Cassazione Civile, Ordinanza n. 30072/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (gestore servizio idrico)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dal gestore del servizio idrico per il pagamento di forniture d'acqua rese a favore di un condominio. Il condominio ha proposto opposizione al decreto, ma sia il Tribunale sia la Corte d'appello hanno rigettato l'opposizione. In Cassazione il condominio ha affidato il ricorso a due motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge, richiamando le norme sulle prove documentali e sulle presunzioni (artt. 2712, 2719, 2727 e 2729 c.c.), sostenendo che la decisione avesse errato nella prova dei consumi idrici e nel valutare il lamentato malfunzionamento del contatore; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., lamentando una lesione dei doveri di buona fede. La società resistente si è costituita con controricorso. La Corte ha rilevato che entrambe le censure, pur formalmente di violazione di legge, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e del percorso motivazionale in tema di prova dei consumi e di giudizio sul fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero accomunati dallo stesso vizio, perché diretti a contestare il giudizio di fatto compiuto dai giudici di merito, in particolare sulla prova dei consumi idrici e sul funzionamento del contatore, senza prospettare una effettiva violazione di norme di diritto. Anche la doglianza di violazione della buona fede è stata considerata una mera critica al giudizio fattuale, quindi non scrutinabile in sede di legittimità. Conseguentemente il condominio è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il ricorso era formalmente incardinato come denuncia di violazione di legge, ma la Corte ha verificato che le censure erano in realtà volte a ottenere una nuova valutazione del fatto, operazione non consentita in cassazione.
artt. 2712, 2719, 2727 e 2729 c.c.
Le norme sulle prove documentali e sulle presunzioni erano richiamate dal ricorrente per contestare l'accertamento dei consumi idrici; la Corte ha ritenuto che il motivo non individuasse una concreta violazione di tali norme, ma mirasse a una diversa ricostruzione dei fatti.
Il richiamo ai doveri di correttezza e buona fede è stato ritenuto non idoneo a trasformare in censura di legittimità una contestazione rivolta sostanzialmente alla valutazione del materiale probatorio e del fatto.
La causa è stata trattata con rito camerale accelerato, secondo il procedimento previsto per la declaratoria di manifesta inammissibilità o infondatezza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a carico del ricorrente soccombente, ove dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 1-bis dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del merito sotto la formale veste della violazione di legge, quando la censura mira in sostanza a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova lettura delle prove.
- La denuncia di violazione delle norme sulle prove documentali o sulle presunzioni è inammissibile se non individua un errore di diritto nella regola probatoria applicata, ma si limita a contrapporre una differente versione fattuale.
- La deduzione della violazione dei doveri di correttezza e buona fede non è scrutinabile in cassazione se serve solo a contestare l'apprezzamento del fatto e delle prove compiuto dal giudice di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente soccombente è condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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