Cassazione Civile, Ordinanza n. 27540/2021 del 11/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva ripreso a tassazione euro 298.790,00, ritenendo che somme ricevute dalla società come finanziamenti dei soci fossero state poi impiegate per pagamenti in favore di un fornitore/controparte contrattuale senza adeguata prova della singola movimentazione e della causale dei pagamenti. In primo e secondo grado la pretesa era stata sostanzialmente confermata, sul presupposto della mancanza di prova documentale idonea a dimostrare l’effettiva destinazione delle somme ai debiti sociali. Con il ricorso per cassazione la società deduceva, da un lato, omesso esame di documenti decisivi prodotti in appello (quietanze di pagamento, estratto autentico del libro contabile, contratto di affitto d’azienda, fatture e altri documenti) e, dall’altro, violazione dell’art. 86 TUIR, sostenendo che tale norma sulle plusvalenze dei beni relativi all’impresa non è applicabile al denaro contante e che, comunque, non poteva essere tassata l’intera somma quale plusvalenza.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo perché la CTR aveva omesso di valutare documenti decisivi prodotti solo in appello, sicché non operava la preclusione da "doppia conforme" in presenza di un diverso materiale probatorio. Ha ritenuto fondato anche il secondo motivo, affermando che l’art. 86 TUIR riguarda le plusvalenze dei beni relativi all’impresa e non il denaro contante: se anche le somme ricevute dai soci fossero state usate per finalità estranee all’impresa, non si sarebbe potuta configurare una plusvalenza tassabile sul denaro, mancando il presupposto del bene ammortizzabile e il relativo criterio di calcolo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente. Le spese di legittimità sono state poste a carico dell’Agenzia delle Entrate, mentre quelle di merito sono state compensate.
Norme richiamate
La dedotta violazione del principio di disponibilità delle prove è stata ritenuta non sindacabile in cassazione come censura di merito, se non nei limiti del vizio motivazionale.
L’erroneo apprezzamento della prova va fatto valere, nei limiti consentiti, come vizio di motivazione e non come autonoma violazione della norma sulla valutazione delle prove.
È stato richiamato il vizio di motivazione nella formulazione applicabile alle sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012, come strumento per censurare l’omesso esame di un fatto decisivo.
La preclusione al vizio motivazionale in caso di doppia conforme opera solo quando le decisioni di primo e secondo grado siano fondate sulle medesime questioni di fatto; qui non operava perché il materiale probatorio di appello era diverso e più ampio.
Richiamato solo per la costituzione dell’Agenzia ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza.
art. 86 d.P.R. n. 917 del 1986
primo comma e terzo comma
La norma sulle plusvalenze dei beni relativi all’impresa si applica ai beni suscettibili di ammortamento o comunque valutabili in termini di plusvalenza, non al denaro contante; la destinazione a finalità estranee non trasforma il denaro in plusvalenza tassabile.
art. 85 d.P.R. n. 917 del 1986
È richiamato per delimitare i beni che concorrono a formare i ricavi, in contrapposizione ai beni potenzialmente generatori di plusvalenze ex art. 86.
È richiamato dalla difesa erariale per sostenere che il denaro rientri nelle disponibilità liquide dell’attivo circolante, ma la Corte ritiene l’argomento non pertinente rispetto alla nozione fiscale di plusvalenza.
Massime di principio
- In presenza di una censura di omesso esame di documenti decisivi, il giudice di legittimità può cassare la sentenza quando risulti che il giudice di merito non abbia valutato documenti rilevanti prodotti in appello e decisivi per la decisione, specialmente se la decisione di primo grado si fondava su un corredo probatorio diverso e incompleto.
- La preclusione da doppia conforme prevista dall’art. 348-ter c.p.c. opera solo se le sentenze di primo e secondo grado siano sorrette dalle stesse ragioni di fatto; se il giudizio d’appello introduce un materiale probatorio nuovo e decisivo, il vizio motivazionale resta deducibile.
- La disciplina delle plusvalenze dei beni relativi all’impresa non può essere estesa al denaro contante: la plusvalenza fiscale presuppone un bene suscettibile di ammortamento o comunque valorizzabile secondo i criteri legali, mentre il denaro non consente un simile calcolo.
- La destinazione di somme di denaro a finalità estranee all’impresa, anche quando le somme provengano da finanziamenti soci effettivamente erogati, non integra di per sé una plusvalenza tassabile ex art. 86 TUIR.
- Quando la questione è solo di diritto e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito, definendo la lite senza rinvio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27533/2021 del 11/10/2021
- ordinanza_civile · 11 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27534/2021 del 11/10/2021
- ordinanza_civile · 11 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27535/2021 del 11/10/2021
- ordinanza_civile · 11 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27536/2021 del 11/10/2021
- ordinanza_civile · 11 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27537/2021 del 11/10/2021
- ordinanza_civile · 11 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27538/2021 del 11/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →