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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01437/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

Un soggetto aveva proposto due ricorsi ex art. 3 l. n. 346/1976 e art. 1159-bis c.c. per ottenere la regolarizzazione del titolo di proprietà e la declaratoria di acquisto per usucapione speciale di alcuni terreni siti nel Comune di Briatico, deducendo di averli posseduti esclusivamente come dominus per oltre vent’anni, coltivandoli, percependone i frutti e curandone la manutenzione, e depositando gli estratti catastali. I ricorsi erano stati riuniti; il consorzio di bonifica, interessato quale terzo rispetto agli intestatari catastali, aveva proposto opposizione e contestato la domanda. Il Tribunale aveva poi rigettato la domanda di usucapione. Avverso l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile il reclamo contro quel provvedimento, il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 131, 135 e 279 c.p.c. e dell’art. 3, commi 5 e 7, l. n. 346/1976, sostenendo che il primo giudice avesse correttamente emesso un decreto di rigetto reclamabile e che il reclamo fosse stato proposto correttamente in base al principio dell’apparenza, poiché la qualificazione formale del provvedimento impugnato come decreto avrebbe ingenerato affidamento sul relativo mezzo di impugnazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha condiviso la qualificazione operata dal Tribunale, secondo cui il provvedimento formalmente indicato come decreto aveva in realtà natura sostanziale di sentenza, perché era stato pronunciato all’esito di un giudizio di opposizione ex art. 3, commi 3 e 4, l. n. 346/1976, instaurato da un soggetto legittimato e svolto nel pieno contraddittorio delle parti. In tale ipotesi la legge prevede la decisione con sentenza appellabile, non con decreto reclamabile. La Corte ha quindi escluso che l’erronea intestazione del provvedimento potesse fondare un affidamento incolpevole sul rimedio del reclamo, trattandosi di un mero refuso non idoneo a mutare il regime impugnatorio. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 19 maggio 1976, n. 346

    La norma disciplina l’usucapione speciale per la piccola proprietà rurale e distingue tra ipotesi senza opposizione, definita con decreto reclamabile, e ipotesi di opposizione, che si conclude con sentenza appellabile.

  • art. 1159-bis c.c.

    È la base sostanziale invocata per l’usucapione speciale della piccola proprietà rurale.

  • art. 131 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di forma del provvedimento.

  • art. 135 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di forma del provvedimento.

  • art. 279 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la distinzione tra provvedimenti decisori e qualificazione impugnatoria; la Corte ribadisce che conta il contenuto sostanziale del provvedimento quando non vi sia affidamento incolpevole.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per evidenziare che il provvedimento reca la tipica intestazione della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto dal ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel calcolo dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • In materia di impugnazioni, la qualificazione del provvedimento va desunta dal suo contenuto sostanziale e dal rito concretamente seguito; tuttavia il principio dell’apparenza prevale solo quando la forma o la qualificazione adottata dal giudice, ancorché errata, sia frutto di una consapevole scelta idonea a ingenerare un affidamento incolpevole nella parte.
  • Se la legge speciale prevede che, in presenza di opposizione, il giudizio sull’usucapione speciale si concluda con sentenza appellabile, un provvedimento che definisca il giudizio di opposizione non è reclamabile solo perché sia stato erroneamente denominato decreto.
  • Un mero errore di intestazione o un refuso nel nomen iuris del provvedimento non è sufficiente a trasformare il rimedio esperibile quando dal testo, dal rito e dal contenuto della decisione risulti chiaramente la natura sostanziale dell’atto.
  • Il mezzo di impugnazione non può essere scelto sulla base della sola etichetta formale del provvedimento quando il quadro complessivo del giudizio rende inequivoca la sua reale natura decisoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminarePossesso
RamiProcesso civileImmobiliareDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoTutela del legittimo affidamento

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