Cassazione Civile, Ordinanza n. 37100/2022 del 19/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il creditore chiese l’ammissione al passivo per euro 79.000, importo risultante da un assegno bancario che egli assumeva emesso in esecuzione di un accordo risolutivo del rapporto di lavoro subordinato con la società poi fallita, in qualità di calciatore professionista. Il giudice delegato ammise il credito, ma solo in chirografo e non con il privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, c.c., ritenendo non provato il collegamento dell’assegno al rapporto di lavoro. L’opposizione allo stato passivo fu respinta dal Tribunale, che ritenne che, secondo la stessa prospettazione dell’opponente, l’assegno fosse stato emesso per pagare somme difformi da quelle risultanti dai contratti depositati presso la Lega Calcio e quindi in esecuzione di un accordo nullo perché diretto a perseguire interessi non meritevoli di tutela. Con il ricorso per cassazione il creditore dedusse, con un motivo unico ma articolato, violazione dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c., violazione di altre norme di diritto applicabili, e omesso esame di un fatto decisivo; sosteneva che esistesse un contratto di lavoro regolarmente depositato in Lega Calcio e che l’accordo transattivo sulla risoluzione fosse coerente con quel contratto, a prescindere da un diverso contratto non depositato che prevedeva un compenso maggiore solo per il primo anno.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, anzitutto, la totale genericità della censura relativa alla violazione di altre norme di diritto. Ha poi escluso la configurabilità della dedotta violazione dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c., perché il tribunale non aveva affatto deciso sulla natura privilegiata o chirografaria del credito, ma aveva negato in radice l’esistenza del credito, restando l’ammissione al passivo in chirografo ferma solo per il divieto di reformatio in peius in difetto di impugnazione incidentale del curatore. Quanto all’omesso esame di fatto decisivo, la Corte ha osservato che il fatto non era indicato in modo univoco; inoltre mancava una specifica contestazione della decisiva affermazione del decreto impugnato secondo cui era stata la stessa parte ricorrente a prospettare che l’assegno era stato emesso per somme difformi rispetto ai contratti depositati in Lega Calcio. La Corte ha anche rilevato che non era stata contestata la valutazione del tribunale sulla nullità degli accordi economici difformi dai contratti depositati. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La disposizione era richiamata dal ricorrente per rivendicare il privilegio del credito da lavoro, ma la Corte ha chiarito che il tribunale non l’aveva applicata, avendo negato in radice l’esistenza del credito.
È il parametro invocato per la censura di violazione di legge, ritenuta però inammissibile per genericità o inconferenza rispetto alla reale ratio del decreto impugnato.
È il parametro invocato per l’omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché il fatto non era individuato in modo chiaro e mancava la critica alla motivazione decisiva del provvedimento.
Richiamato come base della trattazione in camera di consiglio.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
art. 266?
null
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando la dedotta violazione di legge è formulata in modo del tutto generico, senza indicare con precisione la norma effettivamente violata e il relativo errore di diritto imputato al giudice di merito.
- La censura ex art. 360, n. 3, c.p.c. non è ammissibile se la norma evocata non è stata in realtà applicata dal giudice impugnato, poiché la critica deve colpire la reale ratio decidendi della decisione.
- La doglianza per omesso esame di un fatto decisivo richiede l’indicazione chiara e univoca del fatto storico asseritamente trascurato, non essendo sufficiente una ricostruzione alternativa dei rapporti o del contenuto degli accordi.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su una specifica affermazione di fatto attribuita alla stessa parte, il ricorrente deve censurare puntualmente tale affermazione; altrimenti il motivo resta inammissibile per difetto di specificità.
- Se la decisione di merito esclude in radice l’esistenza del credito, la questione della sua collocazione privilegiata o chirografaria non è scrutinabile come violazione della norma sul privilegio, perché attiene a un presupposto logicamente e giuridicamente preliminare.
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