Ordinanza n. 297/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari - del D.R. n. 507/2026, prot. n. 81772 del 19.3.2026, dell’Università degli Studi di Salerno di approvazione degli atti della “Procedura selettiva finalizzata alla copertura di n. 1 ricercatore a tempo determinato in Tenure Track (RTT), ai sensi dell’art. 24, comma 3 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 come modificato dal Decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022 n. 79, con riserva ai sensi dell’art. 14 2 comma 6 septiesdecies del citato D.L. 36/2022, in regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems, per il gruppo scientifico-disciplinare: 12/GIUR-01 – Diritto Privato, settore scientifico-disciplinare: GIUR-01/A - Diritto privato, codice concorso: RTT/VE/08, dalla quale risulta vincitrice la dott.ssa Vincenza CONTE”; - dei verbali n. 1, 2, 2 bis, 3, 3 bis, nella parte di definizione dei criteri e in quella di valutazione dei candidati, oltre che della relazione riassuntiva della Commissione; - del D.R. 2051/2025 di nomina della commissione; - del Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato e dei Tenure Track” dell’Università degli Studi di Salerno emanato con D.R. rep. n. 838 del 25.03.2024 e modificato dal D.R. rep. n. 3511 del 20.12.2024 (doc. 26); - ove occorra, della delibera n. 154 del 14.10.2025 del Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems; - ove occorra, del bando adottato con D.R. n. 1600/2025; - ove nelle more intervenuta, della presa di servizio della candidata vincitrice; - ogni altro atto connesso a quelli sopra indicati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di approvazione degli atti e della graduatoria di una procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato in tenure track, con proclamazione della candidata vincitrice
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto di approvazione degli atti della procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato in tenure track presso un dipartimento universitario, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Sono stati impugnati anche i verbali della commissione nella parte relativa alla definizione dei criteri e alla valutazione dei candidati, la relazione riassuntiva della commissione, il decreto di nomina della commissione, il regolamento universitario sul reclutamento dei ricercatori e dei tenure track, nonché, ove occorrenti, la delibera dipartimentale e il bando. Il testo dell'ordinanza non espone in dettaglio i singoli motivi di ricorso, ma dà atto della domanda cautelare, della giurisdizione e competenza del TAR e del pregiudizio prospettato dalla ricorrente.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità degli atti della procedura selettiva e non ha disposto la sospensione cautelare. Ha ritenuto che, considerato il pregiudizio dedotto dalla ricorrente e il fatto che le parti risultavano già in servizio presso altre università, le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante una sollecita definizione del giudizio nel merito. Ha quindi fissato l'udienza pubblica del 27 gennaio 2027 per la trattazione della causa, compensando le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
Richiamato quale base normativa della procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato in tenure track.
art. 14, comma 6-septiesdecies, d.l. 36/2022, convertito dalla l. 79/2022
Richiamato per la riserva prevista nell'ambito della procedura selettiva.
Richiamato in relazione alla domanda cautelare; il giudice ha ritenuto preferibile assicurare la tutela mediante la rapida fissazione dell'udienza di merito anziché adottare una misura cautelare sospensiva.
Massime di principio
- Quando il pregiudizio cautelare prospettato può essere adeguatamente fronteggiato mediante una sollecita fissazione dell'udienza di merito, il giudice amministrativo può preferire tale soluzione alla concessione di una misura cautelare sospensiva.
- La fissazione ravvicinata dell'udienza di merito costituisce una modalità di tutela cautelare atipica idonea a garantire le esigenze della parte quando la sospensione dell'atto non risulti necessaria, anche in ragione della situazione concreta delle parti.
- In presenza di una definizione cautelare mediante fissazione dell'udienza di merito, la causa resta pendente senza decisione sulla fondatezza dei motivi di ricorso e le spese della fase cautelare possono essere compensate.
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