Cassazione Civile, Ordinanza n. 01546/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società, insieme ad alcuni soci e garanti, ha agito contro la banca con cui intratteneva due rapporti di conto corrente, contestando l'addebito di somme per clausole ritenute invalide: interessi ultralegali non pattuiti, usura, capitalizzazione trimestrale e commissioni non validamente concordate. In primo grado era stata accertata solo l'illegittimità della commissione di massimo scoperto e la relativa somma era stata posta in compensazione con il debito residuo verso la banca. In appello gli attori avevano sostenuto che il tribunale avrebbe dovuto ricalcolare integralmente i saldi, applicare gli interessi sostitutivi ex art. 117 TUB, escludere ogni capitalizzazione e non operare la compensazione con il credito della banca, poiché quest'ultima non aveva proposto domanda riconvenzionale o autonoma di accertamento del proprio credito. In cassazione hanno dedotto: (1) violazione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. per avere la sentenza d'appello negato la ripetizione di indebito a conto ancora aperto, pur in presenza di un interesse all'accertamento del saldo e alla ripetizione; (2) violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 1243 c.c. in tema di compensazione giudiziale, assumendo che il credito della banca non fosse stato provato e fosse contestato; (3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, perché la compensazione sarebbe stata disposta senza domanda riconvenzionale della banca.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto la censura priva di specificità: da un lato, gli stessi ricorrenti avevano posto la questione in termini incompatibili con il fatto, non contestato, che il conto fosse ancora aperto; dall'altro, il giudice di merito aveva comunque riconosciuto l'ammissibilità dell'azione di accertamento negativo e aveva già accertato l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, senza che la doglianza chiarisse quale ulteriore statuizione fosse stata omessa. Inoltre, la parte avrebbe dovuto impugnare specificamente anche il rigetto delle contestazioni su anatocismo e usura. Sui motivi relativi alla compensazione la Corte ha escluso sia la violazione degli artt. 115 e 112 c.p.c. sia l'ultrapetizione: erano stati gli stessi attori, già in citazione, a chiedere la compensazione del proprio credito con quello della banca; i giudici di merito si erano limitati ad accertare l'indebita applicazione della CMS e a compensare il credito degli attori con quello della banca senza determinare il quantum di quest'ultimo, sicché non si era formato alcun giudicato sull'ammontare del controcredito bancario. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
l'interesse ad agire è stato invocato dai ricorrenti per sostenere l'ammissibilità della domanda di accertamento del saldo e della ripetizione anche a conto corrente non chiuso; la Corte ha però ritenuto la censura inammissibile per difetto di specificità.
richiamato dai ricorrenti per sostenere l'applicazione di interessi sostitutivi in caso di illegittimità delle clausole del conto; la questione non è stata accolta in quanto non adeguatamente censurata in cassazione.
invocato per contestare la compensazione giudiziale sul presupposto di una mancata prova del credito della banca; la Corte ha escluso la violazione perché i giudici di merito si sono limitati a compensare senza accertare il quantum del controcredito.
richiamato in relazione alla compensazione giudiziale; la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione, poiché la compensazione è stata operata nei limiti della domanda degli attori e senza definire definitivamente il credito bancario.
invocato per lamentare ultrapetizione; la Corte ha negato il vizio, osservando che la compensazione era stata chiesta dagli stessi attori e che non era stata pronunciata alcuna statuizione eccedente il chiesto.
richiamato per il difetto di specificità del motivo, in particolare per la mancata indicazione del contenuto del motivo di appello che si assumeva erroneamente non esaminato.
richiamato nel passaggio giurisprudenziale relativo ai conti correnti aperti: solo a conto chiuso, venuta meno l'indisponibilità dei singoli crediti, l'azione di ripetizione può dar luogo alla restituzione delle somme illegittimamente incamerate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
base per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, richiamata per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel rapporto di conto corrente bancario ancora aperto, la domanda del correntista può essere funzionalmente diretta all'accertamento del saldo e della nullità delle clausole illegittime, ma la ripetizione in senso restitutorio richiede la chiusura del conto e la venuta meno dell'indisponibilità dei singoli crediti.
- La censura di cassazione deve essere specifica e autosufficiente: non è sufficiente evocare genericamente l'erronea decisione di merito se non si indica quale statuizione sia stata omessa o quale parte della decisione sia effettivamente censurata.
- Se la parte attrice chiede essa stessa la compensazione tra il proprio credito e quello della controparte, i giudici possono disporla nei limiti del credito accertato senza incorrere in ultrapetizione, anche se il controcredito della controparte non sia stato oggetto di autonoma domanda riconvenzionale.
- L'assenza di una statuizione sul quantum del controcredito impedisce che si formi giudicato sull'ammontare di tale credito, quando il giudice si sia limitato a usarlo come parametro di compensazione senza accertarlo in via definitiva.
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