Cassazione Civile, Ordinanza n. 33925/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Due soggetti avevano sottoscritto in mediazione un accordo per la divisione di un immobile in comproprietà e di beni mobili di antiquariato, poi omologato dal tribunale. Sulla base di tale verbale, una parte intimava all'altra un precetto per la consegna dei beni mobili. La destinataria proponeva opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c., deducendo l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata e l'impignorabilità di alcuni beni; i giudici di merito accoglievano l'opposizione. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) che il verbale di mediazione, omologato ex art. 12 d.lgs. 28/2010, costituiva titolo esecutivo inoppugnabile e rendeva incontestabile il precetto; 2) che la Corte d'appello non aveva esaminato una supposta mutatio libelli della controparte e che le spese del procedimento di omologa erano dovute e quindi legittimamente inserite nel precetto; 3) che la statuizione sulle spese di lite era errata perché la vittoria dell'opponente non era totale, essendo stata respinta l'istanza di sospensione dell'esecutività del titolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile per novità la censura sull'effetto preclusivo del decreto di omologa rispetto a contestazioni successive e, comunque, infondata nel merito perché l'omologazione ex art. 12 d.lgs. 28/2010 comporta un controllo solo formale e di non contrarietà a norme imperative e ordine pubblico, senza attribuire al giudice un vaglio sul contenuto delle pattuizioni o sulla loro concreta coercibilità. Ha inoltre dichiarato inammissibile la doglianza sulla mutatio libelli per difetto di adeguata esposizione dei fatti di causa e di specifica indicazione degli atti rilevanti; quanto alle spese del procedimento di omologa, ha rilevato che il motivo non colpiva entrambe le rationes decidendi della sentenza impugnata. Infine, ha respinto la censura sulle spese di lite, affermando che la soccombenza va valutata sull'esito finale complessivo della controversia e che il rigetto di un'istanza cautelare in corso di causa non integra, da solo, soccombenza reciproca.
Norme richiamate
È il rimedio esperito dall'esecutato per contestare il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata.
Richiamato per dedurre omessa pronuncia o ultrapetizione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile o infondata per le ragioni processuali esposte.
Richiamato nel motivo relativo alle asserite omissioni della sentenza d'appello.
Richiamato a sostegno dell'efficacia vincolante dell'accordo raggiunto in mediazione.
Non menzionato nel testo fornito.
Richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo e secondo motivo.
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
La Corte ribadisce che il ricorso deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti di causa; la sua mancanza comporta inammissibilità.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Impone la specifica indicazione e trascrizione degli atti processuali su cui il ricorso si fonda.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma richiamata per i motivi di violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Norma richiamata per omesso esame di fatto decisivo.
La Corte afferma che il titolo esecutivo è solo quello rientrante nel catalogo tassativo previsto dalla legge e contenente un diritto certo, liquido ed esigibile.
Richiamato rispetto al precetto e ai requisiti della sua legittimità.
Le spese seguono la soccombenza valutata in base all'esito finale della lite.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per la questione della compensazione delle spese, esclusa nel caso concreto.
Il decreto di omologa dell'accordo di mediazione ha un controllo limitato alla regolarità formale e alla non contrarietà a norme imperative e ordine pubblico; non preclude successive contestazioni sul contenuto o sulla coercibilità dell'accordo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel contesto dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L'accordo di mediazione omologato costituisce titolo esecutivo solo se il suo contenuto individua in modo esatto, completo e autosufficiente il comando da attuare o la prestazione da eseguire; non basta la mera esistenza del verbale o dell'omologa.
- Il decreto di omologa ex art. 12 d.lgs. 28/2010 ha un controllo limitato alla regolarità formale dell'accordo e alla sua non contrarietà a norme imperative e ordine pubblico; non sana né rende inattaccabili eventuali incertezze o lacune del contenuto obbligatorio dell'accordo.
- Nel ricorso per cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non trattate nei gradi di merito; la parte deve indicare specificamente dove e come la questione sia stata dedotta nel giudizio precedente.
- Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria ma completa dei fatti di causa e la specifica indicazione degli atti processuali rilevanti; la loro omissione comporta inammissibilità del motivo.
- In tema di spese processuali, la soccombenza si valuta globalmente sull'esito finale della lite e non per singole fasi; il rigetto di un'istanza cautelare non basta, da solo, a fondare soccombenza reciproca se la domanda principale è stata integralmente accolta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33839/2022 del 17/11/2022
- ordinanza_civile · 17 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33840/2022 del 17/11/2022
- ordinanza_civile · 17 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33848/2022 del 17/11/2022
- ordinanza_civile · 17 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33849/2022 del 17/11/2022
- ordinanza_civile · 17 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33850/2022 del 17/11/2022
- ordinanza_civile · 17 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33851/2022 del 17/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →