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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20381/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva presentato quattro istanze di autotutela chiedendo la rimozione di iscrizioni a ruolo che riteneva riferite a debiti tributari ormai prescritti. L'Ufficio aveva opposto diniego; il contribuente lo aveva impugnato e in primo grado aveva ottenuto accoglimento per difetto di motivazione del provvedimento. In appello la decisione era stata riformata, ritenendosi sufficiente la motivazione del diniego perché basata sull'asserita mancanza di prescrizione, a sua volta interrotta da atti del concessionario della riscossione; la CTR aveva inoltre osservato che, comunque, nel giudizio di primo grado l'Ufficio aveva specificato analiticamente gli atti interruttivi relativi alle singole cartelle, consentendo al contribuente di difendersi. In Cassazione il contribuente ha dedotto: violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per mancata prova degli atti interruttivi e per omessa allegazione; violazione dell'art. 24 Cost. per lesione del diritto di difesa; violazione dell'art. 10 L. 212/2000 per contrasto con il dovere di buona fede; violazione dell'art. 2935 c.c. assumendo che i debiti sottostanti le cartelle non sarebbero mai stati notificati.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, anzitutto, che i motivi non si confrontavano specificamente con la sentenza impugnata, risolvendosi in deduzioni contrapposte agli argomenti delle controparti e non in censure alla decisione. Ha poi osservato che la sentenza d'appello era fondata su due rationes decidendi autonome: da un lato, la sufficienza della motivazione del diniego; dall'altro, l'insussistenza di una lesione del diritto di difesa perché il contribuente aveva potuto conoscere in giudizio gli atti interruttivi della prescrizione. Su quest'ultima ratio non era stata svolta alcuna critica, con conseguente consolidamento della decisione. In via ulteriore, la Corte ha rilevato che i primi due motivi miravano a una rivalutazione del merito, mentre il terzo e il quarto introducevano questioni nuove, non trattate nei gradi di merito. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Il provvedimento amministrativo in materia tributaria deve essere motivato; se la motivazione richiama altri atti, questi devono essere conoscibili/allegati secondo la censura del ricorrente, ma la Corte non entra nel merito perché il ricorso è inammissibile.

  • art. 24 Cost.

    La doglianza sul diritto di difesa è inammissibile perché non specificamente rivolta contro una delle rationes decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Viene invocato il principio di buona fede nei rapporti tra fisco e contribuente, ma la censura è dichiarata inammissibile perché nuova rispetto al giudizio di merito.

  • art. 2935 c.c.

    È invocato per sostenere che la prescrizione non sarebbe iniziata o comunque che i debiti non sarebbero mai stati notificati; la Corte non esamina nel merito la questione perché introduce un tema nuovo e comunque mira a rivalutazioni fattuali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso deve contenere censure specifiche e riferite alla sentenza impugnata; non è sufficiente contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti o riproporre deduzioni già svolte contro la controparte nei gradi di merito.
  • Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a sorreggerla, il ricorso è inammissibile se non investe tutte le rationes.
  • È inammissibile in cassazione la doglianza che richieda una rivalutazione del merito o degli elementi fattuali già apprezzati dal giudice di merito.
  • Non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione questioni di fatto o di diritto non trattate nei precedenti gradi di giudizio.
  • In materia tributaria, la censura sulla motivazione del diniego di autotutela e sulla pretesa prescrizione non può essere esaminata se il ricorso non si confronta con la concreta struttura della motivazione della sentenza d'appello e con tutte le sue basi autonome.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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