Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18539/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Lecce che aveva rigettato l'appello cautelare contro la decisione del G.I.P. del 2 novembre 2022, con la quale le era stata applicata la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio per otto mesi, in relazione ai gravi indizi dei reati ascritti (art. 55‑quinquies d.lgs. n.165/2001 e art. 640 c.2 c.p., con le circostanze aggravanti richiamate dagli artt.61 n.2, 9 e 11 c.p.). La difesa deduceva vizi nella valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari. Successivamente, con dichiarazione del 2 febbraio 2023, la ricorrente ha formalmente rinunciato al ricorso, segnalando che l'ordinanza cautelare era stata nel frattempo revocata a seguito del suo licenziamento dall'ASL di Lecce.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse derivante dalla rinuncia della ricorrente e dalla revoca del provvedimento cautelare. La Corte ha condannato la ricorrente al solo pagamento delle spese processuali, richiamando il precedente orientamento (Cass. Sez. 5, n. 39521/2018) e precisando che, quando l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non è imputabile al ricorrente (ad es. perché il provvedimento impugnato è stato revocato dall'autorità), la condanna può limitarsi alle spese processuali e non estendersi all'obbligo di versamento alla Cassa per le ammende, anche dopo la modifica dell'art. 616 c.p.p. introdotta dall'art.1 comma 64 della legge 23 giugno 2017, n.103.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.165 del 2001, art. 55‑quinquies

    Norma indicata come base normativa per l'applicazione della misura interdittiva nei confronti di pubblico dipendente; la Corte la menziona come parte della contestazione penale a carico della ricorrente

  • codice penale, art. 640 comma 2

    Riferimento alla fattispecie di truffa aggravata contestata alla ricorrente; la Corte prende atto che tale fattispecie costituisce il presupposto fattuale della misura interdittiva

  • codice penale, art. 61 nn. 2, 9 e 11

    Richiamo delle circostanze aggravanti invocate dalla pubblica accusa nell'inquadramento del reato contestato

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma processuale rilevante in tema di impugnazioni cautelari; la Corte affronta l'effetto della sopravvenuta carenza di interesse in relazione alle modifiche normative, precisando le conseguenze sanzionatorie applicabili

  • legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 64

    Richiama la modifica normativa all'art. 616 c.p.p.; la Corte osserva che, nonostante tale modifica, permane la regola secondo cui, in caso di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente, la condanna può limitarsi alle spese processuali e non comprendere il versamento alla Cassa per le ammende

  • Cass. Penale, Sez. 5, n. 39521 del 04/07/2018 (Rv. 273882)

    Giurisprudenza richiamata come orientamento consolidato secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente comporta una condanna limitata alle sole spese processuali, escludendo l'obbligo verso la Cassa per le ammende

Massime di principio

  • Se, dopo la proposizione di un ricorso, viene revocato il provvedimento impugnato e la parte ricorrente rinuncia all'impugnazione, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Quando la sopravvenuta carenza di interesse non è imputabile al ricorrente (ad esempio il provvedimento è stato revocato dall'autorità), la condanna può essere limitata al pagamento delle sole spese processuali e non estendersi al versamento alla Cassa per le ammende, conformemente a orientamenti di legittimità.
  • Prima di rinunciare a un ricorso, valutare se la causa della sopravvenuta carenza di interesse sia effettivamente non imputabile alla parte: se fosse invece attribuibile al ricorrente, potrebbero seguire conseguenze più gravose.
  • La revoca del provvedimento sostitutivo o cautelare da parte dell'autorità amministrativa o giudiziaria può rendere inutile il proseguimento del ricorso; tuttavia è utile formalizzare tempestivamente la rinuncia e documentare le ragioni per evitare contestazioni sull'imputabilità della sopravvenuta carenza di interesse.
  • In ipotesi di misure interdittive in ambito pubblico impiego, occorre coordinare le iniziative difensive con possibili provvedimenti amministrativi (es. revoca o licenziamento) che possono incidere sull'interesse ad ottenere pronunce giurisdizionali sulle misure cautelari.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.