Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33410/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un finanziamento collegato all'acquisto di un'autovettura, da rimborsare mediante addebito delle rate sul conto corrente dello studio legale presso un istituto bancario. Lo studio sosteneva che la finanziaria non avesse mai inviato la richiesta di addebito RID per le singole rate, nonostante richieste e diffide, e lamentava di essere stato indebitamente segnalato come inadempiente nelle banche dati creditizie. Chiedeva quindi il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale e la cancellazione delle segnalazioni. In appello la domanda era stata respinta, con conferma della decisione di primo grado. Nel ricorso per cassazione lo studio deduceva: 1) omesso esame e vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. per non avere la Corte d'appello considerato la prova del mancato invio della richiesta RID e dell'erronea imputazione dell'errore di compilazione dei moduli; 2) violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c. per asserita inversione dell'onere probatorio e per avere la Corte valorizzato documenti e circostanze non correttamente apprezzati; 3) violazione dell'art. 342 c.p.c. per avere la Corte dichiarato generici alcuni motivi di appello; 4) violazione dell'art. 4 d.m. 55/2014 e delle tabelle spese per avere liquidato compensi anche per fasi del giudizio in cui la resistente non era ancora costituita.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la sentenza di appello era conforme a quella di primo grado, sicché operava il limite della 'doppia conforme' che esclude il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente indichi e dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, onere non assolto. Ha ritenuto inammissibili anche il secondo e il terzo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, tendevano in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito e degli elementi istruttori, non consentita in sede di legittimità, oltre a prospettare questioni non dimostrate come dedotte in appello. Ha infine giudicato infondato il quarto motivo, richiamando il principio secondo cui la liquidazione delle spese entro i parametri tabellari è insindacabile in cassazione, mentre la motivazione è necessaria solo se il giudice si discosta dai limiti tabellari. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame/motivazione non è deducibile in presenza di doppia conforme, salvo specifica indicazione della diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni di merito.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    Nelle ipotesi di integrale conferma della decisione di primo grado, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso.

  • art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012

    La disciplina sull'inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, in presenza di doppia conforme si applica ai giudizi d'appello introdotti dopo l'11 settembre 2012.

  • art. 113 c.p.c.

    La sua dedotta violazione non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito e delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura non è ammissibile quando, sotto forma di violazione delle regole di valutazione delle prove, mira in realtà a ottenere un nuovo esame del materiale istruttorio.

  • art. 342 c.p.c.

    La censura sull'inammissibilità dei motivi d'appello non può tradursi in una richiesta di riesame del merito; inoltre, le questioni nuove non sono proponibili per la prima volta in cassazione.

  • art. 4 d.m. n. 55 del 2014

    La liquidazione delle spese entro i minimi e massimi tabellari non è sindacabile in cassazione; la motivazione è necessaria solo per scostamenti ulteriori rispetto ai parametri.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme tra primo e secondo grado, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse rationes decidendi di fatto delle due sentenze.
  • In cassazione non sono ammissibili censure che, pur formalmente qualificate come violazioni di legge o vizi processuali, mirano soltanto a una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiute dai giudici di merito.
  • Le questioni non dedotte o non trattate nel giudizio di appello non possono essere introdotte per la prima volta in sede di legittimità, salvo che siano rilevabili d'ufficio.
  • La liquidazione delle spese processuali entro il range previsto dai parametri forensi è insindacabile in cassazione; è richiesta una specifica motivazione solo quando il giudice si discosti ulteriormente dai limiti tabellari.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.