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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07708/2025 del 23/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'ufficio aveva notificato alla società un avviso di accertamento, emesso ai sensi dell'art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, contestando maggiori ricavi per euro 75.873 in relazione all'anno d'imposta 2007. L'accertamento era scaturito da una verifica sulla congruità della dichiarazione dei redditi e sulla richiesta di dati concernenti giocate e vincite registrate dagli apparecchi di gioco, sulla base di informazioni fornite dalla società concessionaria. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, ma la CTR aveva riformato la decisione confermando l'atto impositivo. In cassazione la società aveva proposto tre motivi, ma prima della decisione ha depositato memoria attestando di avere aderito alla definizione agevolata della cartella emessa in base all'avviso impugnato, dichiarando di rinunciare al ricorso e chiedendo la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'adesione della contribuente alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del decreto-legge richiamato nel provvedimento e della conseguente rinuncia al ricorso. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Non ha pronunciato sulle spese perché l'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva. Ha inoltre escluso il presupposto per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il contribuente aderisce a una definizione agevolata del debito tributario oggetto del giudizio e rinuncia al ricorso, la Corte dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere.
  • In presenza di cessazione della materia del contendere, se la controparte non ha svolto attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
  • L'adesione a una procedura di definizione agevolata idonea a chiudere la pretesa tributaria rende privo di interesse la prosecuzione del giudizio di legittimità sull'atto impositivo impugnato.
  • La dichiarazione di estinzione del giudizio comporta la verifica dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, che può essere escluso se non ricorrono le condizioni di legge.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneGiudicato

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