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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35144/2024 del 31/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (tribunale)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta da un soggetto, in proprio e quale legale rappresentante della propria ditta individuale, contro un'ordinanza-ingiunzione emessa dall'INPS per il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali trattenute sulle retribuzioni dei lavoratori, con riferimento alla disciplina sanzionatoria di cui all'art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/1983, conv. con modif. dalla L. n. 638/1983, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 8/2016. Il Tribunale di Catania aveva inizialmente declinato la competenza territoriale ritenendo competente il Tribunale di Caltagirone; riassunta la causa davanti a quest'ultimo, il Tribunale di Caltagirone ha però sollevato regolamento di competenza d'ufficio, sostenendo che la competenza dovesse radicarsi presso il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio INPS che ha emesso l'ordinanza e presso il quale dovevano essere effettuati i versamenti. Il giudice remittente ha richiamato l'art. 444, comma 3, c.p.c., l'art. 35 della L. n. 689/1981, l'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011 e l'art. 1182, comma 3, c.c., evidenziando che la sede INPS di Caltagirone era solo operativa e priva di poteri di gestione esterna, mentre l'attività accertativa e sanzionatoria era stata svolta dalla sede INPS di Catania.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento di competenza d'ufficio e ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro. Ha ritenuto applicabile la competenza speciale inderogabile prevista per le opposizioni in materia previdenziale e assistenziale, secondo cui rileva il luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente che ha emesso l'atto e che è legittimato a ricevere il pagamento. Ha quindi escluso che la sede INPS di Caltagirone potesse radicare la competenza, trattandosi di mera sede operativa non dotata di potere di gestione esterna dei rapporti contributivi. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, trattandosi di regolamento di ufficio.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463/1983

    norma incriminatrice/sanzionatoria richiamata per il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori

  • L. n. 638/1983

    legge di conversione della disciplina richiamata per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali

  • art. 3, comma 6, d.lgs. n. 8/2016

    norma che ha sostituito la precedente disciplina del mancato versamento delle ritenute

  • artt. 45 e 47 c.p.c.

    norme invocate per il regolamento di competenza d'ufficio

  • art. 444, comma 3, c.p.c.

    prevede la competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente; la Corte lo qualifica come criterio speciale inderogabile

  • artt. 442 e ss. c.p.c.

    richiamati dall'art. 35 L. 689/1981 per l'opposizione in materia previdenziale e assistenziale

  • art. 6 d.lgs. n. 150/2011

    richiamato dal giudice remittente in relazione al foro dell'opposizione per violazioni in materia previdenziale

  • art. 35 L. n. 689/1981

    indica che l'opposizione a ordinanza-ingiunzione nelle violazioni previdenziali si propone davanti al giudice del lavoro individuato ai sensi degli artt. 442 e ss. c.p.c.

  • art. 1182, comma 3, c.c.

    richiamato dal giudice remittente per sostenere che l'obbligazione pecuniaria è esigibile presso il domicilio del creditore/ufficio INPS legittimato a ricevere il pagamento

Massime di principio

  • Nelle opposizioni a ordinanza-ingiunzione in materia di obblighi contributivi dei datori di lavoro e relative sanzioni, la competenza territoriale appartiene al tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente previdenziale che ha emesso l'atto e che è legittimato a ricevere il pagamento.
  • Il criterio di competenza di cui all'art. 444, comma 3, c.p.c. opera come competenza speciale inderogabile e prevale su letture alternative fondate sul luogo della sede effettiva dell'impresa o su uffici territoriali privi di potere di gestione esterna.
  • Ai fini della competenza non è sufficiente che esista una sede territoriale dell'ente nel circondario: occorre che l'ufficio sia quello investito del potere di gestione esterna del rapporto contributivo, della contestazione e dell'eventuale riscossione/restituzione.
  • Quando l'atto sanzionatorio è stato emesso da una determinata sede dell'INPS, e questa è l'ufficio competente a ricevere il pagamento, la competenza del giudizio di opposizione si radica presso il tribunale del luogo in cui tale ufficio ha sede.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
IstitutiOnere della prova

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