Sentenza n. 1142/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero al pagamento di € 500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario. La pronuncia aveva accertato il diritto del docente all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, del valore annuo di € 500,00, con riferimento al periodo di servizio a tempo determinato, e aveva condannato il Ministero al pagamento di tale importo. La sentenza era stata notificata al Ministero il 19 giugno 2024 presso il domicilio digitale dell’amministrazione ed era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il ricorrente ha quindi chiesto l’attivazione della Carta elettronica con accredito dell’importo dovuto e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata all’amministrazione quale titolo esecutivo, era decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e l’amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia. Ha pertanto dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e versandovi l’importo di € 500,00, senza ulteriori accessori, poiché la somma non è qualificabile come voce retributiva. Ha nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, quale commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà, se necessario, allocare la somma in bilancio e compiere tutte le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l’assenza di stanziamento, l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 440,70, oltre spese generali e accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
“l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”
Consente di agire davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza e dei poteri del giudice dell’esecuzione del giudicato.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo; nel giudizio la sentenza da ottemperare ne aveva riconosciuto l’applicazione al ricorrente.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di procedere all’esecuzione forzata nei confronti di una pubblica amministrazione; il suo inutile decorso consente, nel caso esaminato, di agire in ottemperanza.
Disciplina la notificazione del titolo esecutivo; a seguito della modifica richiamata dal giudice, le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
Ha modificato la disciplina richiamata dell’art. 479 c.p.c., eliminando la necessità della formula esecutiva per le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali.
È richiamato quale fondamento del certificato attestante il passaggio in giudicato della sentenza posta in esecuzione.
È stato applicato per la liquidazione dei compensi professionali, ridotti della metà in ragione del carattere seriale e della limitata complessità della controversia.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile nei confronti di una pubblica amministrazione per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pronuncia impone all’amministrazione un obbligo di conformazione riferito al caso deciso.
- La notificazione della sentenza all’amministrazione presso il domicilio digitale, quale titolo esecutivo secondo la disciplina vigente, e la prova del passaggio in giudicato soddisfano i presupposti documentali dell’azione di ottemperanza.
- Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni non impedisce, ma consente l’attivazione dei rimedi esecutivi per ottenere l’attuazione del giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di compiere specifiche attività necessarie all’esecuzione della sentenza e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, assegnandogli un termine per l’intervento sostitutivo.
- L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all’esecuzione del giudicato: il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
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