Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36024/2022 del 23/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Purcaro aveva chiesto la correzione di un presunto errore materiale nella sentenza di applicazione della pena concordata, in relazione alla statuizione sulla confisca. Con il patteggiamento si era dichiarato disponibile a non richiedere la restituzione di somme e a rinunciare a crediti per un complessivo ammontare di euro 26.000 (13.900 TFR, 2.100 giacenze bancarie, 10.000 crediti retributivi), subordinando l'accordo alla confisca di tali importi. Il G.u.p. aveva comunque disposto la confisca di quanto in sequestro e rigettato l'istanza di correzione ritenendo la confisca obbligatoria e non assimilabile a errore materiale. Il ricorso in Cassazione deduceva violazioni di legge con riferimento all'art. 448, comma 2-bis (impugnabilità per illegittimità della misura di sicurezza) e all'art. 482, comma 2-bis (con riferimento alla pignorabilità e al limite di 1/5 ex art. 545 c.p.c.).

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha riclassificato l'istanza di correzione come ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento e ha dichiarato che, essendo la misura di sicurezza (e nella specie la confisca per equivalente) parte dell'accordo tra le parti, il giudice doveva recepire integralmente l'accordo ovvero rigettarlo nella sua interezza. La decisione del G.u.p., che aveva accolto la proposta sulla pena principale ma rifiutato la parte relativa alla confisca, è risultata incoerente con il principio stabilito dalle Sezioni Unite (Savin). Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e la sentenza del 24/09/2021 e ha disposto la trasmissione degli atti ad altro G.u.p. del Tribunale di Roma per la celebrazione dell'udienza preliminare.

Norme richiamate

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Norma sul rimedio della correzione di errori materiali; la Corte osserva che tale rimedio è limitato a discrasie materiali tra accordo e sentenza e non è pertinente per questioni di illegittimità o mancata correlazione tra richiesta e sentenza.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la sentenza ha natura negoziale e ha limiti di impugnabilità specifici.

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Consente il ricorso per cassazione per questioni relative all'illegittimità della misura di sicurezza quando questa è parte dell'accordo; la Corte ha applicato la giurisprudenza che riconosce la rilevanza di tale rimedio nel contesto del patteggiamento.

  • art. 482, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivo relativo a limiti patrimoniali (pignorabilità); la Corte ha trattato i motivi connessi unitariamente ma ha posto l'accento sulla necessità di valutare l'accordo complessivo.

  • art. 545, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.

    Norme sul limite di pignorabilità (quota del quinto); richiamate dal ricorrente in relazione alla tutela dei crediti e ai limiti di escussione patrimoniale.

  • art. 322-ter cod. pen.

    Prevede la confisca obbligatoria, anche per equivalente; la Corte ha rilevato che la confisca obbligatoria trova applicazione anche nel caso di truffa aggravata a danno dello Stato e anche nell'ambito del patteggiamento.

  • art. 640-quater cod. pen.

    Inserisce la truffa aggravata ai danni dello Stato tra i titoli che consentono l'applicazione dell'art. 322-ter; da ciò deriva l'obbligatorietà della confisca dei proventi del reato.

  • art. 568, comma 5 cod. proc. pen.

    Principio di conservazione degli atti: l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione data dalla parte; la Corte ha usato tale principio per riqualificare l'istanza di correzione in ricorso per cassazione quando ne ricorrevano i requisiti.

  • art. 130, comma 1-bis cod. proc. pen. (introdotto dalla legge 23/06/2017 n. 103)

    Prevede la procedura di correzione di errori materiali nella sentenza di patteggiamento; la Corte ha rilevato i limiti applicativi di tale rimedio rispetto a questioni di merito o di illegittimità.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019 (Savin)

    Principio chiave: se la misura di sicurezza è oggetto dell'accordo di patteggiamento, il giudice deve recepire integralmente l'accordo oppure rigettarlo nella sua interezza; non è consentita una soluzione 'ibrida' che accolga solo parte dell'accordo.

Massime di principio

  • Se una misura di sicurezza (es. confisca o confisca per equivalente) è stata oggetto dell'accordo di patteggiamento, il giudice deve o recepire integralmente l'accordo o rigettarlo tout court; non è consentito accettare la pena principale e rifiutare la misura di sicurezza concordata.
  • La procedura di correzione per errore materiale (art.130 c.p.p.) è limitata a discrasie formali tra accordo e sentenza e non può essere usata per sanare decisioni di merito o illegittimità della misura di sicurezza.
  • Quando una parte qualifica un rimedio come "correzione di errore materiale", il giudice di legittimità può riqualificare l'atto (principio di conservazione degli atti) e valutare l'impugnazione nei termini sostanziali pertinenti (es. ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento).
  • La confisca prevista per i proventi di reato (art. 322-ter in relazione a art. 640-quater) può essere obbligatoria anche nell'ambito del patteggiamento e, se illegittima o non coerente con l'accordo, può portare all'annullamento dell'intero patto.
  • In situazioni in cui nel patteggiamento sono previste rinunce a crediti o rinunce a restituzioni di somme, occorre verificare la natura di tali pattuizioni rispetto alla normativa sulla confisca obbligatoria e ai limiti di pignorabilità; incongruenze possono determinare impugnazioni efficaci contro la sentenza di patteggiamento.
  • Se il giudice adotta una decisione 'mista' rispetto all'accordo negoziale (accoglie parte e respinge parte), la Corte di legittimità può annullare la sentenza e disporre la rinnovazione del procedimento in sede di giudice diverso per assicurare il rispetto delle regole sul patteggiamento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.