Cassazione Civile, Ordinanza n. 07708/2025 del 23/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'ufficio aveva notificato alla società un avviso di accertamento, emesso ai sensi dell'art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, contestando maggiori ricavi per euro 75.873 in relazione all'anno d'imposta 2007. L'accertamento era scaturito da una verifica sulla congruità della dichiarazione dei redditi e sulla richiesta di dati concernenti giocate e vincite registrate dagli apparecchi di gioco, sulla base di informazioni fornite dalla società concessionaria. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, ma la CTR aveva riformato la decisione confermando l'atto impositivo. In cassazione la società aveva proposto tre motivi, ma prima della decisione ha depositato memoria attestando di avere aderito alla definizione agevolata della cartella emessa in base all'avviso impugnato, dichiarando di rinunciare al ricorso e chiedendo la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'adesione della contribuente alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del decreto-legge richiamato nel provvedimento e della conseguente rinuncia al ricorso. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Non ha pronunciato sulle spese perché l'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva. Ha inoltre escluso il presupposto per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
norma posta a base dell'avviso di accertamento per il recupero di maggiori ricavi.
art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 218 del 1997
richiamato come base dell'invito rivolto al contribuente per il controllo della congruità della dichiarazione e la richiesta di dati.
indicato per qualificare l'attività svolta dalla società nel settore del gioco lecito tramite apparecchi.
art. 6 del decreto-legge convertito in L. 1 dicembre 2016, n. 225
richiamato come disciplina della definizione agevolata cui la ricorrente ha aderito, con conseguente rinuncia al ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
utilizzato per escludere, nel caso concreto, i presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato eventualmente dovuto.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce a una definizione agevolata del debito tributario oggetto del giudizio e rinuncia al ricorso, la Corte dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere.
- In presenza di cessazione della materia del contendere, se la controparte non ha svolto attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
- L'adesione a una procedura di definizione agevolata idonea a chiudere la pretesa tributaria rende privo di interesse la prosecuzione del giudizio di legittimità sull'atto impositivo impugnato.
- La dichiarazione di estinzione del giudizio comporta la verifica dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, che può essere escluso se non ricorrono le condizioni di legge.
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