Sentenza del 28/10/2020 n. 23676 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento catastale che aveva rettificato la dichiarazione di variazione DOCFA attribuendo il classamento dall'originaria categoria A/2 alla categoria A/1. I ricorrenti censuravano la decisione del giudice di appello ritenendo che la motivazione fosse contraddittoria e apparente, che il giudice avesse fatto valere in appello un'eccezione di giudicato esterno non proposta né esaminata in primo grado (exceptio iudicati), e che fosse stato omesso l'esame di un fatto decisivo ossia che i giudicati evocati si riferivano a sanzioni ICI di anni precedenti e non alla nuova proposta di classamento del 2012.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione del giudice di appello non fosse apparente perché ha esplicitato il criterio (verifica dell'esistenza di pronunce passate in giudicato) e ha correttamente ripartito gli oneri probatori. Ha altresì ritenuto ammissibile e correttamente trattata in appello l'eccezione di giudicato esterno, dato che era stata proposta sin dal primo grado e i relativi provvedimenti potevano essere prodotti in appello; l'eccezione è rilevabile d'ufficio. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata autosufficienza del ricorso in cassazione: i ricorrenti non hanno riprodotto né sintetizzato le pronunce passate in giudicato né la variazione catastale DOCFA, impedendo alla Corte di valutare la presunta decisività del fatto omesso. Sono state condannate le parti ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, con precisazione sulla sussistenza di presupposti per ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Disposizioni richiamate per le censure in cassazione: i n.4 riguardano violazione di norme o contraddittorietà della motivazione; il n.5 l'omesso esame di un fatto decisivo. La Corte applica i requisiti di specificità e autosufficienza richiesti per far valere l'omesso esame.
Richiama il dovere di motivazione della sentenza; i ricorrenti denunciavano motivazione contraddittoria ma la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse sostanzialmente esplicita nel collegare il decisum all'esistenza di giudicati.
Disposizione sul principio dispositivo e sulla valutazione delle prove; evocata rispetto alla possibilità del giudice di pronunciarsi su eccezioni nuove e alla rilevanza probatoria dei documenti prodotti in appello.
Norma sulle decisioni del giudice di appello; richiamata nei motivi che censuravano la pronuncia su eccezioni non esaminate in primo grado.
Principio del contraddittorio e del merito della prova; richiamato dai ricorrenti nelle censure procedurali.
Norma sul potere del giudice di appello; evocata nella critica che il giudice di appello avrebbe deciso su questione non trattata in primo grado.
Riguarda la formazione del giudicato: i ricorrenti sostenevano un giudicato interno formato dalla decisione di primo grado non favorevole all'eccezione; la Corte ha valutato la questione alla luce della documentazione e della riproposizione in appello.
art. 56; art. 58, comma 2
Art.56 autorizza la proposizione in appello di eccezioni non esaminate in primo grado; art.58(2) consente la produzione in appello della documentazione probatoria relativa all'eccezione, applicati qui per l'exceptio iudicati.
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. L. 7 agosto 2012, n. 134
art. 54, comma 1, lett. b) (riforma art.360 c.p.c.)
La novella ha modificato il controllo di legittimità in cassazione introducendo la nuova formulazione dell'art.360(1)(5); la Corte applica i nuovi requisiti di specificazione per l'omesso esame di fatto decisivo.
Norma richiamata in tema di contributo unificato: la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per versamento aggiuntivo del contributo da parte dei ricorrenti.
Richiesto per l'autosufficienza del ricorso in cassazione: la Corte ricorda che il ricorrente deve riprodurre le pronunce rilevanti (non sono sufficienti estratti o soli dispositivi).
Richiama le formalità per il ricorso e la precisazione dei motivi, collegata all'obbligo di indicare il fatto storico omesso ai fini dell'art.360(1)(5).
Massime di principio
- Se esistono pronunce passate in giudicato anteriori alla variazione catastale, esse possono essere determinanti per valutare la legittimità di un avviso di accertamento catastale; il giudice può fondare il suo decisum sulla verifica dell'esistenza di tali giudicati.
- L'exceptio iudicati (giudicato esterno) può essere eccepita in appello e la relativa documentazione può essere prodotta in appello; l'eccezione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado a meno che non sia già formatosi un giudicato interno sulla stessa questione.
- In Cassazione una censura per omesso esame di fatto decisivo richiede estrema specificità: indicazione del fatto storico, del dato processuale da cui risulta, di quando e come fu discusso in giudizio e della sua decisività; è inoltre necessaria l'autosufficienza del ricorso con la trascrizione delle pronunce rilevanti.
- La motivazione della sentenza impugnata è viziabile quando sia materialmente apparente, perplessa o inconoscibile; tuttavia, se dal testo emerge chiaramente il criterio logico seguito (es. il rilievo del giudicato), la motivazione è considerata sufficiente.
- Per chi impugna un atto tributario basato su variazione catastale: raccogliere e riprodurre integralmente (o almeno sinteticamente in modo autosufficiente) le pronunce e i documenti coi quali si intende dimostrare la prevalenza del giudicato o la non opponibilità dell'accertamento; dimostrare temporalmente che il giudicato è anteriore e rilevante rispetto alla variazione.
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