Cassazione Civile, Ordinanza n. 28750/2022 del 04/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente aveva impugnato il decreto del Tribunale di Brescia che aveva rigettato tutte le domande di protezione internazionale e umanitaria: riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, permesso di soggiorno per motivi umanitari. In Cassazione proponeva tre motivi, ma l'ordinanza non ne riporta il contenuto sostanziale perché la decisione si è concentrata su un vizio preliminare del ricorso: la procura speciale apposta a margine del ricorso per cassazione, rilasciata per un procedimento ex art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008, non recava la certificazione della data di conferimento successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, come richiesto dalla disciplina speciale interpretata dalle Sezioni Unite.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che la procura speciale non fosse conforme all'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, perché il difensore aveva autenticato la firma ma non aveva certificato espressamente la data di rilascio della procura, né la sua posteriorità rispetto alla comunicazione del decreto impugnato. La decisione si fonda sul principio, già affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui in tali controversie la procura per il ricorso per cassazione deve contenere l'esplicita indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento e la relativa certificazione del difensore. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché il Ministero non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Per il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in materia di protezione internazionale la procura speciale richiede, quale requisito di specialità, la certificazione della data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato da parte del difensore; la mancata certificazione comporta inammissibilità del ricorso.
Richiamato come disciplina generale del rilascio della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis, comma 13, introduce una regola speciale.
Richiamato come disciplina generale della procura speciale per il ricorso per cassazione, derogata dalla previsione speciale in materia di protezione internazionale.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
comma 1-quater; comma 1-bis
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, Cost.
Sono richiamati solo per riferire che la disciplina speciale della procura, come interpretata, è stata ritenuta non incostituzionale dalla Corte costituzionale.
artt. 28 e 46, paragrafo 11, direttiva 2013/32/UE
Richiamati nel vaglio di costituzionalità della disciplina speciale sulla procura.
artt. 46, 18 e 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamati nel vaglio di costituzionalità della disciplina speciale sulla procura.
artt. 6, 13 e 14 CEDU
Richiamati nel vaglio di costituzionalità della disciplina speciale sulla procura.
Massime di principio
- Nei ricorsi per cassazione avverso i provvedimenti in materia di protezione internazionale, la procura speciale deve rispettare il requisito formale della posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato e tale requisito deve risultare espressamente dal testo della procura.
- La sola autenticazione della firma del conferente non equivale alla certificazione della data di rilascio della procura quando la legge speciale richiede anche tale ulteriore attestazione del difensore.
- La mancanza della certificazione della data della procura nei ricorsi ex art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008 comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
- La disciplina speciale della procura nei giudizi di protezione internazionale prevale sulle regole generali degli artt. 83 e 365 c.p.c. come requisito ulteriore e autonomo di validità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la controparte non ha svolto difese, non è necessario provvedere sulle spese di lite.
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