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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05777/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La controversia nasce da una compravendita immobiliare conclusa tramite una società di cui il ricorrente era legale rappresentante. Il venditore aveva sostenuto che, oltre al prezzo indicato nel rogito, l’acquirente si fosse obbligato anche a cedere due appartamenti e due garages, a mettere a disposizione gratuitamente un immobile durante i lavori e a versare un’ulteriore somma di denaro; tali impegni non erano stati adempiuti. In sede penale il ricorrente era stato assolto, ma la Cassazione penale aveva annullato con rinvio al giudice civile. Nel giudizio civile di rinvio la Corte d’appello ha ritenuto provata una notevole sproporzione tra il valore dell’immobile e il prezzo pagato, ravvisando un danno patrimoniale e non patrimoniale e condannando il ricorrente al pagamento complessivo di 169.000 euro oltre accessori e spese. Nel ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 76 n. 1 c.p.p. e inammissibilità della costituzione di parte civile, assumendo che la costituzione fosse tardiva e che il precedente giudizio civile e la sentenza definitiva avrebbero precluso la domanda; 2) omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente, contestando la valutazione del valore dell’immobile, l’affidamento sulla perizia di parte avversa, l’omesso esame della perizia di parte propria e della consulenza tecnica svolta in un’esecuzione immobiliare; 3) una ulteriore censura, esaminata per prima, ancora sulla costituzione di parte civile e sul preteso giudicato esterno, nonché sul rischio di duplicazione risarcitoria.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non si confrontava in modo specifico con entrambe le rationes decidendi della sentenza impugnata sulla questione della costituzione di parte civile e del giudicato esterno. Ha poi ritenuto inammissibile il primo motivo, perché non denunciava un omesso esame di fatti decisivi ma mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione di merito delle prove, senza rispettare l’onere di specifica indicazione dei documenti richiamati. Il secondo motivo è stato giudicato infondato, poiché la motivazione della Corte di rinvio è stata ritenuta ampia, articolata e idonea a rendere comprensibile il percorso logico-giuridico seguito. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la peculiarità della vicenda e per l’andamento alterno dei precedenti gradi di giudizio. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il contributo unificato დამატizionale ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 76 n. 1 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l’inammissibilità della costituzione di parte civile; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché non specificamente confrontata con le rationes decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 530, 2° co. c.p.p.

    La precedente assoluzione penale era stata pronunciata per insussistenza del fatto, ma tale esito è stato poi annullato con rinvio al giudice civile.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 132, co. 2 n. 4 c.p.c.

    Invocato per dedurre motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio rilevando che la motivazione della sentenza di rinvio era ampia e intelligibile.

  • art. 366, n. 6 c.p.c.

    Richiamato per ribadire l’onere di specifica indicazione e trascrizione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda; il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 92, 2° co. c.p.c.

    Usato come parametro analogico per la compensazione delle spese in presenza di gravi ragioni legate alla peculiarità della vicenda.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

  • Corte cost. n. 77/2018

    Richiamata per giustificare la compensazione delle spese in presenza di gravi ragioni analoghe a quelle previste dall’art. 92 c.p.c.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura di inammissibilità o di preclusione processuale è inammissibile se non si confronta specificamente con tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c. che, sotto l’apparente denuncia di omesso esame di fatti decisivi, miri in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del merito e una nuova valutazione delle prove è inammissibile.
  • Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la motivazione non consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non ricorre se la sentenza espone in modo ampio e articolato le ragioni della decisione.
  • Chi ricorre per cassazione fondando le proprie critiche su documenti o consulenze tecniche deve assolvere rigorosamente l’onere di specifica indicazione e trascrizione dei contenuti rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • La compensazione delle spese può essere disposta in presenza di peculiarità della vicenda e di esiti alterni dei precedenti gradi di giudizio, quali gravi ragioni analoghe a quelle contemplate dall’art. 92 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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