Cassazione Penale, Sentenza n. 154/2023 del 05/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce che aveva confermato il provvedimento cautelare genetico e, per taluni capi, aggravato la misura su ricorso del pubblico ministero. Le censure principali riguardavano: 1) la nullità dell'ordinanza per presunta incompatibilità del presidente del Tribunale del riesame, in quanto lo stesso aveva firmato decreti di autorizzazione alle intercettazioni nei procedimenti collegati; 2) la carenza e vizio di motivazione relativamente alla configurazione dei reati di estorsione contestati (capi 2 e 8), ritenuti frutto di ricostruzioni congetturali e privi di elementi di intimidazione; 3) per Bevilacqua, la mancata esplicitazione del compendio indiziario idoneo a sostenere il ruolo verticistico nell'associazione per il traffico di stupefacenti (capo 26, art. 74 T.U. stupefacenti). I ricorsi lamentavano anche una presunta incongruità nell'interpretazione delle intercettazioni che costituivano il nucleo probatorio.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i ricorsi. In ordine: 1) ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla nullità per incompatibilità giudicante, richiamando il consolidato principio per cui le cause di incompatibilità, se non dedotte tempestivamente con la procedura di ricusazione, non producono nullità del provvedimento ma costituiscono esclusivo motivo di ricusazione ai sensi degli artt. 34, 35 e 37 c.p.p.; 2) ha ritenuto infondati i motivi sostanziali relativi alla presunta carenza di motivazione e alla valutazione delle intercettazioni: il Tribunale del riesame aveva fornito un'interpretazione coerente del materiale captato, inserendolo in un compendio indiziario omogeneo che giustificava il giudizio di gravità indiziaria sulle ipotesi estorsive e associative contestate. La Corte ha richiamato che l'estorsione "ambientale" può sussistere anche senza evidenti connotazioni esteriori di intimidazione quando il soggetto opera a nome di un sodalizio mafioso noto e la richiesta è percepita come obbligatoria dagli abitanti del territorio. Inoltre ha ribadito il principio secondo cui l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza. Di conseguenza i provvedimenti cautelari sono stati confermati e i ricorrenti condannati alle spese processuali.
Norme richiamate
Il Tribunale ha ritenuto che la cosca Pascali operasse secondo il modello mafioso previsto dall'art. 416-bis: metodo mafioso, forza intimidatrice e vincolo di omertà giustificano l'inquadramento associativo e la rilevanza delle condotte contestate.
Riferimento all'udienza di riesame; la Corte ha valutato la regolarità del procedimento svolto ai sensi dell'art. 309 c.p.p. e ha respinto le doglianze procedurali sollevate.
Richiamato nell'ambito dell'impugnazione del pubblico ministero che aveva ottenuto, in sede di riesame, l'applicazione di misure più gravose per alcuni capi; la Corte ha confermato la legittimità di tale procedura di impugnazione.
artt. 34, 35, 37 cod. proc. pen.
La Corte ha precisato che le cause di incompatibilità del giudice previste dagli artt. 34 e 35 c.p.p., se non rilevate e dedotte tempestivamente con istanza di ricusazione ai sensi dell'art. 37 c.p.p., non determinano la nullità del provvedimento ma devono essere eccepite nella forma e nei termini previsti.
art. 178, comma primo, lett. a) cod. proc. pen.
Citato per spiegare che l'irregolarità legata alla capacità del giudice non può essere invocata ex post come causa di nullità quando la legge riserva la tutela alla procedura di ricusazione.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti)
La Corte ha ritenuto che, ai fini dell'art. 74 T.U., il compendio indiziario (intercettazioni e modalità operative) fosse sufficiente a dimostrare il vincolo stabile, la ripartizione dei compiti e la ripetitività necessarie per configurare l'associazione per il traffico di stupefacenti.
Massime di principio
- L'incompatibilità del giudice non determina automaticamente la nullità del provvedimento: deve essere sollevata tempestivamente con la ricusazione; se non è stata esperita resta preclusa la via della nullità.
- L'interpretazione e la valutazione delle intercettazioni costituiscono fatto di merito e sono sindacabili in sede di legittimità solo per manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione; non è possibile in Cassazione una riconsiderazione ermeneutica complessiva delle conversazioni.
- L'estorsione "ambientale" può essere configurata anche in assenza di minacce esplicite quando le richieste vengono fatte da soggetti notoriamente appartenenti a un sodalizio mafioso, poiché la forza intimidatrice del gruppo produce l'effetto di coartare la vittima.
- Per la configurabilità dell'associazione per il traffico di stupefacenti (art. 74 T.U.) è necessario dimostrare il carattere stabile dell'accordo criminoso, la ripetitività delle condotte e la ripartizione di ruoli; captazioni coerenti e ripetute possono integrare tale compendio indiziario.
- In fase difensiva, per contrastare decisioni basate su intercettazioni, occorre dimostrare la manifesta illogicità dell'interpretazione o produrre elementi probatori contrari in grado di incidere sul giudizio di gravità indiziaria; le doglianze di natura procedurale relative all'incompatibilità del giudice devono essere esperite con la procedura di ricusazione.
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