 3) censura sulla applicazione della recidiva (art. 99 c.p.), ritenuta inesistente dal ricorrente; 4) richiesta di restituzione nel termine (art. 175 c.p.p.) per poter fruire del giudizio abbreviato introdotto dal comma 2‑bis dell'art. 442 c.p.p. e della relativa riduzione di pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile rigettando tutti i motivi. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui la contabilità della fallita era viziata (appostazione di ingenti debiti non iscritti in bilancio, consistente voce "merci c/vendite" senza fattura, sovrastima delle rimanenze e assenza di beni aggredibili), elementi che hanno impedito o comunque ostacolato la ricostruzione del patrimonio e del volume degli affari, configurando il delitto di bancarotta fraudolenta documentale nella seconda ipotesi di cui all'art. 216 R.D. n. 267/42. Ha ritenuto infondati i motivi relativi all'attenuante per tenuità del danno (il danno va valutato al momento della dichiarazione di fallimento) e alla recidiva (dal certificato penale risultano condanne pregresse rilevanti entro il quinquennio). Ha altresì respinto la richiesta di restituzione per accedere al rito abbreviato, osservando che l'imputato aveva scelto il giudizio ordinario e che le modifiche normative successive non garantiscono automaticamente il recupero del rito non prescelto. Condanna alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), art. 216 comma 1 n. 2
Delimita la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale; la Corte richiede dolo generico (consapevolezza che le scritture rendano impossibile la ricostruzione patrimoniale) e l'evento costituito dall'impedimento della ricostruzione del patrimonio/volume d'affari.
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 217 comma 2
Norma sulla bancarotta semplice per irregolarità contabili; la Corte distingue la fattispecie semplice da quella fraudolenta richiedendo per la seconda l'evento dell'impedimento alla ricostruzione.
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 223 comma 2 n. 1
Riferimento alla bancarotta impropria per falso in bilancio; la Corte sottolinea che proscioglimenti parziali non escludono la valutazione di fraudolenza documentale se permangono ostacoli alla ricostruzione patrimoniale.
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 219 comma 3
Prevede attenuante per la bancarotta in determinate ipotesi; la Corte ha ritenuto l'attenuante non applicabile perché il danno si valuta al momento del fallimento e non sono emersi elementi di particolare lievità.
Codice penale, art. 99 comma 4
Regola la recidiva; la Corte ha ritenuto sussistente la recidiva sulla base di condanne penali pregresse (anche da decreti penali) rilevanti nel quinquennio e aventi caratteri affini.
Riguarda l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha valutato la comparazione fra attenuanti e recidiva con discrezionalità di merito adeguatamente motivata.
Codice di procedura penale, art. 175
Disciplina la restituzione nel termine; la Corte ha ritenuto inammissibile l'istanza perché l'imputato aveva scelto il rito ordinario e non poteva recuperare il rito abbreviato per mutamento normativo successivo.
Codice di procedura penale, art. 173 disp. att.
Limiti alla motivazione in Cassazione; il ricorso è stato riassunto nei limiti di legge e la Corte ha applicato il principio della motivazione per relationem tra primo e secondo grado ove opportuno.
Codice di procedura penale, art. 442 comma 2‑bis
Rito abbreviato con sconto di pena introdotto successivamente; la Corte ha escluso effetto retroattivo che consentisse di modificare la scelta procedurale già effettuata.
Codice di procedura penale, art. 616
Stabilisce le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e possibile ammenda; la Corte ha applicato l'articolo condannando il ricorrente al pagamento delle spese e a euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Codice civile, artt. 2393, 2394, 2395
Norme relative alle azioni verso gli amministratori per responsabilità: la Corte ricorda che l'ostacolo alla ricostruzione contabile pregiudica anche le prospettive di recupero tramite azioni reintegratorie civili.
Massime di principio
- Per la bancarotta fraudolenta documentale è necessario non solo un comportamento contabile irregolare, ma anche l'evento concreto di impedimento (o grave ostacolo) alla ricostruzione del patrimonio o del volume d'affari; il dolo può essere dedotto dalla condotta complessiva e dall'inattendibilità delle scritture.
- Incertezze contabili rilevanti (debiti non iscritti in bilancio, fatture non esibite, rimanenze sovrastimate e assenza di beni aggredibili) costituiscono elementi forti a supporto della responsabilità penale per bancarotta documentale.
- La valutazione della tenuità del danno ai fini di attenuanti va riferita al momento della dichiarazione di fallimento: recuperi successivi o rinunce dei creditori posteriori non cancellano automaticamente la sussistenza del reato.
- Le condanne penali pregresse, comprese quelle pronunciate con decreto penale, possono integrare la recidiva se dimostrano affinità di carattere con il reato successivo e ricadono nel periodo rilevante; la valutazione resta di merito purché motivata.
- In Cassazione non possono essere introdotti nuovi documenti decisivi non prodotti in primo grado; le nuove produzioni tardive sono inammissibili salvo casi specifici.
- Una modifica legislativa successiva che introduce un rito più favorevole non consente generalmente il recupero automatico di una scelta procedurale già effettuata (es.: passaggio al rito abbreviato) se l'imputato non aveva specificamente chiesto il rito e non sussistono le condizioni per la restituzione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21659/2024 del 31/05/2024
- Sentenza penale · 31 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21661/2024 del 31/05/2024
- Sentenza penale · 31 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21662/2024 del 31/05/2024
- Sentenza penale · 31 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21689/2024 del 31/05/2024
- Sentenza penale · 31 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21851/2024 del 31/05/2024
- Sentenza penale · 31 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21853/2024 del 31/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →