Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04121/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una lite tra vicine in materia di distanze legali tra costruzioni e manufatti. Una proprietaria agiva per ottenere la rimozione di tubi per acqua pulita e nera collocati sul fabbricato confinante a distanza inferiore a quella di legge, nonché l'adeguamento di una finestra di luce munita di grata e inferriata, il cui davanzale sarebbe stato posto ad altezza inferiore a quella prescritta. Il Tribunale accoglieva la domanda. La convenuta impugnava la decisione e la Corte d'appello rigettava l'appello, ritenendo irrilevante la mancata contestazione delle distanze accertate dal CTU, irrilevante il permesso edilizio comunale rispetto ai diritti dei terzi, e tardiva l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta. In cassazione la soccombente deduceva, con un solo motivo, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., sostenendo: (a) che il giudice di primo grado aveva erroneamente recepito le risultanze del CTU circa la collocazione di tubazioni esterne a distanza illegale; (b) che non era stata considerata la circostanza che nessuna tubazione interna fosse a distanza inferiore alla legge e che vi fosse autorizzazione edilizia comunale del 15 marzo 1994; (c) che l'eccezione di prescrizione doveva essere trattata come mera difesa e quindi proposta anche oltre i termini indicati dalla Corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo sotto entrambi i profili e ha quindi rigettato il ricorso. Ha chiarito, in primo luogo, che con il ricorso per cassazione non possono essere dirette censure specificamente contro la sentenza di primo grado, dovendo il controllo investire normalmente la sentenza di appello. In secondo luogo, ha osservato che, in una actio negatoria servitutis avente ad oggetto la rimozione di tubazioni a distanza illegale, la questione non era correttamente prospettata come prescrizione, ma al più come eccezione riconvenzionale di usucapione; in ogni caso, la prescrizione è eccezione in senso stretto e non mera difesa, sicché era correttamente ritenuta tardiva dalla Corte d'appello. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 899 c.c.

    distanza inferiore di 1 mt prevista dall'art. 899 cod. civ.

    È richiamato come parametro delle distanze legali tra opere sul fondo confinante; la sua violazione fonda la domanda di rimozione.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la censura ex art. 115 c.p.c. non può essere usata per contestare in cassazione la decisione di primo grado anziché quella di appello.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura sulla valutazione delle prove è inammissibile se diretta contro la sentenza di primo grado e non contro la sentenza impugnata di appello.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    È la norma invocata per articolare il motivo di ricorso; la Corte ne esclude l'utilizzabilità per attaccare direttamente la decisione di primo grado.

  • art. 183 c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere la tempestività della deduzione difensiva; la Corte non accoglie tale impostazione perché qualifica la questione come eccezione in senso stretto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza in cassazione.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato quale base per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, salvo ipotesi eccezionali espressamente previste, le censure devono investire la sentenza di appello e non la sentenza di primo grado; un motivo diretto contro la sola pronuncia di primo grado è inammissibile.
  • Nelle controversie in tema di distanze legali e actio negatoria servitutis, la pretesa di rimozione di opere realizzate a distanza illegale non può essere neutralizzata richiamando genericamente una "prescrizione" dei diritti del vicino; la questione, se del caso, va inquadrata correttamente e trattata secondo la sua effettiva natura giuridica.
  • La prescrizione, quando dedotta in una controversia di diritti reali, integra eccezione in senso stretto e non mera difesa, con la conseguenza che deve essere proposta tempestivamente dalla parte interessata e non può essere rilevata d'ufficio.
  • L'autorizzazione edilizia rilasciata dalla pubblica amministrazione non deroga alle norme del codice civile poste a tutela dei diritti dei terzi, né sana di per sé la violazione delle distanze legali tra fondi confinanti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.