Cassazione Civile, Ordinanza n. 31813/2022 del 27/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso principale, accettata dalla controparte, e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Ha inoltre disposto che nulla fosse pronunciato sulle spese, in ragione della dichiarata volontà delle parti di compensarle. Non ha ritenuto di dover dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
Un soggetto che si qualificava erede universale della madre ha convenuto in giudizio l'altro soggetto, sostenendo la nullità di una scheda testamentaria del 18 settembre 2009, la propria qualità di erede universale e il diritto alla restituzione di vari beni dell'asse, oltre al risarcimento del danno per l'illegittima occupazione di un immobile di cui rivendicava la comproprietà pro indiviso. Il Tribunale aveva accolto in parte le domande, dichiarando la nullità del testamento e condannando alla restituzione di alcuni beni e al risarcimento del danno. In appello il soccombente aveva censurato soprattutto la condanna risarcitoria per occupazione dell'immobile e la restituzione di alcuni beni mobili. La Corte d'appello aveva accolto solo il motivo sul risarcimento, ritenendo non provata la pretesa, e aveva invece confermato la condanna alla restituzione dei beni mobili. Il ricorrente principale ha poi proposto tre motivi per cassazione: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c., assumendo che la controparte non aveva contestato il fatto impeditivo del suo godimento della porzione dell'immobile; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c.; 3) violazione degli artt. 1100 e 1102 c.c., per non avere la Corte sanzionato il preteso illegittimo godimento esclusivo del bene comune. Il resistente ha proposto ricorso incidentale condizionato denunciando violazione degli artt. 546, 533, 587 e 588 c.c., sostenendo che non fosse stata provata l'appartenenza dei beni mobili alla de cuius all'apertura della successione e che quindi la condanna alla restituzione fosse erronea. Prima della decisione, però, il ricorrente principale ha rinunciato al ricorso e la rinuncia è stata accettata dal controricorrente.
Norme richiamate
art. 5 D.L. 28/2010
tentativo di mediazione ex art. 5 D.L. 28/2010
richiamato solo come riferimento al previo esperimento del procedimento di mediazione, senza rilievi interpretativi sul merito
invocato dal ricorrente quale parametro sulla non contestazione dei fatti allegati
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato quale norma sul vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato quale norma sul vizio di omesso esame di fatti decisivi
invocato in relazione al godimento della cosa comune e ai limiti del comproprietario
invocato in relazione all'uso della cosa comune e alla pretesa illegittima privazione del godimento
artt. 546, 533, 587 e 588 c.c.
invocati nel ricorso incidentale per contestare la prova dell'appartenenza dei beni all'asse ereditario e la conseguente restituzione
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato nel passaggio sull'ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non dovuto nel caso concreto
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il giudice non decide sui motivi di ricorso né sul ricorso incidentale condizionato, salvo diverse statuizioni processuali non ricorrenti nel caso esaminato.
- Quando le parti dichiarano di voler compensare le spese del giudizio di legittimità, la Corte può dare atto che nulla va disposto sulle spese.
- Il controllo sulla debenza dell'ulteriore contributo unificato presuppone la verifica dei relativi presupposti processuali, che in questa vicenda la Corte ha escluso.
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