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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13782/2024 del 17/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (produttore)

La controversia

Una società aveva acquistato un'"isola robotizzata" da una venditrice/intermediaria, con intervento di una società di leasing, e aveva poi denunciato gravi vizi del macchinario chiedendo la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno. La venditrice, condannata in primo grado verso l'acquirente finale, aveva chiamato in manleva la società produttrice del bene. La Corte d'appello ha rigettato la manleva ritenendo tardiva la denuncia dei vizi dal primo venditore al produttore, perché la comunicazione era stata effettuata oltre il termine di otto giorni di cui all'art. 1495 c.c. La ricorrente in cassazione ha dedotto: 1) violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., sostenendo che l'eccezione di decadenza fosse stata sollevata dal produttore solo in appello e non nei suoi confronti in primo grado; 2) violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. e 2697 c.c., assumendo che non le spettasse la prova della tempestiva denuncia; 3) violazione dell'art. 1495 c.c., contestando il dies a quo del termine decadenziale e sostenendo che il produttore fosse stato comunque messo tempestivamente a conoscenza dei vizi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché dalle conclusioni precisate in primo grado emergeva che l'eccezione di decadenza era stata formulata senza limitazioni soggettive. Ha rigettato il secondo motivo perché, una volta escluso l'errore sulla portata dell'eccezione, restava fermo l'onere della ricorrente di dimostrare la tempestività della propria denuncia, onere non assolto. Ha respinto anche il terzo motivo affermando che, in una vendita a catena, la denuncia dei vizi al venditore a monte deve provenire dal primo venditore o da un suo incaricato e non può essere sostituita dalla denuncia del primo compratore al produttore. Ha quindi enunciato il principio di diritto secondo cui, in ipotesi di vendita a catena, a prescindere dalla disciplina consumeristica, il primo venditore deve denunciare tempestivamente al secondo venditore i vizi o le difformità contestati dal primo compratore; la denuncia deve provenire dal soggetto legittimato a far valere il diritto o da suo incaricato, poiché la comunicazione ha natura partecipativa e gli effetti impeditivi della decadenza si producono solo se fonte e destinatario coincidono con i soggetti del rapporto interessato. Le spese di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dai motivi di ricorso per dedurre extrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude la violazione perché l'eccezione risultava ritualmente proposta in primo grado.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato per sostenere l'inammissibilità in appello di una nuova eccezione; la Corte ritiene però che l'eccezione di decadenza non fosse nuova ma già presente nelle conclusioni di primo grado.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte conferma che, esclusa la dedotta inesistenza dell'eccezione, gravava sulla ricorrente la prova della tempestiva denuncia dei vizi.

  • art. 1495 c.c.

    Applicato quale norma sulla denuncia dei vizi della cosa venduta e sulla decadenza dalla garanzia; la Corte afferma che nella vendita a catena la denuncia al venditore a monte deve provenire dal primo venditore o da suo incaricato e non dal primo compratore.

  • art. 1670 c.c.

    Richiamato in via analogica dalla giurisprudenza sull'appalto/subappalto per sostenere che la comunicazione impeditiva della decadenza deve provenire dal soggetto titolare del rapporto o da un suo incaricato.

  • art. 1669 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 1670 c.c. per evidenziare la natura comunicativa/partecipativa della denuncia idonea a impedire la decadenza.

  • art. 2966 c.c.

    Richiamato per affermare che il riconoscimento impeditivo della decadenza deve provenire dalla persona contro la quale il diritto deve farsi valere; da ciò si inferisce, sul lato attivo, che anche l'atto soggetto a decadenza deve provenire dal soggetto legittimato o da suo rappresentante.

  • art. 2944 c.c.

    Richiamato in via comparativa sul riconoscimento interruttivo della prescrizione, per sottolineare il necessario coefficiente di volontarietà dell'atto proveniente dal soggetto interessato.

  • art. 1988 c.c.

    Richiamato per analogia sul tema dell'efficacia della ricognizione rivolta al destinatario, a sostegno della natura relazionale dell'atto impeditivo della decadenza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicato per porre a carico della ricorrente, in caso di rigetto, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    Richiamata quale norma introduttiva del comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nella vendita a catena, ai fini della decadenza dalla garanzia per vizi, la denuncia verso il venditore a monte deve essere effettuata dal primo venditore legittimato nei confronti del proprio dante causa, oppure da un suo incaricato; la comunicazione del compratore finale non è equipollente se non proviene dal soggetto titolare del rapporto rilevante.
  • La denuncia o comunicazione impeditiva della decadenza ha natura partecipativa e non meramente informativa: per produrre effetti deve provenire dal soggetto cui l'ordinamento attribuisce il potere di far valere il diritto, non da terzi estranei al relativo rapporto.
  • In tema di eccezioni e onere probatorio, quando risulta che l'eccezione di decadenza sia stata ritualmente proposta, la parte che intenda avvalersi della tempestività della propria denuncia deve darne prova; se tale prova manca, la censura sul riparto dell'onere probatorio è infondata.
  • L'autonomia dei rapporti contrattuali in una catena di vendite non esclude l'azione di rivalsa del venditore a valle verso quello a monte, ma non consente di sostituire alla denuncia del soggetto legittimato una segnalazione proveniente dal compratore finale.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaGiudicato

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