Cassazione Civile, Ordinanza n. 15931/2022 del 18/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta dai committenti nei confronti dell'impresa appaltatrice per l'inadempimento di tre contratti di appalto relativi alla realizzazione di un fabbricato e di opere connesse. Nei giudizi di merito l'appaltatore era stato ritenuto responsabile dei danni, con concorso di colpa dei committenti nella misura del 10%. In appello era stata rinnovata la consulenza tecnica d'ufficio perché l'appellante aveva eccepito la nullità della CTU di primo grado, sostenendo che il consulente avesse fondato la decisione su documenti non ritualmente prodotti. La Corte d'appello aveva però rilevato che, pur avendo il CTU preso atto di tali documenti, le conclusioni erano basate su ispezione dei luoghi, valutazioni tecniche e prezziari pubblici, e che quindi la documentazione irrituale non aveva inciso sul decisum. In Cassazione l'appaltatore ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione insufficiente e contraddittoria, per avere la Corte richiamato la CTU di primo grado, pur dichiarata nulla, ai fini dell'accertamento della responsabilità; 2) nullità della CTU d'appello per violazione del contraddittorio e degli artt. 194, 195 e 90 disp. att. c.p.c., assumendo che il consulente avesse esaminato documenti non acquisiti ritualmente al processo; 3) nullità manifesta della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo, per non avere il CTU fornito adeguata risposta ai quesiti e ai chiarimenti richiesti dalla difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la censura non colpisce un vero omesso esame di fatto decisivo, ma attiene in sostanza alla valutazione delle risultanze istruttorie; inoltre ha rilevato che la Corte di merito aveva comunque accertato che la CTU si era fondata su elementi autonomi, non sulla documentazione irrituale, e che per il profilo relativo al muro di contenimento la decisione era sorretta anche dalla prova testimoniale del direttore dei lavori. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché il ricorrente non aveva indicato quali documenti il CTU d'appello avrebbe illegittimamente considerato, in violazione dell'onere di allegazione. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché l'omesso esame censurabile in cassazione riguarda un fatto storico decisivo, non le mere argomentazioni difensive o l'insoddisfacente risposta del consulente ai quesiti. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La censura di nullità della sentenza non può essere surrogata da una doglianza che, nella sostanza, investe la valutazione del materiale istruttorio o l'omesso esame di un fatto decisivo nei limiti ristretti del vizio di motivazione attualmente vigente.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non rileva la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, né l'omesso esame di singoli elementi istruttori quando il fatto storico sia stato comunque considerato.
art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134
La riforma ha ristretto il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale ai soli casi di omesso esame di un fatto decisivo.
Richiamato quale parametro della dedotta nullità della consulenza tecnica per violazione delle regole di svolgimento dell'attività peritale e del contraddittorio.
Richiamato quale parametro della dedotta nullità della consulenza tecnica per violazione delle regole sul contraddittorio tecnico.
Richiamato quale parametro della dedotta nullità della consulenza tecnica per l'asserito esame di documenti non ritualmente acquisiti.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere l'indicazione specifica dei documenti e degli atti su cui la censura si fonda; la mancata specificazione determina inammissibilità per difetto di autosufficienza/specificità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
In caso di rigetto dell'impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
È il parametro richiamato per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza dell'impugnante.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio motivazionale è oggi configurabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non già come contestazione dell'insufficienza o contraddittorietà della motivazione o delle singole risultanze istruttorie.
- L'omesso esame di elementi di prova non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
- La doglianza di nullità della consulenza tecnica è inammissibile se non indica in modo specifico quali documenti o quali atti sarebbero stati irritualmente valutati, perché il ricorso deve rispettare un rigoroso onere di allegazione e specificità.
- Non è censurabile in cassazione la mancata condivisione delle valutazioni del consulente o la pretesa insufficienza delle risposte ai quesiti quando la censura, in realtà, mira a rimettere in discussione il merito dell'apprezzamento probatorio.
- Quando la decisione di merito è sorretta da più autonome ragioni probatorie, la contestazione di una sola di esse non è idonea a scalfire l'esito della controversia.
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