Cassazione Civile, Ordinanza n. 06339/2023 del 02/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da due successivi licenziamenti intimati dalla società allo stesso lavoratore: un primo licenziamento disciplinare del 9 maggio 2013 e, successivamente, un secondo licenziamento del 3 novembre 2014 per asserito superamento del periodo di comporto. La Corte d’Appello di Roma, in riforma del Tribunale di Latina, ha dichiarato illegittimo il secondo licenziamento, ritenendo ammissibile la sua impugnazione nonostante il precedente giudizio sul primo licenziamento, e ha applicato la tutela reintegratoria attenuata con condanna alla reintegrazione, al risarcimento pari a 12 mensilità e ai contributi. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. e del divieto di bis in idem: sostiene che sul primo licenziamento si fosse formato giudicato e che la sentenza n. 17247/2016 avesse già deciso nel merito, con affermazione della possibilità di un secondo licenziamento solo in caso di annullamento del primo. La Corte di cassazione ha però chiarito che quella precedente decisione non era una pronuncia di merito, ma il rigetto del ricorso del lavoratore avverso l’inammissibilità del reclamo; ha inoltre osservato che la sentenza impugnata si fondava anche su una ratio autonoma e non censurata, ossia sull’ammissione della società di aver "posto nel nulla" il primo licenziamento per facta concludentia mediante l’irrogazione del secondo. In mancanza di specifiche censure contro questa autonoma ragione decisoria, il ricorso è stato respinto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha precisato che la motivazione della Corte d’Appello andava corretta perché aveva erroneamente descritto il precedente giudizio come privo di accertamento di merito, mentre in realtà la domanda di illegittimità del primo licenziamento era stata respinta; tuttavia, il dispositivo della sentenza impugnata è stato ritenuto conforme a diritto perché sorretto da una ratio decidendi autonoma e non contestata: la stessa società aveva ammesso di avere revocato di fatto il primo licenziamento, sicché il giudicato sul primo recesso non impediva l’esame del secondo. Di conseguenza, è rimasta ferma la declaratoria di illegittimità del secondo licenziamento per mancata prova del superamento del periodo di comporto. La società è stata inoltre condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di legge.
è evocato per sostenere la formazione del giudicato sul primo licenziamento.
è richiamato insieme all'art. 324 c.p.c. per affermare l'efficacia del giudicato sostanziale.
consente alla Corte di cassazione di correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo sia comunque conforme a diritto.
art. 2110, secondo comma, c.c.
è richiamato come norma violata per il licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto.
art. 18, quarto comma, legge n. 300/1970
è indicato dalla Corte d'appello come base della tutela reintegratoria attenuata applicata al lavoratore.
art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002
viene applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata contiene una ratio decidendi autonoma e logicamente sufficiente, la mancata censura specifica di tale ratio rende il ricorso infondato, anche se altre argomentazioni della motivazione siano erronee.
- Il giudicato formatosi su un precedente licenziamento non copre automaticamente ogni ipotesi successiva: occorre verificare se il secondo recesso sia un atto realmente distinto oppure la mera prosecuzione di un potere già esaurito, tenendo conto anche di eventuali comportamenti della parte datoriale che integrino una revoca di fatto del primo licenziamento.
- Nel valutare l'efficacia preclusiva del giudicato, va accertato con precisione il contenuto effettivo della precedente decisione: il rigetto di una domanda o di un'impugnazione per ragioni processuali non equivale sempre a una pronuncia positiva sul merito del rapporto sostanziale.
- In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, il datore di lavoro che intenda giustificare il recesso deve fornire la prova del superamento del limite contrattuale o legale; in difetto, il licenziamento è illegittimo.
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