Sentenza n. 1525/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. -OMISSIS- resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Liguria che aveva condannato il Ministero della Difesa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da provvedimenti illegittimi di decadenza dalla concessione di un alloggio di servizio
Esito
Favorevole al resistente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il giudizio di primo grado aveva a oggetto la domanda risarcitoria proposta da un sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri nei confronti del Ministero della Difesa, a seguito dell'annullamento di due provvedimenti del 10 novembre 2014 con cui era stata disposta la decadenza dalla concessione dell'alloggio di servizio per il mancato pagamento di oneri condominiali, utenze e forniture. Il TAR aveva accertato l'illegittimità degli atti per violazione dell'art. 7 l. 241/1990 e per l'erronea imputazione al militare degli ammanchi, riconducibili invece al soggetto incaricato della raccolta delle somme, e aveva liquidato il danno non patrimoniale e quello patrimoniale derivante dall'anticipata cessazione dal servizio. Il Ministero ha appellato deducendo: a) violazione dell'art. 30, comma 3, c.p.a. e degli artt. 1227, commi 1 e 2, c.c., sostenendo che la domanda risarcitoria fosse tardiva e che il danneggiato avesse concorso colposamente al danno, in quanto avrebbe svolto o delegato informalmente le funzioni di Capo Fabbricato senza vigilare sui pagamenti; b) insussistenza del nesso causale tra la notificazione dei provvedimenti di decadenza e la patologia psichica e fisica del militare; c) erronea adesione alla CTU e sovrastima dell'invalidità permanente, indicata dal Ministero nella misura del 6-8% anziché del 12%.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha integralmente rigettato l'appello. La censura relativa all'art. 30, comma 3, c.p.a. è stata dichiarata inammissibile per genericità, perché menzionata solo nel titolo del motivo e non sviluppata; è stata comunque ritenuta infondata, poiché l'azione risarcitoria è autonoma e, dopo l'impugnazione dell'atto lesivo, può essere proposta nel corso del giudizio di annullamento o entro centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza. Poiché la sentenza di annullamento era stata pubblicata il 13 gennaio 2015 e non notificata, il termine semestrale per impugnarla scadeva il 13 luglio 2015; il ricorso risarcitorio notificato il 4 novembre 2015 è stato quindi ritenuto tempestivo. La censura sul concorso colposo del danneggiato è stata ritenuta ammissibile, anche se formulata per la prima volta in appello, in quanto il divieto di motivi nuovi opera per il ricorrente e non impedisce alla parte resistente di dedurre in appello vizi della sentenza; inoltre, il concorso colposo ex art. 1227 c.c. costituisce, in una controversia sulla quantificazione del danno, un'argomentazione difensiva e non una domanda nuova. Nel merito, tuttavia, la censura è stata respinta: la documentazione prodotta dimostrava che il ruolo di Capo Fabbricato era stato formalmente attribuito ad altro soggetto già nel 2010, con espressa motivazione circa l'incompatibilità del militare, mentre non risultava provata la comunicazione o l'efficacia nei suoi confronti del successivo atto del 2012 invocato dal Ministero. Neppure l'atto con cui il soggetto responsabile aveva riconosciuto la propria esclusiva responsabilità menzionava deleghe del danneggiato. Mancava dunque la prova di una condotta colposa causalmente concorrente. È stata respinta anche la contestazione del nesso eziologico: la documentazione medica e la CTU avevano accertato in modo logico e congruente la derivazione della patologia dall'evento lesivo, senza che il consulente dell'Amministrazione avesse formulato specifiche osservazioni sul punto. Infine, è stata confermata la percentuale del 12% di invalidità permanente, ritenuta non irragionevole né immotivata e coerente con il successivo congedo per permanente inidoneità al servizio disposto dal Ministero a breve distanza dagli atti illegittimi. Il Ministero è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.
Norme richiamate
nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza
L'azione risarcitoria derivante dall'illegittimo esercizio del potere è autonoma rispetto all'azione di annullamento e, in caso di previa impugnazione del provvedimento lesivo, può essere proposta entro centoventi giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento.
In assenza di notificazione della sentenza, il termine semestrale per la sua impugnazione decorre dalla pubblicazione; la scadenza di tale termine individua, nel caso concreto, il momento dal quale computare i centoventi giorni per l'azione risarcitoria.
Il concorso colposo del danneggiato può essere dedotto dalla parte resistente in appello anche se non prospettato puntualmente in primo grado e, nelle controversie sulla quantificazione del danno, opera come argomentazione difensiva; nel caso concreto, tuttavia, non ne è stata provata la ricorrenza.
La riduzione o esclusione del risarcimento per aggravamento evitabile del danno presuppone la prova di una condotta colposa del danneggiato causalmente rilevante; tale prova è mancata.
La mancata comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, in assenza di specifiche ragioni di urgenza e quando il contraddittorio avrebbe potuto incidere sull'accertamento dei fatti e sull'esito, concorre a determinare l'illegittimità del provvedimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ricorrendo dati idonei a rivelare lo stato di salute, devono essere oscurate le generalità e gli altri dati sanitari in ogni ipotesi di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
La presenza di dati relativi alla salute giustifica l'adozione di misure di oscuramento nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
La tutela dei dati relativi alla salute impone l'oscuramento delle informazioni identificative e sanitarie del provvedimento diffuso.
Massime di principio
- L'azione risarcitoria per illegittimo esercizio del potere è autonoma rispetto all'azione di annullamento; quando il provvedimento lesivo sia stato impugnato, essa può essere proposta nel corso del giudizio di annullamento o entro centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza. In assenza di notificazione, il passaggio in giudicato va individuato considerando il termine semestrale di impugnazione decorrente dalla pubblicazione della sentenza.
- Il divieto di motivi nuovi in appello opera nei confronti del ricorrente, ma non impedisce alla parte resistente di dedurre censure contro la sentenza di accoglimento, anche se in primo grado non abbia svolto difese puntuali o non si sia costituita, poiché i motivi d'appello riguardano i vizi della sentenza conosciuti con la sua pubblicazione.
- In una controversia risarcitoria, la deduzione del concorso colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., quando sia diretta a contestare l'entità del risarcimento richiesto, costituisce un'argomentazione difensiva e non una domanda nuova; resta tuttavia necessario provare la condotta colposa e il suo contributo causale al danno.
- Il nesso causale tra provvedimento amministrativo illegittimo e danno alla salute può essere accertato sulla base della documentazione medica e di una CTU logicamente e congruamente motivata; la contestazione generica dell'Amministrazione, non accompagnata da specifiche osservazioni del proprio consulente, non è idonea a superare tale accertamento.
- La quantificazione dell'invalidità permanente operata dal CTU può essere confermata quando sia motivata, non irragionevole e coerente con gli ulteriori elementi del caso, inclusa la successiva dichiarazione di permanente inidoneità al servizio adottata dall'Amministrazione in conseguenza della patologia.
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