Cassazione Civile, Ordinanza n. 17254/2025 del 26/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un sinistro stradale verificatosi a Sanremo il 19 gennaio 2015. Una società, quale cessionaria del credito di un danneggiato, ha agito contro il vettore/gestore del trasporto e contro l'assicurazione chiedendo, ai sensi dell'art. 2058 c.c., il residuo risarcimento dei danni materiali subiti da un'autovettura: la domanda era quantificata in euro 4.268,00, pari alla differenza tra il costo di riparazione indicato in euro 8.268,00 e l'offerta stragiudiziale di euro 4.000,00 formulata dall'assicurazione. Il Giudice di Pace ha rigettato la domanda; il Tribunale ha respinto l'appello. In cassazione la ricorrente ha proposto sei motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente/contraddittoria e violazione dell'art. 132 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avrebbe riconosciuto la nullità della sentenza di primo grado per vizio del giudice ma avrebbe poi rigettato l'appello; 2) violazione dell'art. 113 c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto nulla la sentenza di primo grado e, nonostante ciò, respinto il motivo d'appello per mancanza di una specifica indicazione degli artt. 158 e 161 c.p.c.; 3) violazione dell'art. 320 c.p.c., perché la convenuta non avrebbe contestato tempestivamente i fatti e i documenti relativi al valore del veicolo e al costo di riparazione; 4) violazione degli artt. 194 e 195 c.p.c., poiché il quesito al CTU avrebbe riguardato un fatto principale e non una mera valutazione tecnica; 5) violazione dell'art. 132 c.p.c. per asserita motivazione apparente con riguardo alla consulenza tecnica di parte dell'assicurazione; 6) violazione degli artt. 320, 194 e 195 c.p.c., perché il Tribunale avrebbe dovuto prendere atto che era provato solo il costo di riparazione e liquidare integralmente la differenza tra tale costo e l'offerta ante causam. La Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi e li ha rigettati, correggendo la motivazione del Tribunale: ha chiarito che la sentenza di primo grado, resa da un giudice che aveva già ottenuto l'autorizzazione ad astenersi, è nulla per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c.; tuttavia tale nullità, soggetta all'art. 161, primo comma, c.p.c., deve essere fatta valere con i mezzi di impugnazione ordinari e non consente la rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c., sicché il giudice d'appello deve comunque esaminare il merito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva tutta la ratio decidendi, in particolare la parte della sentenza secondo cui era l'attrice, quale creditrice del risarcimento, a dover provare l'esistenza e l'ammontare del credito. Il quarto motivo è stato rigettato: la Corte ha ritenuto legittimo il quesito tecnico sul valore di scambio del veicolo, trattandosi di valutazione tecnica demandabile al CTU, e ha escluso che il consulente avesse introdotto fatti principali nuovi. Il quinto motivo è stato rigettato perché la motivazione del Tribunale sulla consulenza di parte dell'assicurazione non era apparente: il giudice aveva solo rilevato la coincidenza tra quella stima e il risultato del CTU. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non aderente alla ratio decidendi e volto in sostanza a un riesame del merito; in ogni caso la Corte ha ribadito che il giudice può liquidare il danno per equivalente anziché in forma specifica quando la reintegrazione sia eccessivamente onerosa ex art. 2058, comma 2, c.c. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, correggendo la motivazione del Tribunale sul punto del vizio di costituzione del giudice di pace: la nullità della sentenza di primo grado ex art. 158 c.p.c. non imponeva la rimessione al primo giudice, ma la decisione nel merito da parte del giudice d'appello. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non confrontato con la reale ratio decidendi, ha rigettato il quarto e il quinto motivo e ha dichiarato inammissibile il sesto. La ricorrente è stata inoltre condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente ed è stato dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
risarcimento in forma specifica
La domanda mirava al risarcimento in forma specifica; la Corte ribadisce che il giudice può però liquidare il danno per equivalente quando la reintegrazione specifica risulti eccessivamente onerosa per il debitore.
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
Viene richiamato per denunciare vizi di nullità della sentenza e del procedimento, ma i motivi sono stati ritenuti in parte infondati e in parte inammissibili.
La motivazione è nulla solo se meramente apparente, incomprensibile o con contraddizioni irriducibili; nel caso concreto il Tribunale ha fornito una motivazione sufficiente.
La ricorrente lo invoca per censurare la decisione del Tribunale; la Corte non ravvisa violazione, perché il giudice d'appello ha correttamente esaminato il merito.
La sentenza di primo grado resa da un giudice che aveva già ottenuto l'autorizzazione ad astenersi è affetta da nullità per vizio di costituzione del giudice.
la nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione
La nullità della sentenza di primo grado si converte in motivo di gravame e non consente rimessione al primo giudice quando non ricorrano i casi dell'art. 161, secondo comma, c.p.c.
Il giudice d'appello non può rimettere la causa al primo giudice per il solo vizio di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c.; deve invece decidere nel merito.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alle contestazioni svolte nel giudizio di primo grado davanti al Giudice di Pace, ma la censura è stata ritenuta non decisiva o inammissibile.
La consulenza tecnica d'ufficio può essere utilizzata per valutazioni tecniche come il valore di mercato di un veicolo; il CTU non ha esorbitato dai limiti dell'incarico.
Il ricorso ai mercuriali e a fonti specialistiche da parte del CTU è stato considerato uno strumento tecnico legittimo per svolgere la valutazione affidata.
art. 366, comma primo, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi impugnata e si risolve in una critica non pertinente o generica.
Citato solo indirettamente nel testo come riferimento alle altre norme, non centrale nella decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La nullità della sentenza di primo grado per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c., se non riconducibile ai casi di inesistenza di cui all'art. 161, secondo comma, c.p.c., non determina la rimessione della causa al primo giudice: il giudice d'appello deve comunque esaminare il merito della controversia.
- La motivazione è apparente solo quando non consente di comprendere il ragionamento decisorio o presenta contraddizioni irriducibili; non basta una motivazione concisa o sintetica se il percorso argomentativo è comunque intelligibile.
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; la censura che non si confronti con una delle autonome ragioni poste a base della decisione è inammissibile.
- La consulenza tecnica d'ufficio può essere legittimamente utilizzata per valutazioni di natura tecnica che richiedono cognizioni specialistiche, come la stima del valore di mercato di un bene, senza che ciò comporti sostituzione del consulente al giudice nell'accertamento dei fatti principali.
- Il giudice di merito, nel valutare la domanda di risarcimento in forma specifica, può riconoscere il risarcimento per equivalente quando ritenga la reintegrazione specifica eccessivamente onerosa per il debitore; tale apprezzamento è insindacabile in cassazione se correttamente motivato.
- Chi agisce in giudizio per ottenere il pagamento di un credito risarcitorio deve provare l'esistenza e l'ammontare del credito medesimo, non potendo limitarsi a contestare le difese avversarie senza allegare compiutamente i fatti costitutivi della pretesa.
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