Cassazione Penale, Sentenza n. 36978/2023 del 07/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli del 22/06/2022 (che aveva in parte riformato la decisione di primo grado rideterminando pene e riconoscendo attenuanti generiche solo per Galluccio e confermando le responsabilità di tutti gli imputati su vari capi) con plurime censure: errore di applicazione dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 e insufficienza probatoria circa il ruolo di "stabile acquirente/partecipe" nell'associazione per delinquere; mancata o generica motivazione sul diniego delle attenuanti generiche; inutilizzabilità delle intercettazioni perché autorizzate in altro procedimento e senza connessione qualificata; vizi nell'identificazione del Valente per tramite di perizie foniche e deduzioni sull'uso dello scanner; errata esclusione della continuazione tra due distinti sodalizi (per Galluccio); vizio nella quantificazione della pena e nella valutazione dei contributi di Pagliaro all'associazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto le censure, in massima parte, generiche o già adeguatamente valutate in fatto dai giudici di merito; ha confermato la legittimità della qualificazione di Aruta e Pagliaro come partecipi stabili sulla base di captazioni, dichiarazioni di collaboratori e contesto probatorio; ha ritenuto ammissibile l'utilizzazione delle intercettazioni rispetto a reati connessi per i quali esse erano state acquisite, richiamando il principio giurisprudenziale che ammette l'utilizzo entro i limiti di legge; ha giudicato non fondata la dedotta continuità tra i due sodalizi per mancanza di indagine specifica su compagine, programmi operativi e continuità spazio-temporale; ha altresì rigettato le censure relative all'identificazione fonica e alla natura delle condotte di favoreggiamento ritenendo le argomentazioni difensive insufficienti a scalfire le risultanze di merito. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti), art. 74
L'art. 74 è stato interpretato in chiave di responsabilità per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; il giudice di merito può fondare la qualificazione di "stabile rapporto di fornitura" su captazioni, elementi sintomatici (debiti/crediti, pagamento posticipato, protezione da vertici) e dichiarazioni di collaboratori.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Riferimento alle condotte di cessione e possesso di stupefacenti in relazione alla contestazione dei singoli capi; utilizzato come norma di contestazione materiale dei reati di spaccio.
Richiamato rispetto alla determinazione della pena per reati concorrenti; la Corte ha valutato la dinamica delle condotte e la partecipazione ai fini della determinazione della pena.
Norma richiamata in relazione al capo di imputazione attribuito a Valente; la Corte ha esaminato la rilevanza della condotta contestata e la sufficienza delle prove di identificazione.
Richiamata in connessione con le accuse relative ad alcune specifiche condotte (citata come riferimento normativo assieme all'art. 378 c.p.).
Codice di procedura penale, art. 12 lett. c)
Utilizzato per motivare che intercettazioni autorizzate per un reato possono essere utilizzate anche per reati connessi, consentendo l'impiego delle captazioni nel procedimento in oggetto quando sussiste connessione oggettiva.
Codice di procedura penale, art. 270
Richiamato nella discussione sul divieto di utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per cui furono autorizzate; la Corte ha richiamato l'eccezione per i reati connessi.
Codice di procedura penale, art. 266
Richiamato come limite di ammissibilità delle captazioni nella fase di utilizzazione per reati connessi.
Codice di procedura penale, art. 234
Citando l'acquisizione di atti di altri procedimenti; la Corte ha ritenuto non decisiva la sola predicazione di materiale proveniente da altri giudizi senza ulteriore idonea contestualizzazione.
Giurisprudenza (Sez. U., n. 51 del 28/11/2019, Cavallo)
Richiamata per il principio secondo cui il divieto di utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi non opera rispetto ai soli reati che risultino connessi ex art. 12 c.p.p., entro i limiti previsti dall'art. 266 c.p.p.; la Corte ha applicato questo principio per giustificare l'utilizzabilità delle captazioni.
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina in via piena i fatti quando le doglianze sono generiche: i motivi di merito devono essere puntuali e di diritto per essere ammissibili in cassazione.
- Per qualificare la figura dello "stabile acquirente/partecipe" in contesti di stupefacenti il giudice di merito può legittimamente valorizzare un complesso di indizi (captazioni, rapporti di debito/credito, modalità di pagamento, protezione da vertici, e dichiarazioni di collaboratori) senza che sia necessario un singolo elemento 'definitivo'.
- Le intercettazioni autorizzate per un procedimento possono essere utilizzate in altro procedimento quando sussiste connessione tra i reati (art. 12 c.p.p. e giurisprudenza di legittimità), nei limiti di ammissibilità previsti dall'ordinamento; l'obiezione della provenienza da diverso procedimento è insufficiente se la connessione è dimostrata.
- La riconoscibilità fonica e la contestualizzazione fattuale (ritrovamento degli indizi immediatamente dopo le captazioni, riscontri in dibattimento) possono integrare prova adeguata di identificazione, salvo specifiche e concrete contestazioni peritali foniche che dimostrino errori.
- La qualificazione della continuazione tra sodalizi criminosi richiede un'analisi concreta e specifica della natura, della compagine, dei programmi operativi e della contiguità spazio-temporale: non è sufficiente la mera affermazione di un collaboratore di giustizia senza un'indagine probatoria più ampia.
- La valutazione delle attenuanti generiche e della dosimetria delle pene rientra nel perimetro del giudizio di merito e la Cassazione interviene solo per vizi di motivazione non generici o per errori di diritto manifeste.
- In sede di impugnazione in Cassazione, i motivi che si limitano a riproporre contestazioni di fatto già valutate dai giudici di merito o formularne di generici vengono dichiarati inammissibili.
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