Cassazione Penale, Sentenza n. 49346/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione contro la sentenza di assoluzione per il reato previsto dall'art. 2 della legge 25 giugno 1993, n. 205 (ostentazione di simboli propri di organizzazioni vietate) per aver indossato, durante una manifestazione a Predappio il 28/10/2018, una maglietta con la scritta "Auschwitzland" e immagine dei cancelli del campo di concentramento. Il pubblico ministero sosteneva che l'immagine/termine fosse divenuto simbolo utilizzato dai gruppi nazifascisti ed integrasse pertanto l'ipotesi di ostentazione vietata; il ricorso denunciava errata applicazione di legge penale. La difesa e le parti civili hanno contrastato l'eccezione in diversi modi (difesa: inammissibilità; parti civili: accoglimento).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati. Ha escluso che la motivazione del pubblico ministero, così come svolta nel ricorso, fosse adeguatamente documentata (affermazione generica circa la trasformazione di "Auschwitz" in simbolo di gruppi nazifascisti) e ha osservato che, storicamente e comunicativamente, Auschwitz tende piuttosto a rappresentare il rifiuto della violenza razziale. Tuttavia la Corte ha criticato il comportamento del giudice di merito che, di fronte a una contestazione formulata in quel senso, si è limitato ad assolvere senza valutare se il fatto potesse ricondursi a diversa fattispecie penale non contestata. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza del Tribunale di Forlì perché il fatto è diverso da come contestato e ha disposto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì per l'eventuale esercizio dell'azione penale in ordine al reato previsto dall'art. 604-bis c.p. (ultimo comma, come modificato dal d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21), ritenendo che la combinazione grafico-concettuale della maglietta possa astrattamente rientrare nell'ipotesi di propaganda/apologia/minimizzazione della Shoah, fatto salvo che la sussistenza del concreto pericolo di diffusione debba essere accertata dal giudice di merito.
Norme richiamate
Legge 25 giugno 1993, n. 205 - art. 2
"chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654"
La norma punisce l'ostentazione in pubbliche riunioni di emblemi o simboli "propri o usuali" di organizzazioni vietate. La Corte ha ritenuto che, nella vicenda, non fosse provato che la scritta/immagine fosse "propria o usuale" di un'organizzazione con scopi d'incitamento alla discriminazione o violenza; pertanto l'impostazione accusatoria su questa norma risultava non corretta.
Legge 13 ottobre 1975, n. 654 - art. 3
"organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi"
Definisce il perimetro soggettivo delle organizzazioni cui si riferisce l'art. 2 della legge 205/1993. Per l'applicazione dell'art. 2 occorre dimostrare che il simbolo sia riferibile a soggetti che perseguono tali scopi; nel caso concreto tale collegamento non è risultato provato.
Codice Penale - art. 604-bis (ultimo comma), come modificato dal d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21
"chi propaganda idee fondate sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra"
La Corte ha ritenuto che il comportamento contestato (associazione denigratoria tra logo Disney e immagine di Auschwitz) possa astrattamente rientrare in questa fattispecie quando sussista un concreto pericolo di diffusione; tale concreto pericolo deve essere accertato dal giudice di merito prima di applicare la norma.
Codice di Procedura Penale - art. 521, comma 2
Norma che disciplina l'ordinanza del giudice che, pronunciata la non corrispondenza tra fatto contestato e fatto accertato, dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero per eventuale diverso esercizio dell'azione penale. La Corte ha richiamato l'obbligo del giudice del merito di verificare la possibile sussunzione del fatto in diversa fattispecie e, in caso positivo, emettere l'ordinanza di trasmissione.
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiame alle limitazioni nella formulazione del motivo di ricorso per cassazione (limiti di autodifesa/motivazione). La Corte ha osservato che l'affermazione generica del pubblico ministero non era supportata da atti o prove nel ricorso, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso.
Massime di principio
- Per ottenere la condanna ai sensi dell'art. 2 L. 205/1993 l'accusa deve dimostrare che il simbolo o emblema sia effettivamente "proprio o usuale" di un'organizzazione vietata (collegamento specifico e non affermazioni generiche).
- La mera presenza di riferimenti grafici o testuali a luoghi o eventi storici (es. Auschwitz) non implica automaticamente appartenenza a iconografia di gruppi estremisti: contano la portata distintiva, l'uso ripetuto, il contesto e l'intento comunicativo.
- Quando il fatto accertato in dibattimento non coincide con la contestazione formale, il giudice di merito deve valutare se ricondurlo a diversa fattispecie non contestata e, se del caso, emettere ordinanza di trasmissione al pubblico ministero (art. 521 c.p.p.).
- La Corte di legittimità può annullare senza rinvio se il fatto è diverso da come contestato e disporre la trasmissione degli atti al PM per l'eventuale esercizio di diversa azione penale.
- La fattispecie di cui all'art. 604-bis c.p. richiede la verifica, da parte del giudice di merito, del "concreto pericolo di diffusione": senza questa valutazione non è possibile affermare la sussistenza del reato anche se il contenuto appare apologistico o denigratorio.
- Elementi contestuali (evento pubblico, luogo, platea, modalità di esposizione, intenzione comunicativa) sono determinanti per distinguere tra critica, satira, condanna storica e apologia/propaganda di ideologie di odio.
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