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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38626/2021 del 06/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (convenute)

La controversia

La controversia nasceva da una domanda proposta davanti al Tribunale per ottenere l'accertamento dell'usucapione di un immobile. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, ritenendo che l'attore avesse posseduto il bene in modo esclusivo dopo avervi edificato una casa su un'area concessa in comodato orale dal padre, senza che vi fosse stata una tolleranza tale da escludere l'interversione del possesso. La Corte d'appello, accogliendo l'impugnazione di due delle convenute, aveva invece rigettato la domanda, ritenendo che non fosse stato provato un atto univoco di interversione del possesso ai sensi dell'art. 1141, comma 2, c.c., e che la mera edificazione della casa non bastasse a dimostrare il mutamento da detenzione a possesso esclusivo. Con il ricorso per cassazione il soccombente in appello denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 1141, comma 2, c.c., lamentando che la Corte territoriale avesse male valutato le prove raccolte in primo grado, in particolare l'interrogatorio formale di una convenuta e le testimonianze assunte, e avesse trascurato che anche la domanda di condono edilizio presentata dal padre nel 1986 era irrilevante ai fini della signoria sul bene. Sosteneva inoltre che la motivazione fosse carente e che i principi richiamati dalla Corte d'appello non fossero pertinenti alla concreta ricostruzione fattuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la premessa giuridica della Corte d'appello sull'interversione del possesso: la detenzione non si trasforma in possesso per un mero atto interno o per la sola edificazione del fabbricato, occorrendo una manifestazione esterna, univoca e rivolta contro il possessore tale da rendere percepibile il mutamento del titolo. Ha inoltre escluso che le doglianze potessero tradursi in un sindacato di legittimità sulla mera valutazione del materiale probatorio, non consentito in cassazione, osservando che la censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. era in realtà un tentativo di riesame del merito. È stata anche ribadita la limitata efficacia dell'interrogatorio formale nel processo con pluralità di parti, non potendo esso valere come confessione nei confronti di soggetti diversi da quelli tra cui si forma. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1141, comma 2, c.c.

    in relazione all'interversione del possesso

    la detenzione si trasforma in possesso solo mediante un atto esterno, univoco e rivolto contro il possessore; non basta un atto interno di volontà né la mera edificazione del bene.

  • art. 115 c.p.c.

    non consente di dedurre una violazione di legge dalla sola critica alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che non la hanno, o abbia disatteso prove legali; non quando si contesti la mera valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.

    le censure formalmente qualificate come violazione di legge e vizio motivazionale non possono essere utilizzate per ottenere un nuovo esame del merito.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    consente una declaratoria di inammissibilità quando il ricorso non si confronta utilmente con un orientamento consolidato di legittimità.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    richiamato in relazione agli effetti dell'inammissibilità rilevata ai fini processuali.

  • art. 348-bis c.p.c.

    evocato per sottolineare la funzione di filtro delle impugnazioni inconsistenti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    il ricorrente, in caso di rigetto/inammissibilità e ricorrendone i presupposti, deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini dell'interversione del possesso, il detentore deve porre in essere un atto esterno, inequivoco e oppositivo nei confronti del possessore; la semplice volontà di possedere o l'utilizzo materiale del bene non sono sufficienti.
  • La costruzione di un fabbricato su un terreno detenuto, quando sia stata autorizzata dal proprietario del suolo, non integra di per sé un atto di opposizione idoneo a mutare il titolo del rapporto.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare la sola valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, salvo che si alleghi l'uso di prove non dedotte, l'inosservanza delle regole sulle prove legali o l'attribuzione di valore di piena prova a elementi che non lo hanno.
  • L'interrogatorio formale reso in un processo con pluralità di parti ha efficacia confessoria solo nei confronti della parte che lo rende e di quella che lo ha deferito, non verso terzi estranei a quel rapporto processuale.
  • In sede di legittimità, la censura formalmente costruita come violazione di legge è inammissibile quando mira in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e del materiale probatorio.
  • rami

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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