Cassazione Civile, Ordinanza n. 22201/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (spedizioniere)
La controversia
Una impresa individuale aveva agito contro una società spedizioniere per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla spedizione dall'Italia alla Spagna di un pacco contenente preziosi, giunto a destinazione danneggiato e privo del contenuto. La spedizioniere aveva chiamato in garanzia il proprio assicuratore. In primo grado la domanda principale e quella di garanzia erano state accolte; in appello la compagnia assicurativa aveva ottenuto la riforma della decisione, con affermazione che il contratto era stipulato per conto di chi spetta e che il legittimato all'indennizzo era il destinatario finale, non la spedizioniere, ritenendo inoltre tardivo un asserito appello incidentale della spedizioniere e quindi formato il giudicato sul capo principale. Con il ricorso per cassazione la società spedizioniere ha dedotto: 1) violazione delle norme processuali sul litisconsorzio e sulle impugnazioni, sostenendo che l'impugnazione proposta dal terzo chiamato in garanzia contro la sentenza che aveva accolto sia la domanda principale sia quella di garanzia giovasse anche all'assicurato, senza bisogno di appello incidentale e senza formazione di giudicato; 2) violazione delle norme su eccezioni, contestando la ritenuta novità dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva; 3) violazione delle norme sul trasporto e sulla legittimazione del destinatario nella spedizione assicurata; 4) conseguente erronea regolazione delle spese e del contributo unificato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: in caso di chiamata in garanzia dell'assicuratore della responsabilità civile, l'impugnazione proposta dal terzo chiamato contro la sentenza che abbia accolto sia la domanda principale sia quella di garanzia giova anche al soggetto assicurato, senza necessità di appello incidentale, per la configurabilità di un litisconsorzio necessario processuale. Poiché la compagnia assicurativa aveva impugnato anche il rapporto principale, la Corte d'appello non poteva dichiarare il giudicato sul capo della condanna originaria. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata.
Norme richiamate
richiamato per escludere che la qualificazione della garanzia come propria o impropria incida sull'effetto estensivo dell'impugnazione nel litisconsorzio processuale
richiamato insieme all'art. 32 c.p.c. per affermare la rilevanza del litisconsorzio necessario processuale nel rapporto tra garantito e garante
invocato tra i motivi di ricorso per lamentare omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato nel secondo motivo come norma sulla valutazione delle prove e delle allegazioni non contestate
richiamato nel secondo motivo in tema di valutazione delle prove
richiamato nel secondo motivo in relazione alle preclusioni difensive
richiamato nel terzo motivo in tema di responsabilità del vettore nel trasporto
richiamato per contestare la formazione del giudicato sul capo della domanda principale
richiamato per sostenere l'inesistenza del giudicato interno o esterno sul capo principale
art. 329, secondo comma, c.p.c.
richiamato per escludere una rinuncia implicita all'impugnazione sul rapporto principale
richiamato per la disciplina del litisconsorzio in impugnazione
richiamato per sostenere che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva fosse nuova e quindi inammissibile in appello
richiamato nei motivi di ricorso per denunciare vizi motivazionali e di omesso esame
richiamato nel terzo motivo per la disciplina della vendita con trasporto
richiamato nel quarto motivo per la regolazione delle spese di lite
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel quarto motivo per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Quando una sentenza accoglie sia la domanda principale sia la domanda di garanzia e il terzo chiamato in garanzia impugna anche il capo relativo al rapporto principale, l'impugnazione produce effetti anche in favore del garantito, senza necessità di appello incidentale di quest'ultimo.
- Nella chiamata in garanzia dell'assicuratore della responsabilità civile, la qualificazione della garanzia come propria o impropria non è decisiva ai fini dell'applicazione delle regole processuali sull'impugnazione estesa al garantito, perché ciò che conta è la configurazione di un litisconsorzio necessario processuale.
- Se l'appello del garante investe il capo della decisione relativo alla responsabilità principale, il giudice di secondo grado non può dichiarare formato il giudicato interno sul medesimo capo nei confronti del garantito.
- Le mere difese svolte dalla parte garantita in appello possono essere sufficienti a devolvere la questione, senza che occorra necessariamente un autonomo appello incidentale, quando il gravame principale del garante già investa il rapporto pregiudiziale o dipendente.
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