Cassazione Civile, Ordinanza n. 25947/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dall’azione promossa dalla curatela per ottenere il rilascio di un box situato nel piano cantinato di un edificio e per conseguire un’indennità per l’occupazione abusiva dalla data del fallimento fino alla riconsegna. L’occupante si è difeso sostenendo di aver acquistato il bene con scrittura privata anteriore al fallimento, di averne ricevuto il possesso in precedenza e di essere, in ogni caso, possessore di buona fede non tenuto alla restituzione dei frutti se non dalla domanda giudiziale. In via subordinata ha chiesto il rimborso delle migliorie apportate. In appello la curatela ha insistito sull’inopponibilità dell’atto non trascritto alla procedura; il giudice del rinvio ha accolto tale impostazione. Nel ricorso per cassazione l’occupante ha dedotto: nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e difetto di motivazione, assumendo che la Corte d’appello non avesse chiarito se la domanda fosse di restituzione o di rivendica; violazione di norme sulla proprietà, sulla prova e sull’accessione, sostenendo che mancasse l’identità tra bene consegnato e bene chiesto in rilascio e che non fosse provata la proprietà dell’area; violazione delle norme sul possesso e sui frutti, contestando la condanna al risarcimento senza indagine sulla buona fede; violazione delle norme sulla compensazione e sulle migliorie, assumendo che il controcredito doveva essere esaminato e compensato nel giudizio; violazione delle norme sulla liquidazione del danno, perché il valore avrebbe dovuto riferirsi alla nuda area e non al box. La Cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi e ha rigettato il ricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di rinvio avesse correttamente qualificato la domanda della curatela come domanda di restituzione/rilascio di bene detenuto sine titulo, fondandola sull’inopponibilità alla procedura della scrittura privata non trascritta anteriore al fallimento. Ha inoltre affermato che, rispetto alla curatela, l’occupante era mero detentore senza valido titolo, sicché era dovuta la restituzione del bene e delle utilità indebitamente tratte. Ha dichiarato inammissibile la doglianza sulla diversità del bene perché nuova e non specificamente riportata come dedotta nei gradi di merito. Ha reputato inammissibile il motivo sui frutti per difetto di allegazioni idonee a dimostrare un possesso di buona fede e ha escluso l’applicabilità della limitazione dell’art. 1148 c.c. al detentore senza titolo. Ha confermato l’inammissibilità della domanda riconvenzionale sulle migliorie perché il relativo credito doveva essere fatto valere nel passivo fallimentare, mentre nel giudizio ordinario era proponibile solo un’eccezione di compensazione, non una domanda autonoma. Ha infine dichiarato inammissibile la censura sulla quantificazione del danno, rilevando la natura meramente assertiva del motivo e la correttezza della liquidazione equitativa effettuata dalla Corte territoriale.
Norme richiamate
Richiamato per escludere la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché la Corte d’appello aveva deciso nei limiti della domanda di restituzione/rilascio.
Richiamato nei motivi di ricorso sulle prove e sulla qualificazione della domanda; la Corte ha ritenuto infondate o inammissibili le censure correlate.
Invocato dal ricorrente in tema di accessione e costruzione sul suolo; la censura è stata ritenuta infondata perché il tema decisivo era l’inopponibilità del titolo alla procedura.
Invocato dal ricorrente sulla disciplina delle opere fatte da terzi; la Corte non ha accolto la tesi del ricorrente.
Richiamato per contrapporre la rivendica alla domanda restitutoria; la Corte ha affermato che la domanda accolta era di restituzione e non di rivendica.
Richiamato in relazione all’onere della prova della proprietà e del titolo; la Corte ha ritenuto non decisive le censure per carenza di specificità o novità.
Richiamato nei motivi sul possesso; la Corte ha escluso rilievo decisivo alla doglianza.
Richiamato sulla buona fede del possessore; la Corte ha rilevato che il ricorrente non aveva chiarito la natura del titolo e che, nei confronti dei creditori, era detentore senza titolo.
La Corte ha affermato che la limitazione dei frutti dalla domanda giudiziale vale per il possessore di buona fede, non per il detentore senza valido titolo.
Richiamato nei motivi relativi ai frutti e alle restituzioni; non ha inciso sull’esito.
Richiamato in relazione alle migliorie eseguite dal detentore; la relativa domanda riconvenzionale è stata dichiarata inammissibile nel giudizio ordinario.
Richiamato per la compensazione; la Corte ha distinto tra eccezione di compensazione e domanda riconvenzionale.
Richiamato nei motivi sulla pretesa risarcitoria e sul controcredito; la Corte non ha accolto le censure del ricorrente.
Richiamato nel motivo sulla quantificazione del danno; la Corte ha confermato la liquidazione equitativa effettuata dal giudice di merito.
Richiamato nel motivo sulla misura del risarcimento; non ha portato all’accoglimento della censura.
Richiamato per la liquidazione del danno risarcibile; la Corte ha ritenuto corretta la liquidazione equitativa del valore locativo del box.
Richiamato per la valutazione equitativa del danno; la Corte ha ritenuto legittima la liquidazione operata dal giudice di merito.
Richiamato nel motivo sulla quantificazione del danno; non ha determinato accoglimento.
La Corte ha ribadito che le formalità non compiute prima del fallimento non sono opponibili ai creditori, e che il curatore è terzo rispetto al fallito ai fini dell’opponibilità del titolo non trascritto.
artt. 93 e ss. legge fallimentare
La domanda riconvenzionale avente ad oggetto un credito verso il fallimento deve essere proposta con l’insinuazione al passivo e non nel giudizio ordinario, salvo la sola eccezione di compensazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al dictum rescindente e le parti non possono introdurre questioni nuove rispetto al thema decidendum già definito nei gradi precedenti.
- La domanda di rilascio contro chi occupa un immobile in forza di un titolo non opponibile alla procedura concorsuale va trattata come domanda di restituzione del bene detenuto sine titulo, non come rivendica, quando il decisum si fondi sull’inopponibilità del titolo alla massa.
- Ai fini dell’opponibilità alla curatela fallimentare di un atto traslativo immobiliare, la mancata trascrizione prima della dichiarazione di fallimento rende il titolo inopponibile alla procedura; il curatore opera come terzo rispetto al contratto del fallito.
- La limitazione dell’obbligo di restituzione dei frutti prevista per il possessore di buona fede dall’art. 1148 c.c. non si applica al mero detentore senza valido titolo, che deve restituire anche le utilità indebitamente conseguite.
- Nel giudizio promosso dalla curatela per il recupero del bene o di un credito del fallito, il convenuto non può introdurre con domanda riconvenzionale un autonomo credito verso il fallimento derivante dal medesimo rapporto, dovendo tale pretesa essere fatta valere nel passivo; in giudizio ordinario è invece ammissibile la sola eccezione di compensazione.
- Nel ricorso per cassazione le questioni non trattate nella sentenza impugnata sono inammissibili se il ricorrente non dimostra specificamente di averle già dedotte nel giudizio di merito, indicando l’atto processuale in cui ciò è avvenuto.
- La liquidazione equitativa del danno per occupazione sine titulo è censurabile solo con una critica specifica e non meramente assertiva; il giudice può tener conto dell’intera vicenda concreta e ridurre il valore locativo in base alle circostanze del caso.
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