Cassazione Penale, Sentenza n. 28312/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)
La controversia
Il condannato, destinatario di un'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva revocato il beneficio della liberazione anticipata per complessivi 630 giorni, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Ha sostenuto che il giudice di sorveglianza non avrebbe correttamente applicato l'art. 57 della l. n. 354/1975 e l'art. 27 Cost., limitandosi a richiamare il contenuto delle sentenze di condanna senza compiere un'autonoma valutazione della sua condotta, anche alla luce della documentazione prodotta (attività lavorativa, attestati di studio) e di un'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Sassari che aveva rigettato la richiesta di dichiararlo delinquente abituale. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure, osservando che il Tribunale di sorveglianza aveva correttamente fondato la revoca della liberazione anticipata sulla successiva sentenza irrevocabile che aveva accertato la permanenza della partecipazione del condannato all'associazione mafiosa ex art. 416-bis c.p. fino al 28/01/2020, senza poter autonomamente rideterminare il tempus commissi delicti. La Corte ha inoltre ritenuto che il giudice di merito avesse valutato anche la documentazione difensiva, traendone argomenti logicamente incompatibili con la tesi della difesa, e che la diversa valutazione resa in sede di sorveglianza su altro tema (delinquenza abituale) fosse irrilevante. Sono state quindi confermate le spese processuali e la condanna al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
È stato invocato come parametro di ricorso per violazione di legge; la Corte ha ritenuto le doglianze manifestamente infondate e non coerenti con la motivazione del provvedimento impugnato.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
È stato invocato come parametro di ricorso per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse svolto un percorso logico plausibile e immune da incongruenze.
È richiamato come norma di riferimento per la revoca della liberazione anticipata; la Corte ha affermato che il tribunale di sorveglianza deve valutare l'incidenza del nuovo reato sull'opera rieducativa e non può delimitare autonomamente il tempus commissi delicti rispetto a quanto accertato dal giudice della cognizione.
art. 27 Cost.
È richiamato dalla difesa a sostegno della funzione rieducativa della pena; la Corte ha ritenuto legittimo il giudizio di fallimento del percorso rieducativo alla luce della protratta militanza mafiosa e delle infrazioni disciplinari.
È il reato oggetto della sentenza sopravvenuta richiamata dal tribunale di sorveglianza; la permanenza della partecipazione all'associazione mafiosa è stata posta a base della revoca del beneficio.
sentenza Corte cost. n. 186 del 07/06/2000
È richiamata per escludere la necessità di verificare una causa di esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Identifica il titolo di reato per cui il condannato era stato giudicato, con permanenza fino al 28/01/2020, rilevante ai fini della revoca della liberazione anticipata.
Massime di principio
- Ai fini della revoca della liberazione anticipata per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione della pena, il tribunale di sorveglianza deve attenersi al tempus commissi delicti accertato dal giudice della cognizione e non può compiere una autonoma delimitazione temporale della condotta.
- La revoca della liberazione anticipata richiede una valutazione complessiva dell'incidenza del nuovo reato sul percorso rieducativo del condannato, del grado di recupero già manifestato e della riconducibilità del fatto criminoso a un fallimento dell'opera rieducativa oppure a una devianza occasionale.
- Quando il giudice di sorveglianza esamina la documentazione difensiva prodotta, il controllo di legittimità non può trasformarsi in una rivalutazione del merito se la motivazione del provvedimento è logica, coerente e non contraddittoria.
- La diversa valutazione compiuta da altro giudice di sorveglianza su presupposti differenti non impedisce la revoca della liberazione anticipata se il giudice che decide sulla revoca fonda il proprio giudizio su un accertamento sopravvenuto e pertinente al beneficio.
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