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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39535/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di lavoro nel quale il lavoratore aveva chiesto il pagamento di differenze retributive e trattamento di fine rapporto per complessivi euro 61.311,29 oltre accessori. Il primo giudice aveva accolto solo parzialmente la domanda e la Corte d'appello di Roma aveva respinto l'impugnazione proposta dalla datrice di lavoro, ritenendo infondate le doglianze sulla mancata ammissione dei mezzi istruttori. Contro tale decisione la datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. in relazione agli artt. 100, 115, 116, 414 e 416 c.p.c. e all'art. 111 Cost., sostenendo in sostanza che il giudice di merito avrebbe errato nella valutazione/prova dei fatti e nell'ammissione delle prove; 2) violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132, comma 2, c.p.c., lamentando che la sentenza fosse motivata solo per relationem. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti inammissibili, osservando che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del fatto e delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità; ha inoltre rilevato che la motivazione per relationem era comunque comprensibile e non apparente nel caso concreto. È stato anche ricordato che il rapporto di lavoro era stato ritenuto provato dal giudice di merito valorizzando, tra l'altro, la non contestazione del potere gerarchico e datoriale esercitato dalla ricorrente anche nei periodi formalmente intestati ad altre società, in base al principio di acquisizione probatoria.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha escluso la configurabilità delle dedotte violazioni di legge perché le doglianze, sotto l'apparente veste di violazione degli artt. 2697, 116 c.p.c. e delle norme processuali invocate, miravano in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito. Ha inoltre ritenuto insussistente il vizio di motivazione apparente o per relationem, perché la sentenza d'appello conteneva un richiamo intelligibile alle ragioni della decisione. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché l'intimato non ha svolto attività difensiva. È stato infine dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La violazione di questa norma è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella gravata secondo le regole legali; non ricorre quando si contesti soltanto l'apprezzamento del risultato probatorio.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 2729 c.c. come norma evocata dalla ricorrente a sostegno della censura sulla prova presuntiva, ma la doglianza è stata reputata inammissibile perché sostanzialmente volta a una rivalutazione del fatto.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 2727 c.c. come norma evocata dalla ricorrente; la Corte non ne ha ravvisato una violazione autonoma, perché la censura investiva la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte abbia ravvisato una specifica violazione rilevante ai fini dell'ammissibilità.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione di questa norma non può consistere nella mera diversa valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte o non utilizzabili, o tratta come prova legale elementi liberamente valutabili, non quando si contesti la ponderazione del materiale istruttorio.

  • art. 414 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali invocate dalla ricorrente, ma senza che sia stata ravvisata una specifica violazione decisiva.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali invocate dalla ricorrente, ma non ritenuto violato in modo idoneo a fondare l'accoglimento del ricorso.

  • art. 111 Cost.

    Il richiamo al giusto processo non è sufficiente in sé; occorre allegare specifiche censure idonee a configurarne la violazione. Inoltre la motivazione per relationem è nulla solo se manchi un richiamo comprensibile alle ragioni della decisione.

  • art. 132, comma 2, c.p.c.

    La motivazione per relationem non integra vizio se consente di comprendere le ragioni della decisione e non si traduce in adesione acritica a un precedente provvedimento.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    L'eventuale erroneo apprezzamento dell'esito della prova può essere denunciato, nei limiti consentiti, solo come vizio motivazionale e non come violazione dell'art. 2697 c.c.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di "doppia conforme" il vizio motivazionale è inammissibile nei limiti indicati dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistendo i presupposti processuali, va dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1-bis, art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per individuare la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice alteri la regola legale di riparto dell'onere della prova; non può essere invocata per contestare l'apprezzamento delle prove o l'esito dell'accertamento di fatto.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. non coincide con un preteso errore di valutazione del materiale istruttorio: ricorre solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti, su prove acquisite fuori dei limiti di legge, oppure attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo hanno.
  • Le censure sulla mancata ammissione delle prove sono inammissibili se, sotto la veste della violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto storico compiuta dal giudice di merito.
  • La non contestazione di un fatto rilevante può essere valorizzata dal giudice di merito nel quadro dell'acquisizione probatoria; la relativa valutazione è sindacabile in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale.
  • La motivazione per relationem è legittima quando il richiamo agli atti o alla decisione richiamata consente di comprendere in modo effettivo e non acritico le ragioni della decisione; diventa patologica solo se manca una reale intellegibilità della ratio decidendi.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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