Cassazione Civile, Ordinanza n. 24391/2023 del 10/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un’ordinanza-ingiunzione con cui un’amministrazione provinciale ha applicato una sanzione amministrativa per omessa indicazione, nel formulario di identificazione del rifiuto (FIR), della quantità di rifiuti trasportata, in violazione dell’art. 193, comma 1, d.lgs. 152/2006. Il destinatario della sanzione, legale rappresentante di un’azienda agricola, ha impugnato il provvedimento davanti al Tribunale e poi in appello, ma i ricorsi sono stati respinti. In cassazione ha articolato cinque motivi: 1) incompetenza territoriale della Provincia di Treviso, sostenendo che la violazione sarebbe stata commessa nel luogo di partenza del trasporto e non nel luogo di contestazione/accertamento; 2) decadenza del potere sanzionatorio per tardiva contestazione oltre il termine di novanta giorni ex l. 689/1981; 3) erronea qualificazione del materiale trasportato come rifiuto, deducendo che si trattasse di pallets con caratteristiche merceologiche e venduti a terzi; 4) mancata rideterminazione della sanzione in misura ridotta perché il dato mancante sarebbe stato ricostruibile dal documento; 5) omessa pronuncia sul difetto di colpa. La Provincia ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto che, per le infrazioni amministrative anche durevoli o ambulatorie, il luogo della commissione coincide con il luogo dell’accertamento, purché l’organo accertatore sia territorialmente e funzionalmente competente; ha poi affermato che il termine per la contestazione decorre dalla conclusione degli accertamenti, da valutarsi in concreto secondo la complessità delle indagini; ha considerato non decisiva la tesi difensiva sulla natura dei pallets come merce, poiché risultava che il FIR era stato compilato e il destinatario era un soggetto che tratta rifiuti; ha dichiarato inammissibile il motivo sulla riduzione della sanzione perché il dato quantitativo omesso era stato ritenuto non ricostruibile, valutazione non censurabile in cassazione; infine ha escluso l’omessa pronuncia sul difetto di colpa, rilevando che la sentenza di merito conteneva una motivazione complessiva e coerente che presupponeva la negligenza del ricorrente. Il ricorso è stato dunque respinto, con condanna alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 193, comma 1, d.lgs. 152/2006
individua l’obbligo, la cui violazione è stata contestata, di corretta indicazione dei dati nel formulario di identificazione del rifiuto.
artt. 5, 13, 14, 17 e 18 l. 689/1981
disciplinano rispettivamente profili del procedimento sanzionatorio amministrativo, la competenza territoriale dell’ufficio, la contestazione nel termine di legge e le conseguenze della sua eventuale tardività.
art. 258, comma 5, d.lgs. 152/2006
prevede una possibile riduzione della sanzione quando i dati mancanti o inesatti siano ricostruibili dal documento; nel caso concreto la Corte ha ritenuto non censurabile l’accertamento di merito sulla non ricostruibilità del dato omesso.
art. 52, comma 4, d.lgs. 22/1997
richiamato come norma analoga in tema di riduzione della sanzione per dati mancanti o inesatti ricostruibili.
invocato per l’omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto che non vi fosse omissione perché la motivazione di merito disattendeva implicitamente e complessivamente la censura sul difetto di colpa.
richiamato in relazione alla motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto la motivazione esistente, effettiva e coerente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nelle violazioni amministrative in materia di rifiuti, il luogo di commissione può coincidere con il luogo di accertamento dell’infrazione; nelle infrazioni durevoli o ambulatorie è sufficiente che almeno una frazione della condotta si collochi nel luogo in cui l’illecito è stato accertato, sempre che l’organo accertatore sia territorialmente e funzionalmente competente.
- Il termine per la contestazione dell’illecito amministrativo decorre dalla conclusione degli accertamenti necessari, la cui durata va apprezzata in concreto in relazione alla complessità delle verifiche da svolgere.
- La qualificazione di un bene o materiale come rifiuto, quando sia stata già recepita nel procedimento attraverso il FIR e la destinazione del bene a un operatore del settore rifiuti, non può essere facilmente sovvertita in cassazione mediante deduzioni meramente assertive o fattuali.
- La riduzione della sanzione per dati mancanti o inesatti è preclusa quando il giudice di merito accerti che l’informazione omessa non è ricostruibile dal documento; tale valutazione, se congruamente motivata, è sottratta al sindacato di legittimità.
- Non ricorre omessa pronuncia quando la sentenza di merito, pur senza un’espressa confutazione analitica di ogni singola deduzione, contenga una motivazione complessiva, effettiva e coerente incompatibile con la tesi del difetto di colpa dedotta dall’opponente.
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