Cassazione Civile, Ordinanza n. 23103/2022 del 25/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha disposto la variazione del classamento di quattro capannoni da categoria D/10, dichiarata dal contribuente come fabbricati strumentali alle attività agricole, a categoria D/1 (opifici). Il contribuente ha impugnato l'atto davanti al giudice tributario, ottenendone l'annullamento in primo grado per mancata prova, da parte dell'Amministrazione, della reale insussistenza del requisito agricolo. In appello l'Amministrazione ha dedotto che la CTR aveva mal valutato gli elementi istruttori e aveva applicato erroneamente le norme sulla qualificazione dei fabbricati rurali/strumentali, sostenendo che le immagini, il sopralluogo e il rapporto tra produzione agricola e produzione di energia elettrica dimostrassero la non spettanza del classamento agevolato. Con il ricorso per cassazione ha articolato due motivi: il primo per violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 62 d.lgs. 546/1992, lamentando un'erronea ricostruzione dei fatti e delle prove; il secondo per violazione dell'art. 2135 c.c. e dell'art. 9, comma 3-bis, d.l. 557/1993 conv. in l. 133/1994, contestando la lettura data dalla CTR alle risultanze istruttorie e la valutazione della destinazione agricola dei capannoni.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che esso mascherasse sotto la veste della violazione di legge una censura di merito sulla valutazione delle prove e sulla ricostruzione dei fatti, non consentita in cassazione; ha inoltre rilevato la preclusione derivante dalla doppia conforme e il difetto di autosufficienza per mancata trascrizione del verbale di sopralluogo. Ha invece accolto il secondo motivo nei limiti indicati in motivazione, osservando che la CTR aveva annullato l'accertamento fondandosi su circostanze sopravvenute rispetto alla data del controllo e, quindi, incompatibili con la verifica fiscale effettuata alla data rilevante. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese, affinché riesamini se, sulla base delle prove, i capannoni fossero effettivamente destinati all'attività agricola alla data dell'accertamento.
Norme richiamate
La sua dedotta violazione è stata ritenuta insussistente, perché non vi era omessa pronuncia ma contestazione della valutazione dei fatti.
La censura è stata ritenuta priva di specifica consistenza nel caso concreto.
La violazione è configurabile solo se il giudice decide sulla base di prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio oltre i poteri consentiti, non quando attribuisce diverso peso alle prove legittimamente acquisite.
La violazione è ravvisabile solo se il giudice disattende il principio della libera valutazione della prova in presenza di regole legali, non quando esercita male il prudente apprezzamento del materiale probatorio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Non può essere usato per censurare la mera ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Nel caso concreto non risultavano rispettati i requisiti minimi per la denuncia di omesso esame di fatti decisivi.
In presenza di doppia conforme è preclusa la censura motivazionale in cassazione, salvo che siano dedotte ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado.
art. 62, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
È richiamato quale norma sul ricorso per cassazione nel processo tributario, ma non modifica i limiti del sindacato di legittimità.
È richiamato per la qualificazione dell'attività agricola rilevante ai fini del classamento catastale/tributario.
art. 9, comma 3-bis, d.l. n. 557/1993, conv. in l. n. 133/1994
È la norma invocata per il regime dei fabbricati rurali/strumentali connessi all'attività agricola.
La CTR ha utilizzato un ragionamento presuntivo, ritenuto in sé ammissibile; il problema riguardava la corretta valutazione degli indici concreti.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare una censura sulla ricostruzione del fatto e sulla valutazione delle prove in una denuncia di violazione di legge, quando in realtà si contesta il peso probatorio attribuito dal giudice di merito agli elementi acquisiti.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi rigorose: per l'art. 115, quando il giudice utilizzi prove non dedotte dalle parti o acquisite ultra vires; per l'art. 116, quando disattenda una regola legale di valutazione della prova, non quando si limiti a compiere un apprezzamento non condiviso.
- In presenza di doppia conforme, la critica alla motivazione è ulteriormente limitata e non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione del materiale istruttorio.
- Un accertamento fiscale va giudicato con riferimento alla situazione esistente alla data del controllo o del fatto imponibile rilevante; non può essere invalidato sulla base di circostanze sopravvenute verificatesi solo in epoca successiva.
- Quando la questione riguarda la destinazione di un immobile a uso agricolo ai fini del classamento, il giudice di rinvio deve verificare concretamente, sulla base delle prove disponibili, se alla data dell'accertamento sussistessero i presupposti della destinazione agricola, senza assumere come decisive condizioni maturate dopo.
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