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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20035/2021 del 14/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal fatto che l'Amministrazione finanziaria aveva riconosciuto solo parzialmente il rimborso richiesto dalla società per l'anno d'imposta 2010, trattenendo la restante parte mediante fermo amministrativo. La contribuente aveva impugnato il diniego tacito di rimborso e poi, ottenuta una sentenza favorevole della CTP di Caserta non impugnata, aveva promosso giudizio di ottemperanza previa messa in mora ex art. 70, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. L'Ufficio aveva resistito sostenendo che la pretesa restitutoria era stata sterilizzata da un successivo fermo amministrativo divenuto definitivo a garanzia di crediti erariali verso la medesima contribuente. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell'art. 70, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 per non avere la CTP considerato il sopravvenuto fermo amministrativo definitivo; 2) violazione dell'art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che il rimborso non era dovuto perché derivante dall'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, oggetto di denuncia penale.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi e ha confermato la decisione di merito. Ha affermato che il giudizio di ottemperanza tributario ha la sola funzione di rendere effettivo il comando del giudicato, senza attribuire diritti nuovi e senza consentire accertamenti che eccedano la portata precettiva della sentenza da eseguire. In tale sede non può essere presa in considerazione la compensazione o il fermo amministrativo fondato su controcrediti del Fisco, salvo che il controcredito sia pacificamente riconosciuto o già coperto da giudicato, circostanze qui non ricorrenti. Né poteva essere riesaminata in ottemperanza la dedotta insussistenza del credito da rimborso per presunte fatture inesistenti, trattandosi di profilo estraneo ai limiti del giudicato da eseguire. Il ricorso è stato quindi rigettato. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimata; esclusa altresì l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo per la soccombenza dell'amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    comma 1; comma 2; comma 7

    Il giudizio di ottemperanza serve a rendere effettivo il giudicato tributario e consente solo gli accertamenti indispensabili a delimitarne la reale portata precettiva; non attribuisce una giurisdizione estesa al merito e non può essere usato per introdurre diritti nuovi o per accertare controcrediti del Fisco che richiedano attività cognitiva ulteriore.

  • art. 38-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La doglianza sull'inesistenza del presupposto del rimborso non è scrutinabile in ottemperanza se esula dal contenuto del giudicato da eseguire.

  • R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69

    La facoltà di sospendere il pagamento di un debito verso il contribuente mediante fermo amministrativo può operare nel giudizio di cognizione sulla pretesa restitutoria, ma non nel giudizio di ottemperanza alla sentenza favorevole al contribuente.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare violazione processuale relativa all'erronea applicazione delle regole dell'ottemperanza.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare la violazione di norme sostanziali in tema di rimborso IVA.

  • d.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Non si applica il raddoppio del contributo unificato quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza tributario il giudice deve limitarsi a rendere effettivo il comando della sentenza passata in giudicato, interpretandone se necessario il contenuto precettivo, ma senza superare i confini del decisum.
  • Non è consentito, in sede di ottemperanza, accertare controcrediti del Fisco o dichiarare l'estinzione per compensazione del credito riconosciuto al contribuente quando ciò richieda una nuova attività cognitiva su esistenza, liquidità, esigibilità ed epoca del controcredito.
  • Il fermo amministrativo quale strumento di garanzia dei crediti erariali può essere fatto valere nella fase di cognizione sulla pretesa restitutoria, ma non può paralizzare l'esecuzione del giudicato favorevole al contribuente in sede di ottemperanza.
  • Questioni che incidono sul merito originario della pretesa al rimborso, se non dedotte o decise nel giudizio definito dal giudicato, non possono essere riaperte nel giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoCompensatio lucri cum damnoOnere della prova

Testo integrale

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